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LEGGE 29 aprile 1982, n. 187

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, concernente disciplina per la gestione stralcio dell'attività del commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  9-10-2010
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È convertito in legge il decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, concernente disciplina per la gestione stralcio dell'attività del commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata, con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1:
al primo comma, le parole: "al commissario dal prestito" sono sostituite dalle seguenti: "al commissario per le zone terremotate dal prestito";
il sesto comma è sostituito dal seguente:
"La disposizione di cui al quarto comma si applica sino al 31 dicembre 1982 anche al personale che già presta la propria opera presso gli uffici della gestione stralcio in base a convenzioni o provvedimenti posti in essere, anche in deroga alla normativa vigente, dal commissario per le zone terremotate";
al nono comma, sono aggiunte, in fine, le parole:
"Il decreto ministeriale contenente l'indicazione degli atti commissariali che restano in vigore è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Il testo integrale dei suddetti atti commissariali è pubblicato, unitamente al decreto ministeriale, nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata ed in quello della regione Campania";
il decimo comma è sostituito dal seguente:
"Il Ministro per il coordinamento della protezione civile presenta al Parlamento relazioni scritte sui risultati della propria gestione entro il 30 giugno 1982, il 30 novembre 1982 e il 31 marzo 1983. Nella prima redazione devono essere analiticamente elencate le iniziative avviate di cui al primo comma".
All'articolo 2:
al primo comma, le parole: "al commissario per le zone terremotate" sono sostituite dalle seguenti:
"tramite il commissario per le zone terremotate, o che pervengano in dono, tramite il Ministro per il coordinamento della protezione civile, con destinazione alle zone terremotate";
il secondo comma è sostituito dal seguente:
"I prefabbricati destinati a uffici o servizi statali o, comunque, pubblici sono acquisiti gratuitamente al patrimonio comunale con vincolo di destinazione a pubblico servizio. Le spese per la loro manutenzione, nonché quelle per i servizi generali, sono a carico delle amministrazioni dalle quali gli uffici o i servizi dipendono";
al quarto comma, dopo la parola: "procede" sono aggiunte le seguenti: ", entro il 30 giugno 1982,";
il quinto comma è sostituito dai seguenti:
"I beni di cui al terzo e quarto comma dalla data della richiesta del loro ritiro da parte dell'ente consegnatario sono presi in consegna e gestiti dalle Forze armate e dislocati sulla base delle indicazioni formulate dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, di intesa col Ministro della difesa, nel territorio nazionale su aree appositamente attrezzate, di preferenza demaniali, con riferimento alle zone ad alto rischio di calamità naturali.
Gli enti consegnatari dei suddetti beni sono comunque tenuti a comunicare al Ministro per il coordinamento della protezione civile, entro i primi dieci giorni di ciascun mese, l'elenco dei beni non più necessari alle finalità per le quali i beni stessi furono ad essi assegnati";
al sesto comma, le parole: "In ordine a quanto precede" sono sostituite dalle seguenti: "In ordine a quanto previsto dal precedente comma", le parole:
"i limiti di spesa" sono sostituite dalle seguenti: "i limiti di competenza nella spesa" e sono aggiunte, in fine, le parole: "I contratti e le spese autorizzate in economia sono soggetti al solo controllo successivo della Corte dei conti".
All'articolo 3:
il sesto comma è sostituito dai seguenti:
"Non sono soggetti alla ritenuta prevista dall'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, gli interessi maturati sui depositi delle somme del fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874, ivi compresi quelli maturati su depositi e conti correnti aperti presso aziende di credito con somme devolute ad enti ed istituzioni sulle disponibilità del fondo, nonché gli interessi maturati su depositi e conti correnti aperti presso aziende di credito da enti ed istituzioni esclusivamente per l'erogazione di aiuti a favore delle popolazioni terremotate.
L'azienda di credito non effettua la ritenuta a condizione che venga esibita apposita certificazione rilasciata dall'organo responsabile del fondo, ovvero da uffici delle amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali che attestino l'effettiva destinazione a favore delle popolazioni terremotate delle somme provenienti da depositi e conti correnti";
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"I redditi dei fabbricati che risultano distrutti, inagibili o inabitabili in quanto danneggiati dagli eventi sismici del 23 novembre 1980 sono esclusi dall'ILOR e non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'IRPEF e dell'IRPEG fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi, purché alla dichiarazione dei redditi relativi al periodo d'imposta in corso venga allegato un certificato del comune, attestante la distruzione, l'inagibilità o l'inabitabilità dei fabbricati dovuta al terremoto.
