DECRETO-LEGGE 25 giugno 2008, n. 112

Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria.

note: Entrata in vigore del decreto: 25-6-2008.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 (in SO n.196, relativo alla G.U. 21/08/2008, n.195).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/10/2022)
Testo in vigore dal: 1-1-2014
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 62 
(Contenimento dell'uso degli strumenti derivati e  dell'indebitamento
                 delle regioni e degli enti locali) 
 
  1.  Le  norme  del   presente   articolo   costituiscono   principi
fondamentali per il coordinamento della finanza pubblica e  hanno  il
fine di assicurare la tutela dell'unita' economica  della  Repubblica
ai sensi degli articoli 117,  secondo  comma,  lettera  e),  e  terzo
camma, 119, secondo comma, e 120 della Costituzione. Le  disposizioni
del presente articolo costituiscono altresi'  norme  di  applicazione
necessaria. 
  2. Alle regioni, alle province autonome di Trento e  di  Bolzano  e
agli enti locali ((di cui all'articolo 2 del testo unico  di  cui  al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,))  e'  fatto  divieto  di
emettere titoli obbligazionari o altre passivita'  che  prevedano  il
rimborso del capitale in un'unica soluzione alla scadenza ((, nonche'
titoli obbligazionari o altre passivita' in valuta estera)). Per tali
enti, la durata di una singola operazione di indebitamento, anche  se
consistente nella rinegoziazione di  una  passivita'  esistente,  non
puo' essere superiore a trenta ne' inferiore a cinque anni. (17) 
  ((3. Salvo quanto previsto ai successivi commi, agli enti di cui al
comma 2 e' fatto divieto di: 
    a)  stipulare  contratti  relativi  agli   strumenti   finanziari
derivati previsti dall'articolo 1, comma 3,  del  testo  unico  delle
disposizioni in materia di intermediazione  finanziaria,  di  cui  al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; 
    b) procedere alla rinegoziazione dei contratti derivati  gia'  in
essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione; 
    c) stipulare contratti di finanziamento che includono  componenti
derivate)). 
  ((3-bis. Dal divieto di cui al comma 3 sono esclusi: 
    a) le estinzioni anticipate totali dei  contratti  relativi  agli
strumenti finanziari derivati; 
    b) le riassegnazioni dei medesimi contratti a controparti diverse
dalle originarie, nella forma  di  novazioni  soggettive,  senza  che
vengano  modificati  i  termini  e  le  condizioni  finanziarie   dei
contratti riassegnati; 
    c) la possibilita'  di  ristrutturare  il  contratto  derivato  a
seguito di modifica della passivita' alla quale il medesimo contratto
e' riferito,  esclusivamente  nella  forma  di  operazioni  prive  di
componenti opzionali e volte alla trasformazione  da  tasso  fisso  a
variabile  o  viceversa  e  con  la   finalita'   di   mantenere   la
corrispondenza  tra  la  passivita'  rinegoziata   e   la   collegata
operazione di copertura; 
    d) il perfezionamento di contratti di finanziamento che includono
l'acquisto di cap da parte dell'ente. 
  3-ter. Dal divieto di cui al comma 3 e' esclusa la facolta' per gli
enti di cui al comma 2 di procedere alla cancellazione, dai contratti
derivati esistenti, di eventuali clausole di risoluzione  anticipata,
mediante regolamento per  cassa  nell'esercizio  di  riferimento  del
relativo saldo. 
  3-quater. Dal divieto di cui al comma  3  e'  esclusa  altresi'  la
facolta'  per  gli  enti  di  cui  al  comma  2  di  procedere   alla
cancellazione,  dai  contratti  derivati  esistenti,  di   componenti
opzionali diverse dalla opzione cap  di  cui  gli  enti  siano  stati
acquirenti,  mediante  regolamento  per   cassa   nell'esercizio   di
riferimento del relativo saldo)). 
  ((4. Nei casi previsti  dai  commi  3-bis,  3-ter  e  3-quater,  il
soggetto competente per  l'ente  alla  sottoscrizione  del  contratto
attesta per iscritto di avere preso conoscenza  dei  rischi  e  delle
caratteristiche del  medesimo  contratto,  nonche'  delle  variazioni
intervenute nella copertura del sottostante indebitamento)). 
  ((5. Il contratto relativo a strumenti  finanziari  derivati  o  il
contratto di finanziamento che include l'acquisto  di  cap  da  parte
dell'ente, stipulato in violazione delle  disposizioni  previste  dal
presente articolo o privo dell'attestazione di cui  al  comma  4,  e'
nullo. La nullita' puo' essere fatta valere solo dall'ente)). 
  6. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147)). 
  7. Fermo restando quanto previsto in termini  di  comunicazione  ai
sensi e per gli effetti dell'articolo 41, commi 2-bis e 2-ter,  della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, il Ministero  dell'economia  e  delle
finanze trasmette altresi' mensilmente alla  Corte  dei  conti  copia
della documentazione ricevuta in relazione ai contratti stipulati  di
cui al comma 3. 
  8. Gli enti di cui al comma 2 allegano al bilancio di previsione  e
al bilancio consuntivo una nota informativa che evidenzi gli oneri  e
gli  impegni  finanziari,  rispettivamente   stimati   e   sostenuti,
derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o  da
contratti di finanziamento che includono una componente derivata. 
  9. All'articolo 3,  comma  17,  secondo  periodo,  della  legge  24
dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: "cessioni di  crediti  vantati
verso altre amministrazioni pubbliche"  sono  aggiunte  le  seguenti:
"nonche',  sulla  base  dei  criteri   definiti   in   sede   europea
dall'Ufficio   statistico   delle   Comunita'   europee   (EUROSTAT),
l'eventuale premio incassato al  momento  del  perfezionamento  delle
operazioni derivate". 
  10. Sono abrogati l'articolo 41,  comma  2,  primo  periodo,  della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonche' l'articolo 1, commi 381, 382,
383 e 384, della legge 24 dicembre  2007,  n.  244.  Le  disposizioni
relative all'utilizzo degli strumenti derivati da  parte  degli  enti
territoriali emanate in attuazione dell'articolo 41, comma 1,  ultimo
periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,  sono  abrogate  dalla
data di entrata in vigore ((della legge di stabilita' 2014)). 
  11. Restano salve tutte le disposizioni in materia di indebitamento
delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli
enti locali che non  siano  in  contrasto  con  le  disposizioni  del
presente articolo. 
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AGGIORNAMENTO (17) 
  Il D.L. 28 aprile 2009, n. 39, convertito con  modificazioni  dalla
L. 24 giugno 2009, n.  77,  ha  disposto  che  "In  deroga  a  quanto
previsto dall'articolo 62, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.
133, con riguardo alla durata massima di una  singola  operazione  di
indebitamento, la regione Abruzzo, la provincia  di  L'Aquila  e  gli
altri comuni di cui all'articolo 1, comma  2,  del  presente  decreto
sono autorizzati a rinegoziare con la controparte attuale i prestiti,
in qualsiasi forma contratti in essere alla data di entrata in vigore
del presente decreto. La durata di ogni singolo prestito puo'  essere
estesa per un periodo non superiore a cinquanta anni a partire  dalla
data della rinegoziazione".