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DECRETO-LEGGE 28 dicembre 1998, n. 451

Disposizioni urgenti per gli addetti ai settori del trasporto pubblico locale e dell'autotrasporto.

note: Entrata in vigore del decreto: 30-12-1998.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 1999, n. 40 (in G.U. 27/02/1999, n.48).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/05/2020)
Testo in vigore dal:  19-5-2020
aggiornamenti all'articolo

Art. 2

Oneri indiretti in materia di autotrasporto
1. Gli importi di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, recante disposizioni fiscali per le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, sono elevati rispettivamente a L. 35.500 e L. 71.000 per il periodo di imposta relativo all'anno 1998. Il relativo onere è determinato in lire 41 miliardi per l'anno 1999. (2)(3)
1-bis. Gli importi di cui al comma 1 sono fissati annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nei limiti delle risorse finanziarie stanziate, tenendo conto anche dell'adeguamento dei predetti importi alle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati relativo all'anno precedente.
2. I premi INAIL per i dipendenti delle imprese di autotrasporto in conto di terzi sono ridotti per il 1999 nei limiti di lire 40 miliardi. I minori introiti derivanti dall'applicazione del presente articolo sono rimborsati all'INAIL nei limiti di lire 40 miliardi, per l'anno 1999, dietro presentazione di apposita rendicontazione. (2)(3)(5)(7)(8)(8a)(9)
3. Per l'anno 1998 è assegnato al comitato centrale per l'albodegli autotrasportatori l'importo di lire 140 miliardi, da utilizzare entro il 31 dicembre 1999, per la protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione, anche con riferimento all'utilizzo delle infrastrutture, da realizzare mediante apposite convenzioni con gli enti gestori delle stesse. Entro il 31 dicembre 1999 il Ministro dei trasporti e della navigazione presenta al Parlamento una relazione sull'attuazione del presente comma. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, emana con apposita direttiva norme per dare attuazione ad un sistema di riduzione compensata di pedaggi autostradali e per interventi di protezione ambientale, al fine di consentire l'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo tenendo conto dei criteri definiti con precedenti interventi legislativi in materia. (2)(3)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(13) (14)
((15))
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari complessivamente a lire 140 miliardi per l'anno 1998 e lire 81 miliardi per l'anno 1999, si provvede, quanto a lire 140 miliardi per l'anno 1998, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione; quanto a lire 81 miliardi, per l'anno 1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 1999, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del trasporti e della navigazione.
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AGGIORNAMENTO (2)

La L. 23 dicembre 1999, n. 488 ha disposto: - (con l'art. 45, comma 1, lettera a)) che "A decorrere dall'anno 2000 è autorizzata la spesa annua di lire:
a) 41 miliardi per la proroga degli interventi previsti dal comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40;
- (con l'art. 45, comma 1, lettera b)) che "A decorrere dall'anno 2000 è autorizzata la spesa annua di lire:
b) 23 miliardi per la proroga degli interventi previsti dal comma 2 dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 451 del 1998;
- (con l'art. 45, comma 1, lettera c)) che "A decorrere dall'anno 2000 è autorizzata la spesa annua di lire:
c) 90 miliardi per la proroga degli interventi previsti dal comma 3 dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 451 del 1998."
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AGGIORNAMENTO (3)

La L. 23 dicembre 1999, n. 488, come modificata dal D.L. 22 giugno 2000, n. 167 ,convertito , con modificazioni, dalla L. 10 agosto 2000, n. 299 ha disposto:
- (con l'art. 2, comma 1, lettera a)) che "1. A decorrere dall'anno 2000 è autorizzata la spesa annua di lire:
a) 75 miliardi per la proroga degli interventi previsti dal comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40;" - (con l'art. 2, comma 1, lettera b)) che "1. A decorrere dall'anno 2000 è autorizzata la spesa annua di lire:
b) 83 miliardi per la proroga degli interventi previsti dal comma 2
dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 451 del 1998;"
- (con l'art. 2, comma 1, lettera c)) che "1. A decorrere dall'anno 2000 è autorizzata la spesa annua di lire:
c) 130 miliardi per la proroga degli interventi previsti dal comma 3 dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 451 del 1998."
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AGGIORNAMENTO (5)