Non si fa luogo a rimborso di imposte già pagate".
Dopo l'articolo 3 è aggiunto il seguente:
"Art. 3-bis. - Per i versamenti riguardanti le ritenute indicate al sesto comma dell'articolo 3, già effettuati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'azienda di credito, previa acquisizione della documentazione di cui al settimo comma dello stesso articolo 3, provvede, sul primo versamento utile successivo, a recuperare le ritenute versate e ad accreditare sul relativo deposito o conto corrente la somma corrispondente, dandone comunicazione all'amministrazione finanziaria".
L'articolo 4 è sostituito dal seguente:
"Gli atti ed i provvedimenti amministrativi adottati, anche in sanatoria, le erogazioni e i conferimenti disposti dalla pubblica amministrazione, ivi compresi i contributi concessi sui fondi gestiti dal commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata, nel periodo di tempo fra il 23 novembre 1980 ed il 31 ottobre 1981, si considerano legittimi, anche se difformi dalle norme in vigore, incluse quelle che regolano la competenza o disciplinano le procedure, purché diretti a realizzare l'attività di soccorso, ad assicurare servizi necessari per la collettività o a soddisfare esigenze primarie dei cittadini nelle zone colpite dagli eventi sismici".
All'articolo 5:
il primo comma è sostituito dal seguente:
"Fino al 31 dicembre 1983 nei comuni disastrati e gravemente danneggiati delle regioni Campania e Basilicata è autorizzato il collocamento in aspettativa:
1) quanto ai comuni fino a 10 mila abitanti, del sindaco o di un suo delegato e di un assessore o consigliere designato dalla maggioranza nonché di un consigliere della minoranza designato dal gruppo più consistente della stessa;
2) quanto ai comuni con oltre 10 mila abitanti, del sindaco o di un suo delegato, di due assessori o consiglieri designati dalla maggioranza e di un consigliere della minoranza designato dal gruppo più consistente della stessa;
3) quanto ai comuni di Avellino, Benevento, Caserta, Potenza e Salerno, del sindaco, di quattro assessori o consiglieri designati dalla giunta comunale e di due consiglieri delle minoranze designati dal gruppo più consistente delle stesse;
4) quanto al comune di Napoli, del sindaco, di sei assessori o consiglieri designati dalla giunta comunale e di due consiglieri delle minoranze designati dal gruppo più consistente delle stesse"; dopo il primo comma è aggiunto il seguente:
"Il collocamento in aspettativa è autorizzato, altresì, in favore del presidente o di un consigliere suo delegato di ciascun consiglio di circoscrizione dei comuni capoluoghi colpiti dal terremoto, eletto a norma di legge";
il secondo comma è soppresso;
il terzo comma è sostituito dal seguente:
"Fino al 31 dicembre 1983 nelle comunità montane comprendenti i comuni disastrati la collocazione in aspettativa è autorizzata a favore del presidente o di un suo delegato, di un assessore o consigliere designato dalla maggioranza, nonché di un consigliere della Minoranza designato dal gruppo più consistente della stessa"; il quarto comma è soppresso;
al quinto comma, le parole: "Agli amministratori collocati in aspettativa" sono sostituite dalle seguenti:
"Ai soggetti beneficiari delle aspettative di cui ai precedenti commi";
al sesto comma, le parole: "di cui al primo comma" sono sostituite dalla seguente: "disastrati" e sono aggiunte, in fine, le parole: "Per i sindaci dei comuni disastrati l'indennità è concessa con decorrenza dal 1 luglio 1981";
al settimo comma, le parole: "gli amministratori incaricati" sono sostituite dalle seguenti: "i sindaci o i loro delegati";
dopo il settimo comma sono aggiunti i seguenti:
"Agli amministratori ed ai consiglieri di cui ai commi precedenti che prestino la propria opera a tempo pieno, e che non siano dipendenti pubblici o privati, spetta, fino al 31 dicembre 1983, oltre alle indennità previste dalla legge, una indennità speciale di L. 600.000 mensili.
Ai soli fini della determinazione delle indennità di carica previste dalla legge, i consiglieri di cui ai commi precedenti sono equiparati agli assessori.
