DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 1957, n. 3

Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/03/2021)
Testo in vigore dal: 31-7-2010
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 62. 
       (Partecipazione all'amministrazione di enti e societa') 
 
  Nei casi stabiliti dalla legge o  quando  ne  sia  autorizzato  con
deliberazione  del   Consiglio   dei   ministri,   l'impiegato   puo'
partecipare all'amministrazione o far parte di collegi  sindacali  in
societa' o enti ai quali lo Stato partecipi o comunque  contribuisca,
in  quelli  che  siano  concessionari  dell'amministrazione  di   cui
l'impiegato fa parte o che siano sottoposti alla vigilanza di questa. 
((Nei casi di rilascio dell'autorizzazione del Consiglio dei Ministri
prevista  dal   presente   comma   l'incarico   si   intende   svolto
nell'interesse dell'amministrazione di appartenenza del dipendente ed
i  compensi  dovuti  dalla  societa'  o  dall'ente  sono  corrisposti
direttamente  alla  predetta  amministrazione  per  confluire   nelle
risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza
o del personale non dirigenziale.))((81)) 
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AGGIORNAMENTO (81) 
Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla
L. 30 luglio 2010, n. 122, ha disposto (con l'art. 5,  comma  4)  che
"La disposizione di cui al  presente  comma  si  applica  anche  agli
incarichi in corso alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
provvedimento".