DECRETO-LEGGE 25 giugno 2008, n. 112

Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria.

note: Entrata in vigore del decreto: 25-6-2008.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 (in SO n.196, relativo alla G.U. 21/08/2008, n.195).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/10/2022)
Testo in vigore dal: 14-1-2017
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 28 
Misure per  garantire  la  razionalizzazione  di  strutture  tecniche
                               statali 
 
  1. E' istituito, sotto la vigilanza del  Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare, l' Istituto Superiore per  la
protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) . 
  2. L'ISPRA svolge le funzioni, con le inerenti risorse  finanziarie
strumentali  e  di  personale,   dell'Agenzia   per   la   protezione
dell'Ambiente e per i servizi tecnici  di  cui  all'articolo  38  del
Decreto  legislativo  n.  300  del  30  luglio  1999   e   successive
modificazioni, dell'Istituto Nazionale per la fauna selvatica di  cui
alla legge 11 febbraio 1992, n. 157  e  successive  modificazioni,  e
dell'Istituto Centrale  per  la  Ricerca  scientifica  e  tecnologica
applicata al mare di  cui  all'articolo  1-bis  del  decreto-legge  4
dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge  21
gennaio 1994, n. 61, i quali, a decorrere dalla data di  insediamento
dei commissari  di  cui  al  comma  5  del  presente  articolo,  sono
soppressi. 
  ((2-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del
territorio e del mare sono individuate le  funzioni  degli  organismi
collegiali gia' operanti presso il Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare, di cui all'articolo 12,  comma  20,
del  decreto-legge  6   luglio   2012,   n.   95,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  7  agosto  2012,  n.  135,  e  successive
modificazioni, trasferite all'Istituto superiore per la protezione  e
la ricerca ambientale, che ne assicura l'adempimento nell'ambito  dei
compiti e delle  attivita'  di  cui  all'articolo  2,  comma  6,  del
regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 10 luglio 2014, n. 142. A tal fine,  entro  sessanta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  del  decreto  di  cui  al  periodo
precedente, l'Istituto superiore  per  la  protezione  e  la  ricerca
ambientale  procede  al  conseguente  adeguamento  statutario   della
propria struttura organizzativa)). 
  3. Con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare,  da  adottare  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, sentite  le  Commissioni  parlamentari
competenti in materia di  ambiente,  che  si  esprimono  entro  venti
giorni dalla data di assegnazione, sono determinati, in coerenza  con
obiettivi di funzionalita', efficienza ed economicita', gli organi di
amministrazione e controllo, la sede, le modalita' di costituzione  e
di funzionamento, le procedure per la definizione e l'attuazione  dei
programmi per l'assunzione e l'utilizzo del personale,  nel  rispetto
del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto degli  enti
di ricerca e della normativa vigente, nonche' per l'erogazione  delle
risorse dell'ISPRA . In sede di definizione di tale decreto si  tiene
conto dei risparmi da realizzare a regime per effetto della riduzione
degli organi di amministrazione e  controllo  degli  enti  soppressi,
nonche'   conseguenti   alla   razionalizzazione    delle    funzioni
amministrative, anche attraverso  l'eliminazione  delle  duplicazioni
organizzative  e  funzionali,  e  al  minor  fabbisogno  di   risorse
strumentali e logistiche. 
  4. La denominazione "Istituto superiore  per  la  protezione  e  la
ricerca ambientale (ISPRA)" sostituisce, ad ogni  effetto  e  ovunque
presente, le denominazioni: "Agenzia per la protezione  dell'Ambiente
e per i servizi tecnici (APAT)", "Istituto  Nazionale  per  la  fauna
selvatica (INFS)" e "Istituto Centrale per la Ricerca  scientifica  e
tecnologica applicata al mare (ICRAM)". 
  5. Per garantire l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle
attivita' istituzionali  fino  all'avvio  dell'ISPRA  ,  il  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  con  proprio
decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla  data  di  entrata  in
vigore  del  presente  decreto,   nomina   un   commissario   e   due
subcommissari. 
  6. Dall'attuazione dei commi  da  1  a  5  del  presente  articolo,
compresa l'attivita' dei commissari di cui al comma  precedente,  non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
  6-bis.  L'Avvocatura  dello   Stato   continua   ad   assumere   la
rappresentanza e la difesa dell'ISPRA nei giudizi  attivi  e  passivi
avanti  le   Autorita'   giudiziarie,   i   collegi   arbitrali,   le
giurisdizioni amministrative e speciali. 
  7. La Commissione istruttoria per l'IPPC, di  cui  all'articolo  10
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica  14
maggio 2007, n. 90, e' composta da ventitre esperti, provenienti  dal
settore   pubblico   e   privato,    con    elevata    qualificazione
giuridico-amministrativa, di cui almeno  tre  scelti  fra  magistrati
ordinari, amministrativi e contabili, oppure tecnico-scientifica. 
  8. Il presidente viene scelto nell'ambito degli esperti con elevata
qualificazione tecnico-scientifica. 
  9. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del
mare procede, con proprio decreto, alla nomina dei ventitre  esperti,
in modo da adeguare la composizione dell'organo alle prescrizioni  di
cui al comma 7 . Sino all'adozione del decreto di  nomina  dei  nuovi
esperti, lo svolgimento delle attivita'  istituzionali  e'  garantito
dagli esperti in carica alla data di entrata in vigore  del  presente
decreto. 
  10. La Commissione di valutazione degli investimenti e di  supporto
alla programmazione e gestione degli  interventi  ambientali  di  cui
all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, e' composta da ventitre  membri  di
cui dieci tecnici, scelti fra ingegneri, architetti, biologi, chimici
e geologi, e tredici scelti fra  giuristi  ed  economisti,  tutti  di
comprovata esperienza,  di  cui  almeno  tre  scelti  fra  magistrati
ordinari, amministrativi e contabili. 
  11. I componenti sono nominati ai sensi dell'articolo 2,  comma  3,
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica  14
maggio 2007, n. 90, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto legge. 
  12. La Commissione continua ad esercitare tutte le funzioni di  cui
all'articolo 2, comma 2,  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90 provvedendovi, sino
all'adozione del decreto di nomina dei nuovi componenti,  con  quelli
in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  13. Dall'attuazione dei commi da 7 a 12 del presente  articolo  non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica.(21) 
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AGGIORNAMENTO (21) 
  Il D.P.R. 3 agosto 2009, n. 140, ha disposto (con l'art.  9,  comma
4) che "Gli organismi di cui  all'articolo  7  del  decreto-legge  23
maggio 2008, n. 90, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  14
luglio 2008, n. 123, all'articolo  28  del  decreto-legge  25  giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n. 133, e all'articolo 161 del  decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152, come modificato dall'articolo 9-bis  del  decreto-legge
28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
giugno  2009,  n.  77,  durano  in   carica   tre   anni   decorrenti
dall'emanazione dei rispettivi decreti di nomina dei nuovi componenti
adottati in attuazione delle norme di cui al presente periodo."