Le spese previste ai commi precedenti fanno carico al fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, compreso il rimborso alle aziende private dalle quali dipendono gli amministratori o i consiglieri per i quali è stato autorizzato il collocamento in aspettativa.
Il trattamento per gli amministratori e per i consiglieri collocati in aspettativa, qualora si tratti di dipendenti pubblici, è a carico delle amministrazioni, degli enti, delle aziende, anche ad ordinamento autonomo, dalle quali i medesimi dipendono";
il nono comma è sostituito dal seguente:
"Tutte le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici e le aziende pubbliche, anche se ad ordinamento autonomo, provvedono, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla copertura dei posti vacanti esistenti nelle rispettive sedi, uffici e servizi ubicati nelle regioni Basilicata e Campania, nonché, entro il 30 giugno 1982, allo adeguamento delle suddette sedi, uffici e servizi e dei relativi organici in relazione alle esigenze di ricostruzione e di sviluppo delle suddette regioni. La copertura dei posti vacanti avviene, su domanda o di ufficio, previo riesame delle domande presentate in virtù dell'articolo 62 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e non accolte";
all'undicesimo comma, sono soppresse le parole:
"e dei segretari delle amministrazioni provinciali di Avellino, Napoli, Potenza e Salerno";
al dodicesimo comma, dopo le parole: "segretari comunali" sono aggiunte le seguenti: "attualmente in servizio presso comuni non appartenenti alle regioni Basilicata e Campania".
All'articolo 6, al primo comma, le parole: "terzo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni" sono sostituite dalle seguenti: "quarto comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, modificato dall'articolo 23 del presente decreto", e sono aggiunte, in fine, le parole: "salvo quanto previsto dall'articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741".
Dopo l'articolo 6 è aggiunto il seguente:
"Art. 6-bis. - Il CIPE, su proposta del Ministro incaricato del coordinamento ai sensi del primo comma dell'articolo 9, approva entro il 30 maggio 1982 e il 30 maggio 1983 il piano di riparto tra le regioni, di cui all'articolo 4 della legge 14 maggio 1981, n. 219, dei fondi rispettivamente destinati per gli anni 1982 e 1983. Detti piani devono essere riferiti agli interventi di riattazione, riparazione, ricostruzione di edilizia privata, sulla base delle effettive esigenze di intervento formulate dai comuni e dalle regioni, che devono specificare quali e quanti siano gli interventi già dotati di progetto esecutivo, delle necessarie autorizzazioni, e il cui inizio dei lavori sia esclusivamente subordinato alla erogazione dei contributi pubblici, dando priorità agli interventi di ricostruzione e riparazione previsti dagli articoli 9 e 10 della legge 14 maggio 1981, n. 219.
In sede di prima applicazione del presente articolo, il piano di riparto prevede l'ammontare del fabbisogno di cassa stimato per il primo semestre attuativo. Successivamente l'erogazione dei fondi deve avvenire sulla base di un rendiconto semestrale, da parte delle regioni, sul consuntivo della spesa effettuata nel semestre precedente e delle previsioni di spesa per il semestre successivo relative ad interventi già dotati dei requisiti di cui al comma precedente e all'ulteriore fabbisogno finanziario, derivante dall'attuazione delle iniziative edilizie in corso.
Il Ministro incaricato del coordinamento ai sensi del primo comma dell'articolo 9 presenta, ogni sei mesi, al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione del piano di riparto approvato, sulle somme erogate e sul prevedibile fabbisogno di cassa per il semestre successivo.
Qualora, nell'attuazione dei programmi di intervento, le effettive esigenze di cassa risultino eccedenti le autorizzazioni previste per il 1982, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad erogare anticipazioni nei limiti derivanti dalle autorizzazioni di competenza per l'esercizio 1982 a valere sui fondi derivanti dalla raccolta postale, che saranno reintegrati, per l'esercizio corrente, in sede di assestamento del bilancio ed eventualmente con il bilancio relativo all'esercizio 1983.
I limiti di spesa massima ammissibile previsti dagli articoli 9 e 10 della legge 14 maggio 1981, n. 219, sono aumentati del 15 per cento per gli interventi edilizi inclusi in piani di recupero di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni e integrazioni.
