DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1986, n. 917

Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
Testo in vigore dal: 1-1-2008
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 61 
                      (( (Interessi passivi).)) 
 
  ((1. Gli interessi passivi inerenti  all'esercizio  d'impresa  sono
deducibili per la parte corrispondente al  rapporto  tra  l'ammontare
dei ricavi e altri proventi  che  concorrono  a  formare  il  reddito
d'impresa o che non vi concorrono in  quanto  esclusi  e  l'ammontare
complessivo di tutti i ricavi e proventi. 
  2. La parte di interessi passivi non deducibile ai sensi del  comma
1 del presente articolo non da' diritto alla detrazione  dall'imposta
prevista alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 15)). 
                                                              ((133)) 
 
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AGGIORNAMENTO (133) 
  La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto (con l'art. 1, comma 34)
che la presente modifica si applica a decorrere dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.