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DECRETO-LEGGE 28 dicembre 1998, n. 451

Disposizioni urgenti per gli addetti ai settori del trasporto pubblico locale e dell'autotrasporto.

note: Entrata in vigore del decreto: 30-12-1998.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 1999, n. 40 (in G.U. 27/02/1999, n.48).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/05/2020)
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Testo in vigore dal:  30-12-1998 al: 27-2-1999
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in tema di trasporto locale e di autotrasporto di cose per conto di terzi, al fine di evitare gravi ripercussioni di carattere economicosociale nei relativi settori;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, delle finanze e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Allineamento aliquote contributive
per le aziende di trasporto
1. Per l'anno 1998, in attesa della definizione del complessivo assetto dei contributi previdenziali a carico delle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, le aliquote contributive a carico delle predette aziende sono rideterminate con riferimento a quelle medie del settore industriale, nei limiti dell'importo di lire 300 miliardi.
2. Alle minori entrate per l'INPS derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede: quanto a lire 73 miliardi, mediante utilizzo delle somme residue per il prepensionamento di cui al decreto-legge 25 novembre 1995, n. 501, convertito con modificazioni, dalla legge 5 gennaio 1996, n. 11, nonché per il prepensionamento di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che saranno versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; quanto a lire 88 miliardi, per l'anno 1998, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione; quanto a lire 9 miliardi, per l'anno 1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 1999, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione; quanto a lire 130 miliardi, mediante utilizzo delle risorse rinvenienti all'INPS, per l'anno 1998, dalle minori spese previste per la disoccupazione agricola.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.