Gli stessi limiti di spesa sono inoltre aumentati, nelle aree classificate con indice di sismicità da S = 9 a S = 12, del 15 per cento in ragione dei maggiori oneri derivanti dalla realizzazione di strutture edilizie sismoresistenti.
Gli aumenti di cui ai commi precedenti sono cumulabili.
I limiti di spesa previsti al secondo comma dell'articolo 10 della legge 14 maggio 1981, n. 219, sono elevati a L. 90.000 al metro cubo e a lire 45 milioni".
L'articolo 7 è sostituito dal seguente:
"Per la riattazione di immobili, i sindaci dei comuni colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981 provvedono ad autorizzare, con priorità per le unità abitative destinate alla sistemazione definitiva delle famiglie in atto alloggiate in ricoveri precari, la esecuzione dei lavori, di cui alle lettere d) ed e) del primo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, per i quali le domande di contributo sono state approvate dalle commissioni tecniche comunali di cui all'ordinanza del commissario per le zone terremotate 6 gennaio 1981, n. 80, e non finanziate alla data del 15 settembre 1981.
Non sono ammesse varianti in corso d'opera, salvo quelle che sono autorizzate dai direttori dei lavori sotto la loro personale responsabilità che non comportino comunque alcun incremento del contributo.
Il contributo è erogato dal sindaco, a valere sul fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, nella misura del 25 per cento all'inizio dei lavori su attestazione del direttore dei lavori, del 60 per cento in base a stati di avanzamento e del residuo 15 per cento dopo la presentazione, da parte del direttore dei lavori, della dichiarazione di agibilità dell'immobile.
I destinatari dei contributi di cui al presente articolo, che non diano inizio ai lavori entro sei mesi dall'autorizzazione di cui al primo comma, decadono dal beneficio.
Le somme eventualmente già riscosse, in base al terzo comma, sono recuperate con le procedure di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, qualora, entro sei mesi dall'inizio dei lavori, non sia stata completata la riparazione.
Il secondo comma dell'articolo 75 della legge 14 maggio 1981, n. 219, è sostituito dal seguente:
"Dalle provvidenze di cui alla presente legge si detraggono le somme percepite a titolo di indennizzo relative ai contratti di assicurazione concernenti i danni derivanti dal sisma".
Il termine per la ultimazione dei lavori, in corso alla data di pubblicazione del presente decreto e finanziati ai sensi dell'ordinanza del commissario per le zone terremotate 6 gennaio 1981, n. 80, è prorogato al 31 luglio 1982.
Dall'importo del contributo determinato ai sensi dell'articolo 10 della legge 14 maggio 1981, n. 219, va detratto l'importo del contributo disposto ai sensi del presente articolo. Le perizie di riparazione relative alle domande per il contributo di cui al medesimo articolo 10 della legge 14 maggio 1981, n. 219, non possono essere presentate prima di un anno dalla data di concessione del contributo ai sensi del presente articolo.
Il CIPE emana, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, norme per il coordinamento dei bandi di concorso per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica con il bando previsto per l'assegnazione di alloggi di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219.
Le norme devono prevedere la possibilità di coordinamento o unificazione delle graduatorie per la quota eccedente gli alloggi da assegnare in base al medesimo titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e devono prevedere inoltre l'esclusione dalla assegnazione di alloggi, per la durata di cinque anni di inquilini che abbiano rinunciato a rientrare in alloggi riattati, purché non si tratti di alloggi impropri, o che abbiano subaffittato l'alloggio stesso o quello ottenuto in assegnazione provvisoria".
All'articolo 8, le parole: "dal comune di Napoli" sono sostituite dalle seguenti: "dai comuni terremotati della Basilicata e della Campania".
L'articolo 9 è sostituito dal seguente:
"Il Presidente del Consiglio dei Ministri e, per sua delega, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, per l'attuazione dei compiti di indirizzo e di coordinamento di cui all'articolo 4 della legge 14 maggio 1981, n. 219, provvedono a coordinare tutti gli interventi degli organi statali, regionali, degli enti locali e di ogni altro soggetto pubblico, avvalendosi anche dei poteri sostitutivi previsti dalla medesima legge. Tra i soggetti utilizzabili per le finalità di cui alla citata legge 14 maggio 1981, n. 219, si intendono anche quelli comunque preposti ad interventi straordinari nel Mezzogiorno.