La L. 28 dicembre 2001, n. 448 ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che "1. Per gli interventi previsti dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati dall'articolo 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è autorizzata per l'anno 2002 un'ulteriore spesa di 10.329.138 euro in aggiunta a quella disposta dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2000, n. 167, convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 agosto 2000, n. 229."
Ha inoltre disposto (con l'art. 15, comma 4) che "4. Per gli interventi previsti dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati dall'articolo 45, comma 1, lettera b), della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, è autorizzata per l'anno 2002 un'ulteriore spesa di 11.362.051,78 euro, in aggiunta a quella disposta dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2000, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto
2000, n. 229."
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AGGIORNAMENTO (6)

Il D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 326 ha disposto (con l'art. 16, comma 2) che "2. Per gli interventi previsti dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati dall'articolo 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è autorizzata a decorrere dall'anno 2003 un'ulteriore spesa di 10.329.138 euro."
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AGGIORNAMENTO (7)

La L. 30 dicembre 2004, n. 311 ha disposto (con l'art. 1, comma 518) che "Per gli interventi previsti dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati dall'articolo 45, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è autorizzata per l'anno 2005 una ulteriore spesa di 15 milioni di euro, di cui 6,5 milioni di euro quale copertura dell'onere relativo all'anno 2004 e 8,5 milioni di euro quale
copertura dell'onere relativo all'anno 2005."
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 519) che "Per gli interventi previsti dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati dall'articolo 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è autorizzata per l'anno 2005 una ulteriore spesa di 20 milioni di euro."
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AGGIORNAMENTO (8)

- (con l'art. 1, comma 104) che "Per gli interventi previsti dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati dall'articolo 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relativi all'anno 2005, è autorizzato il
rimborso per ulteriori 30 milioni di euro."
- (con l'art. 1, comma 105) che "Per gli interventi previsti dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati dall'articolo 45, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relativi all'anno 2005, è autorizzata una
ulteriore spesa di 50 milioni di euro."
- (con l'art. 1, comma 106) che "Ai fini di quanto previsto dal primo periodo nonché, relativamente all'anno 2005, dall'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, introdotto dall'articolo 61, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 342, è autorizzato uno stanziamento di 120 milioni di euro per l'anno 2006."
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AGGIORNAMENTO (8a)

La L. 23 dicembre 2005, n. 266, come modificata dal D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modficazioni con L. 24 novembre 2006, n.
286 ha disposto (con l'art. 1, comma 105) che "Per gli interventi previsti dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati dall'articolo 45, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relativi all'anno 2005, è
autorizzata una ulteriore spesa di 170 milioni di euro."
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AGGIORNAMENTO (9)

La L. 27 dicembre 2006, n. 296 ha disposto (con l'art. 1, comma 915) che "Per gli interventi previsti dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati dall'articolo 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relativi all'anno 2006, è autorizzata un'ulteriore spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2007."
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 917) che "Per gli interventi previsti dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 4°, come prorogati dall'articolo 45, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relativi all'anno 2006, è autorizzata un'ulteriore spesa di 54 milioni di euro per l'anno 2007".
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AGGIORNAMENTO (10)

La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto (con l'art. 2, comma 225) che "Per gli interventi previsti dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati dall'articolo 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relativi all'anno 2007, è autorizzata un'ulteriore spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2008."
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AGGIORNAMENTO (11)

Il D.L. 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2008, n. 201 ha disposto (con l'art. 2-quinquies, comma 3) che "A valere sulle risorse di cui al comma 29 dell'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, rese disponibili a seguito dell'abrogazione del comma 24 del medesimo articolo, è autorizzata un'ulteriore spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2008 per gli interventi previsti dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati dall'articolo 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni."
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AGGIORNAMENTO (13)

La L. 28 dicembre 2015, n. 208, ha disposto (con l'art. 1, comma 972) che "L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, e successivi rifinanziamenti, è ridotta di 5,5 milioni di euro per l'anno 2016".
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AGGIORNAMENTO (14)

Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto (con l'art. 47-bis, comma 4) che "Al fine di consentire gli interventi per la protezione ambientale e la sicurezza della circolazione, anche con riferimento all'uso delle infrastrutture, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, è incrementata di 55 milioni di euro per l'anno 2017".
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AGGIORNAMENTO (15)

Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, ha disposto (con l'art. 210, comma 1) che al fine di assicurare sostegno al settore dell'autotrasporto, tenuto conto del ruolo centrale rivestito nella gestione della situazione emergenziale derivante dalla diffusione del contagio da COVID - 19,che costituisce evento eccezionale ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, ed al fine di assicurare, in tale contesto, un adeguato sostegno di natura mutualistica alle imprese del settore, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, è incrementata di 20 milioni di euro per l'anno 2020.