DECRETO-LEGGE 28 dicembre 1998, n. 451

Disposizioni urgenti per gli addetti ai settori del trasporto pubblico locale e dell'autotrasporto.

note: Entrata in vigore del decreto: 30-12-1998.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 1999, n. 40 (in G.U. 27/02/1999, n.48).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/05/2020)
Testo in vigore dal: 19-5-2020
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2 
             Oneri indiretti in materia di autotrasporto 
 
  1. Gli importi di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge  8
agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24
ottobre 1996, n. 556, recante disposizioni fiscali per le imprese  di
autotrasporto  di   cose   per   conto   di   terzi,   sono   elevati
rispettivamente a L. 35.500 e L. 71.000 per  il  periodo  di  imposta
relativo all'anno 1998. Il relativo onere e' determinato in  lire  41
miliardi per l'anno 1999. (2)(3) 
  1-bis. Gli importi di cui al comma 1 sono fissati  annualmente  con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  nei  limiti  delle
risorse finanziarie stanziate, tenendo conto  anche  dell'adeguamento
dei predetti  importi  alle  variazioni  dell'indice  dei  prezzi  al
consumo per le famiglie di  operai  ed  impiegati  relativo  all'anno
precedente. 
  2. I premi INAIL per i dipendenti delle imprese di autotrasporto in
conto di terzi sono ridotti  per  il  1999  nei  limiti  di  lire  40
miliardi. I minori introiti derivanti dall'applicazione del  presente
articolo sono rimborsati all'INAIL nei limiti di  lire  40  miliardi,
per l'anno 1999, dietro presentazione  di  apposita  rendicontazione.
(2)(3)(5)(7)(8)(8a)(9) 
  3.  Per  l'anno  1998  e'  assegnato  al  comitato   centrale   per
l'albodegli autotrasportatori l'importo  di  lire  140  miliardi,  da
utilizzare entro il 31 dicembre 1999, per la protezione ambientale  e
per  la  sicurezza  della   circolazione,   anche   con   riferimento
all'utilizzo delle infrastrutture, da  realizzare  mediante  apposite
convenzioni con gli enti gestori delle stesse. Entro il  31  dicembre
1999 il Ministro  dei  trasporti  e  della  navigazione  presenta  al
Parlamento una  relazione  sull'attuazione  del  presente  comma.  Il
Ministro dei trasporti e della navigazione, entro trenta giorni dalla
data  di  pubblicazione  della  legge  di  conversione  del  presente
decreto, emana con apposita direttiva norme per dare attuazione ad un
sistema  di  riduzione  compensata  di  pedaggi  autostradali  e  per
interventi di protezione ambientale, al fine di consentire l'utilizzo
delle risorse di cui al presente articolo tenendo conto  dei  criteri
definiti  con   precedenti   interventi   legislativi   in   materia.
(2)(3)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(13) (14) ((15)) 
  4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo,  pari
complessivamente a lire 140  miliardi  per  l'anno  1998  e  lire  81
miliardi per l'anno 1999, si provvede, quanto a lire 140 miliardi per
l'anno 1998, mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento
iscritto, ai  fini  del  bilancio  triennale  1998-2000,  nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente  "Fondo  speciale"
dello stato di previsione del Ministero del tesoro,  del  bilancio  e
della   programmazione   economica,   per   l'anno   1998,   all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al  Ministero  dei
trasporti e della navigazione; quanto a lire 81 miliardi, per  l'anno
1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento  iscritto,
ai fini del bilancio  triennale  1999-2001,  nell'ambito  dell'unita'
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"  dello  stato
di  previsione  del  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica,  per  l'anno  1999,  all'uopo  parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero  del  trasporti  e
della navigazione. 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  La L. 23 dicembre 1999, n. 488 ha disposto: - (con l'art. 45, comma
1, lettera a)) che "A decorrere  dall'anno  2000  e'  autorizzata  la
spesa annua di lire: 
a) 41 miliardi per la proroga degli interventi previsti dal  comma  1
dell'articolo  2  del  decreto-legge  28  dicembre  1998,   n.   451,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40; 
- (con l'art. 45, comma 1, lettera b))  che  "A  decorrere  dall'anno
2000 e' autorizzata la spesa annua di lire: 
b) 23 miliardi per la proroga degli interventi previsti dal  comma  2
dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 451 del 1998; 
- (con l'art. 45, comma 1, lettera c))  che  "A  decorrere  dall'anno
2000 e' autorizzata la spesa annua di lire: 
c) 90 miliardi per la proroga degli interventi previsti dal comma 3 
dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 451 del 1998." 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  La L. 23 dicembre 1999, n. 488, come modificata dal D.L. 22  giugno
2000, n. 167 ,convertito , con  modificazioni,  dalla  L.  10  agosto
2000, n. 299 ha disposto: 
- (con l'art. 2, comma 1, lettera a)) che "1. A  decorrere  dall'anno
2000 e' autorizzata la spesa annua di lire: 
a) 75 miliardi per la proroga degli interventi previsti dal  comma  1
dell'articolo  2  del  decreto-legge  28  dicembre  1998,   n.   451,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40;" 
- (con l'art. 2, comma 1, lettera b)) che "1. A  decorrere  dall'anno
2000 e' autorizzata la spesa annua di lire: 
  b) 83 miliardi per la proroga degli interventi previsti dal comma 2 
dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 451 del 1998;" 
- (con l'art. 2, comma 1, lettera c)) che "1. A  decorrere  dall'anno
2000 e' autorizzata la spesa annua di lire: 
  c) 130 miliardi per la proroga degli interventi previsti dal comma 
3 dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 451 del 1998." 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  La L. 28 dicembre 2001, n. 448 ha disposto (con l'art. 15, comma 1)
che "1. Per gli interventi previsti dall'articolo  2,  comma  3,  del
decreto-legge   28   dicembre   1998,   n.   451,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n.  40,  come  prorogati
dall'articolo 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre  1999,
n.  488,  e'  autorizzata  per  l'anno  2002  un'ulteriore  spesa  di
10.329.138 euro in aggiunta a quella disposta dall'articolo 2,  comma
2, del decreto-legge 22 giugno 2000, n. 167, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 10 agosto 2000, n. 229." 
Ha inoltre disposto  (con  l'art.  15,  comma  4)  che  "4.  Per  gli
interventi previsti dall'articolo 2, comma 2,  del  decreto-legge  28
dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge  26
febbraio 1999, n. 40,  come  prorogati  dall'articolo  45,  comma  1,
lettera b), della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' autorizzata  per
l'anno 2002 un'ulteriore spesa di 11.362.051,78 euro, in  aggiunta  a
quella disposta dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 22 giugno
2000, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 
2000, n. 229." 
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AGGIORNAMENTO (6) 
  Il D.L. 30 settembre 2003, n. 269,  convertito,  con  modificazioni
dalla L. 24 novembre 2003, n. 326 ha disposto (con l'art.  16,  comma
2) che "2. Per gli interventi previsti dall'articolo 2, comma 3,  del
decreto-legge   28   dicembre   1998,   n.   451,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n.  40,  come  prorogati
dall'articolo 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre  1999,
n. 488, e' autorizzata a decorrere dall'anno 2003 un'ulteriore spesa 
di 10.329.138 euro." 
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AGGIORNAMENTO (7) 
  La L. 30 dicembre 2004, n. 311 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
518) che "Per gli interventi previsti dall'articolo 2, comma  2,  del
decreto-legge   28   dicembre   1998,   n.   451,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n.  40,  come  prorogati
dall'articolo 45, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre  1999,
n. 488, e' autorizzata per l'anno 2005  una  ulteriore  spesa  di  15
milioni  di  euro,  di  cui  6,5  milioni  di  euro  quale  copertura
dell'onere relativo all'anno 2004 e 8,5 milioni di euro quale 
copertura dell'onere relativo all'anno 2005." 
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 519) che "Per gli interventi
previsti dall'articolo 2, comma  3,  del  decreto-legge  28  dicembre
1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
1999, n. 40, come prorogati dall'articolo 45, comma  1,  lettera  c),
della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' autorizzata per l'anno 2005 
una ulteriore spesa di 20 milioni di euro." 
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AGGIORNAMENTO (8) 
- (con  l'art.  1,  comma  104)  che  "Per  gli  interventi  previsti
dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999,  n.  40,
come prorogati dall'articolo 45, comma 1, lettera c), della legge  23
dicembre 1999, n. 488, relativi all'anno 2005, e' autorizzato il 
rimborso per ulteriori 30 milioni di euro." 
- (con  l'art.  1,  comma  105)  che  "Per  gli  interventi  previsti
dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999,  n.  40,
come prorogati dall'articolo 45, comma 1, lettera b), della legge  23
dicembre 1999, n. 488, relativi all'anno 2005, e' autorizzata una 
ulteriore spesa di 50 milioni di euro." 