Fino al 31 dicembre 1983, all'attuazione coordinata degli interventi previsti dagli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, provvede, con le modalità di cui al titolo VIII della legge medesima, e successive modificazioni e integrazioni, direttamente o a mezzo di altri Ministri all'uopo designati, il Presidente del Consiglio dei Ministri, in deroga alle procedure previste dagli stessi articoli 21 e 32 e a tutte le altre disposizioni di legge vigenti, nel rispetto delle norme della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento e nei limiti degli appositi stanziamenti.
Per la realizzazione di nuove iniziative industriali nelle aree di cui all'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, il contributo di cui all'articolo 21 della medesima legge può essere concesso fino ad un massimo di 24 miliardi di lire. Le relative domande devono essere presentate entro il 31 dicembre 1982. Per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 32 della predetta legge, si provvede con la somma complessiva di lire 500 miliardi a valere sull'importo anche a tal fine destinato dall'articolo 3, secondo comma, della medesima legge. I finanziamenti previsti all'articolo 15-bis del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 766, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, sono estesi anche alla realizzazione degli investimenti produttivi ed infrastrutturali nelle aree di nuova industrializzazione di cui all'articolo 32 della citata legge 14 maggio 1981, n. 219.
Per tutte le esigenze di cui al presente articolo, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno può costituire uno speciale ufficio determinandone, con proprio decreto, l'organizzazione, la dotazione di mezzi e di personale e la individuazione degli oneri, che fanno carico al fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, utilizzando, per quanto possibile, il personale già alle dipendenze della Cassa per il Mezzogiorno e degli enti collegati.
Ogni tre mesi il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno deve riferire al Parlamento sulla attività di cui ai precedenti commi per una valutazione sui risultati".
L'articolo 11 è sostituito dal seguente:
"Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni Basilicata e Campania emanano la legge di cui all'articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741.
Fino a quando le regioni Basilicata e Campania non provvedono, e comunque per non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei comuni dichiarati sismici di tali regioni non si applicano gli articoli 2, 13, 17, 18 e 28 della legge 2 febbraio 1974, n. 64. Per lo stesso periodo resta fermo l'obbligo del deposito dei progetti e dei relativi allegati presso il competente ufficio del genio civile. La responsabilità per l'osservanza delle norme per le costruzioni e riparazioni in zone sismiche ricade, nei limiti delle rispettive competenze, sul geologo, sul progettista, sul direttore dei lavori, sul costruttore e sul collaudatore.
La responsabilità di cui al comma precedente è estesa anche ai tecnici che hanno concorso ad elaborare i piani urbanistici di cui agli articoli 28 e 55 della legge 14 maggio 1981, n. 219.
Nei comuni di cui al secondo comma l'attuazione degli strumenti urbanistici può avvenire sino al 31 dicembre 1985 anche in assenza dei programmi pluriennali di cui all'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10".
All'articolo 12, dopo le parole: "per l'installazione di prefabbricati" sono aggiunte le seguenti: "e per la costruzione di edifici".
All'articolo 13, le parole: "con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 1981 possono prorogare" sono sostituite dalle seguenti: "con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri possono prorogare, o sostituire,".
Dopo l'articolo 13 è aggiunto il seguente:
"Art. 13-bis. - Le norme di cui al terzo comma dell'articolo 25-bis del decreto-legge 22 dicembre 1981, numero 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, si applicano anche ai comuni gravemente danneggiati di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 novembre 1981".
All'articolo 14, dopo le parole: "Il CIPE deve dare priorità" sono aggiunte le seguenti: "di intesa con le regioni interessate," e sono aggiunte, in fine, le parole:
", riferiti all'intera area servita dalla struttura sanitaria".
All'articolo 15, al primo comma, le parole: "ed uffici socio-sanitari" sono sostituite dalle seguenti: "e centri socio-sanitari".
All'articolo 17:
le parole: "delle regioni Campania, Basilicata e Puglia di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 1981 e del 22 maggio 1981" sono sostituite dalle seguenti: "terremotati delle regioni Campania, Basilicata e Puglia individuati con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri".
All'articolo 18:
al primo comma, dopo la parola: "determina" sono aggiunte le seguenti: ", sentiti i consigli nazionali degli ordini o collegi professionali interessati,";
il secondo e terzo comma sono sostituiti dal seguente:
"Per tutte le prestazioni connesse con quanto previsto nella legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, le parcelle di professionisti, singoli o associati, devono essere vistate dal competente ordine o collegio professionale. Nel caso di incarichi conferiti, anche a persone giuridiche, da parte di enti pubblici, il provvedimento di incarico deve indicare il costo preventivo dell'opera".
