DECRETO-LEGGE 29 novembre 2008, n. 185

Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.

note: Entrata in vigore del decreto: 29-11-2008.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2 (in SO n.14, relativo alla G.U. 28/01/2009, n.22).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/03/2023)
Testo in vigore dal: 1-1-2012
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 4 
Fondo per il credito per i nuovi nati e disposizione per i  volontari
                    del servizio civile nazionale 
 
  1. Per la realizzazione di iniziative a carattere nazionale volte a
favorire l'accesso al credito delle famiglie con  un  figlio  nato  o
adottato nell'anno di riferimento e' istituito presso  la  Presidenza
del Consiglio dei Ministri un  apposito  fondo  rotativo,  dotato  di
personalita' giuridica, denominato: "Fondo di  credito  per  i  nuovi
nati", con una dotazione di 25 milioni di  euro  per  ciascuno  degli
anni 2009, 2010, 2011, finalizzato al rilascio di  garanzie  dirette,
anche fidejussorie, alle banche e agli  intermediari  finanziari.  Al
relativo onere si provvede a valere sulle risorse risorse  del  Fondo
per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1,  del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,  convertito  con  modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come  integrato  dall'articolo  1,
comma 1250, della legge 27 dicembre 2006,  n.  296.  Con  decreto  di
natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
stabiliti  i  criteri  e  le  modalita'  di   organizzazione   e   di
funzionamento  del  Fondo,  di  rilascio  e  di  operativita'   delle
garanzie. ((26)) 
  1-bis. Il Fondo di credito per i nuovi nati di cui al  comma  1  e'
altresi' integrato di ulteriori 10 milioni di euro  per  l'anno  2009
per la corresponsione di contributi  in  conto  interessi  in  favore
delle famiglie di nuovi nati o bambini adottati nel medesimo anno che
siano  portatori  di   malattie   rare,   appositamente   individuate
dall'elenco di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b),  del  decreto
legislativo 29  aprile  1998,  n.  124.  In  ogni  caso,  l'ammontare
complessivo dei contributi non puo' eccedere il predetto limite di 10
milioni di euro per l'anno 2009. 
  2. Il comma 4 dell'articolo 9  del  decreto  legislativo  5  aprile
2002, n. 77 e successive modificazioni e' sostituito dai seguenti: 
  "4. Per i soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti
e alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi,  agli  iscritti  ai
fondi   sostitutivi   ed   esclusivi   dell'assicurazione    generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti ed  alla
gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto  1995,
n.  335,  i  periodi  corrispondenti  al  servizio  civile  su   base
volontaria successivi al 1° gennaio 2009 sono riscattabili, in  tutto
o in parte, a domanda dell'assicurato, e senza  oneri  a  carico  del
Fondo  Nazionale  del  Servizio  civile,  con  le  modalita'  di  cui
all'articolo 13 della legge 12 agosto  1962,  n.  1338  e  successive
modificazioni ed integrazioni, e sempreche' gli stessi non siano gia'
coperti da contribuzione in alcuno dei regimi stessi. 
  4-bis. Gli oneri da  riscatto  possono  essere  versati  ai  regimi
previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in centoventi
rate mensili senza l'applicazione di interessi per la rateizzazione. 
  4-ter. Dal 1° gennaio 2009, cessa a carico del Fondo Nazionale  del
Servizio Civile qualsiasi obbligo contributivo  ai  fini  di  cui  al
comma 4 per il periodo di  servizio  civile  prestato  dai  volontari
avviati dal 1° gennaio 2009.". 
  3. ((Negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012)), nel  limite  complessivo
di spesa di 60 milioni di  euro  annui,  al  personale  del  comparto
sicurezza, difesa e soccorso pubblico, in ragione della  specificita'
dei compiti e delle condizioni di stato e di  impiego  del  comparto,
titolare di reddito complessivo di lavoro dipendente  non  superiore,
nell'anno 2008, a 35.000 euro, e' riconosciuta, in via  sperimentale,
sul trattamento economico accessorio, una riduzione dell'imposta  sul
reddito  delle  persone  fisiche  e  delle  addizionali  regionali  e
comunali. La misura della riduzione e le modalita' applicative  della
stessa saranno individuate con decreto del Presidente  del  Consiglio
dei Ministri, su proposta dei Ministri interessati, di  concerto  con
il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con  il
Ministro dell'economia e  delle  finanze,  da  emanare  entro  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. (22) ((26)) 
  3-bis. Le risorse del fondo istituito dall'articolo 1, comma  1328,
secondo periodo, della legge 27 dicembre  2006,  n.  296,  alimentato
dalle societa' aeroportuali  in  proporzione  al  traffico  generato,
destinate al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico
e della difesa civile del Ministero dell'interno, sono utilizzate,  a
decorrere  dal  1  gennaio  2009,  per  il  40  per  cento  al   fine
dell'attuazione di patti per il soccorso pubblico  da  stipulare,  di
anno in anno, tra il Governo e le organizzazioni sindacali del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco per assicurare il miglioramento  della
qualita' del servizio di soccorso prestato dal personale del medesimo
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e per il 60 per cento  al  fine
di assicurare la valorizzazione di una  piu'  efficace  attivita'  di
soccorso  pubblico  del  Corpo  nazionale  dei  vigili   del   fuoco,
prevedendo particolari emolumenti da destinare all'istituzione di una
speciale indennita' operativa per il  servizio  di  soccorso  tecnico
urgente espletato all'esterno. 
  3-ter. Le modalita' di utilizzo delle risorse di cui al comma 3-bis
sono stabilite nell'ambito dei procedimenti  negoziali  di  cui  agli
articoli 37 e 83 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. 
  3-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'  autorizzato
ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti  variazioni  di
bilancio. 
  4. All'articolo 7, comma 3, della legge 8 marzo  2000,  n.  53,  la
parola  "definite"  e'  sostituita  dalle   seguenti:   "definiti   i
requisiti, i criteri e". 
  5. Il decreto ministeriale di cui all'articolo 7,  comma  3,  della
legge  8  marzo  2000,  n.  53,  e'  emanato  entro   trenta   giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto-legge. 
 
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AGGIORNAMENTO (22) 
  La L. 13 dicembre 2010, n. 220 ha disposto (con l'art. 1, comma 47)
che "Ai fini dell'applicazione del periodo precedente, il  limite  di
reddito indicato nelle disposizioni ivi  richiamate  e`  da  riferire
all'anno 2010". 
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AGGIORNAMENTO (26) 
  La L. 12 novembre 2011, n. 183 ha disposto (con  l'art.  33,  comma
13) che "Ai fini dell'applicazione del periodo precedente, il  limite
di reddito indicato nelle disposizioni ivi richiamate e' da  riferire
all'anno 2011". 
  Ha inoltre disposto (con  l'art.  12,  comma  1)  che  "Le  misure,
relative al Fondo di credito per i nuovi nati, di  cui  al  comma  1,
primo periodo, dell'articolo 4 del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio  2009,  n.
2, sono prorogate per gli anni 2012, 2013 e 2014."