- (con l'art. 1, comma 106) che "Ai fini di quanto previsto dal primo
periodo nonche', relativamente all'anno 2005, dall'articolo 2,  comma
1-bis, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n.  451,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  26  febbraio  1999,  n.  40,  introdotto
dall'articolo 61, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n.  342,  e'
autorizzato uno stanziamento di 120 milioni di euro per l'anno 2006." 
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AGGIORNAMENTO (8a) 
  La L. 23 dicembre 2005, n. 266, come modificata dal D.L. 3  ottobre
2006, n. 262, convertito con modficazioni con L. 24 novembre 2006, n. 
286 ha disposto (con l'art. 1, comma 105)  che  "Per  gli  interventi
previsti dall'articolo 2, comma  2,  del  decreto-legge  28  dicembre
1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
1999, n. 40, come prorogati dall'articolo 45, comma  1,  lettera  b),
della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relativi all'anno 2005, e' 
autorizzata una ulteriore spesa di 170 milioni di euro." 
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AGGIORNAMENTO (9) 
  La L. 27 dicembre 2006, n. 296 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
915) che "Per gli interventi previsti dall'articolo 2, comma  3,  del
decreto-legge   28   dicembre   1998,   n.   451,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n.  40,  come  prorogati
dall'articolo 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre  1999,
n. 488, relativi all'anno 2006, e' autorizzata un'ulteriore spesa di 
50 milioni di euro per l'anno 2007." 
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 917) che "Per gli interventi
previsti dall'articolo 2, comma  2,  del  decreto-legge  28  dicembre
1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
1999, n. 4°, come prorogati dall'articolo 45, comma  1,  lettera  b),
della legge 23 dicembre 1999, n.  488,  relativi  all'anno  2006,  e'
autorizzata un'ulteriore spesa di  54  milioni  di  euro  per  l'anno
2007". 
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AGGIORNAMENTO (10) 
  La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto  (con  l'art.  2,  comma
225) che "Per gli interventi previsti dall'articolo 2, comma  3,  del
decreto-legge   28   dicembre   1998,   n.   451,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n.  40,  come  prorogati
dall'articolo 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre  1999,
n. 488, relativi all'anno 2007, e' autorizzata un'ulteriore spesa di 
30 milioni di euro per l'anno 2008." 
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AGGIORNAMENTO (11) 
  Il D.L. 23 ottobre 2008,  n.  162,  convertito,  con  modificazioni
dalla  L.  22  dicembre  2008,  n.  201  ha  disposto   (con   l'art.
2-quinquies, comma 3) che "A valere sulle risorse di cui al comma  29
dell'articolo 83-bis  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, rese
disponibili a seguito dell'abrogazione  del  comma  24  del  medesimo
articolo, e' autorizzata un'ulteriore spesa di 30 milioni di euro per
l'anno 2008 per gli interventi previsti dall'articolo 2, comma 3, del
decreto-legge   28   dicembre   1998,   n.   451,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n.  40,  come  prorogati
dall'articolo 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999, 
n. 488, e successive modificazioni." 
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AGGIORNAMENTO (13) 
  La L. 28 dicembre 2015, n. 208, ha disposto (con  l'art.  1,  comma
972) che "L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2,  comma  3,
del  decreto-legge  28  dicembre  1998,  n.  451,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio  1999,  n.  40,  e  successivi
rifinanziamenti, e' ridotta di 5,5 milioni di euro per l'anno 2016". 
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AGGIORNAMENTO (14) 
  Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con  modificazioni  dalla
L. 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto (con l'art.  47-bis,  comma  4)
che  "Al  fine  di  consentire  gli  interventi  per  la   protezione
ambientale e la sicurezza della circolazione, anche  con  riferimento
all'uso  delle  infrastrutture,  l'autorizzazione  di  spesa  di  cui
all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n.  451,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999,  n.  40,
e' incrementata di 55 milioni di euro per l'anno 2017". 
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AGGIORNAMENTO (15) 
  Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, ha disposto (con l'art.  210,  comma
1) che al fine di assicurare sostegno al settore  dell'autotrasporto,
tenuto conto  del  ruolo  centrale  rivestito  nella  gestione  della
situazione emergenziale derivante dalla diffusione  del  contagio  da
COVID - 19,che costituisce evento eccezionale ai sensi  dell'articolo
107,  paragrafo  2,  lettera  b),  del  Trattato  sul   funzionamento
dell'Unione Europea, ed al fine di assicurare, in tale  contesto,  un
adeguato sostegno di natura mutualistica alle  imprese  del  settore,
l'autorizzazione di  spesa  di  cui  all'articolo  2,  comma  3,  del
decreto-legge   28   dicembre   1998,   n.   451,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40,  e'  incrementata
di 20 milioni di euro per l'anno 2020.