All'articolo 21 sono aggiunti i seguenti commi:
"La disposizione di cui al sesto comma dell'articolo 17 della legge 14 maggio 1981, n. 219, modificato dall'articolo 23 del presente decreto, è estesa alle opere di completamento delle strutture edilizie dell'Università statale di Napoli.
Il CIPE è altresì autorizzato ad assegnare all'Università degli studi di Salerno, sui fondi destinati alla regione Campania per il programma 1982, la somma di lire 5 miliardi. Detta somma è utilizzata, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione e la regione Campania, per le finalità di cui al titolo VI, capo II, della legge 14 maggio 1981, n. 219.
È istituito, a valere sui fondi dell'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, presso l'Università degli studi di Salerno, il laboratorio per la prova dei materiali di costruzione.
Il Ministro dei lavori pubblici, al fine di consentire un più puntuale controllo dei requisiti dei materiali da costruzione da impiegare negli interventi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti, concede, con procedura di urgenza, l'autorizzazione di cui all'articolo 20 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, a laboratori operanti in Basilicata e Campania, con priorità alle domande presentate anteriormente al 31 dicembre 1981".
L'articolo 22 è soppresso.
L'articolo 23 è sostituito dal seguente:
"All'articolo 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, nel primo comma, lettera b), sono aggiunte, in fine, le parole: "Il contributo di cui alla presente lettera può essere utilizzato anche dai proprietari di unità immobiliari distrutte o da demolire per effetto del terremoto del novembre 1980 che intendano ricostruire l'unità immobiliare nel comune di residenza, ove questo sia diverso da quello in cui era situato l'immobile, purché nella stessa regione".
All'articolo 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, nell'ottavo comma, le parole: "entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 1982".
All'articolo 14 della legge 14 maggio 1981, n. 219, nel testo modificato dall'articolo 2 del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 456, nel secondo comma, le parole: "nel termine perentorio del 30 giugno 1982" sono sostituite dalle seguenti: "nel termine del 30 giugno 1983".
All'articolo 14 della legge 14 maggio 1981, n. 219, nel testo modificato dall'articolo 2 del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 456, è aggiunto in fine il seguente comma:
"Le commissioni comunali, nel caso di edifici costituiti da unità immobiliari fruenti di contributo sia ai sensi degli articoli 9 e 10 (uso abitativo) sia ai sensi dell'articolo 22 (uso produttivo), possono autorizzare la spesa necessaria alla riparazione o ricostruzione delle parti condominiali riguardanti la stabilità complessiva dell'edificio".
All'articolo 15 della legge 14 maggio 1981, n. 219, il secondo, terzo e quarto comma sono sostituiti dai seguenti:
"Con il provvedimento di assegnazione viene disposta una apertura di credito presso l'azienda di credito indicata dall'avente diritto, il quale effettua i prelevamenti in conformità a quanto disposto dal comma precedente.
I rapporti con le aziende di credito sono disciplinati con convenzione approvata dal Ministro del tesoro".
All'articolo 16 della legge 14 maggio 1981, n. 219, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Per gli interventi di nuova costruzione derivanti dall'attuazione dell'articolo 8 si applicano le norme fissate dal CIPE con delibera 11 giugno 1981 per l'edilizia abitativa dell'area metropolitana di Napoli di cui al primo comma dell'articolo 81".
All'articolo 17 della legge 14 maggio 1981, n. 219, modificato dall'articolo 2-bis del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 456, la rubrica è sostituita dalla seguente:
"Ricostruzione e riparazione di opere pubbliche e di proprietà di enti pubblici".
Dopo il primo comma dell'articolo 17 della legge 14 maggio 1981, n. 219, modificato dall'articolo 2-bis del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 456, è aggiunto il seguente:
"Gli interventi di riparazione, di ricostruzione e di miglioramento delle sedi delle camere di commercio sono approvati e finanziati dal CIPE a valere sulle risorse finanziarie ripartite fra le regioni ai sensi del titolo III della presente legge".
All'articolo 21 della legge 14 maggio 1981, n. 219, nel testo modificato dall'articolo 2-ter del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 456 nel terzo comma le parole: "entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 1982".
All'articolo 22 della legge 14 maggio 1981, n. 219, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:
"Il contributo di cui al comma precedente è esteso alle spese necessarie per il miglioramento e per l'adeguamento funzionale delle opere, nonché a quelle relative all'acquisto del terreno qualora, per ragioni sismiche, di vincoli urbanistico-ambientali e di convenienza economica, si renda necessario il trasferimento dell'impresa".
All'articolo 22 della legge 14 maggio 1981, n. 219, nel secondo comma, le parole: "entro nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 1982".
All'articolo 24 della legge 14 maggio 1981, n. 219, nel terzo comma, le parole: "30 giugno 1982" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 1983".
All'articolo 28 della legge 14 maggio 1981, n. 219, i commi settimo, ottavo, nono e decimo sono sostituiti dai seguenti:
"Ove il piano di recupero ricomprenda edifici di interesse storico, artistico, monumentale, vincolati a norma di legge, nelle more fra l'adozione e l'esame delle opposizioni devono essere sentite le competenti soprintendenze, le quali provvedono a dare il proprio parere limitatamente agli edifici sottoposti a vincolo entro e non oltre venti giorni dal ricevimento degli atti. Decorso tale termine il parere si intende acquisito.
Nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui al sesto comma, i consigli comunali decidono sulle osservazioni.
I piani esecutivi, coerenti con lo strumento urbanistico vigente o che disciplinano interventi di ristrutturazione senza alcuna maggiorazione della volumetria preesistente, diventano efficaci con l'approvazione della deliberazione ai sensi dell'articolo 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.
In caso di variante allo strumento urbanistico vigente o adottato o, in mancanza di esso, nelle ipotesi di ristrutturazione che comportino maggiorazione della volumetria preesistente, i piani, con le deduzioni del comune sulle osservazioni, sono trasmessi per l'approvazione alla regione che, nel termine perentorio di trenta giorni, delibera ai sensi dell'articolo 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni. Trascorso detto termine i piani si intendono approvati.
Dell'approvazione ai sensi di uno dei due commi precedenti è dato attestato dal sindaco con apposito decreto affisso per quindici giorni all'albo comunale".
All'articolo 28 della legge 14 maggio 1981, n. 219, il tredicesimo comma è soppresso ed è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"I piani non ancora approvati dalla regione o quelli respinti per decorrenza dei termini alla data di entrata in vigore della presente legge seguono la procedura di cui al presente articolo e senza bisogno di altro provvedimento formale sono sottoposti, a richiesta del sindaco, o all'esame del CORECO o all'approvazione della regione, secondo le competenze fissate nel presente articolo. I termini decorrono dalla data di ricevimento dell'istanza".
L'articolo 55 della legge 14 maggio 1981, n. 219, è sostituito dal seguente:
"Per sopperire alle esigenze di ricostruzione, i comuni gravemente danneggiati e, tra i danneggiati, quelli dichiarati sismici con decreto del 7 marzo 1981 emesso dal Ministro dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 14-undecies del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, possono adottare o confermare i piani esecutivi di cui alle lettere a), b) e c) del secondo comma del precedente articolo 28.
Sono esclusi dai benefici previsti dalla presente legge gli immobili, quand'anche inclusi nei piani di recupero, la cui ristrutturazione o ricostruzione, in tutto o in parte, non sia ricollegabile con l'evento sismico.
Ai piani di cui al primo comma si applicano le norme del precedente articolo 28, ma i termini di approvazione della regione sono fissati in tre mesi.
Nei comuni che non si avvalgono della facoltà di adozione dei piani di recupero, la ricostruzione o la riparazione degli edifici distrutti o danneggiati dal terremoto resta disciplinata dalle norme vigenti:

Le spese per l'elaborazione dei piani di cui al presente articolo sono a carico del fondo di cui al precedente articolo 3".
All'articolo 60 della legge 14 maggio 1981, n. 219, nel testo modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 456, il secondo comma è sostituito dal seguente:
"Le maggiori spese derivanti, ai comuni disastrati o gravemente danneggiati, dalla utilizzazione del personale di cui al primo comma sono a carico del fondo di cui al precedente articolo 3".
All'articolo 80 della legge 14 maggio 1981, n. 219, dopo il sesto comma è aggiunto il seguente:
"La maggiorazione del 70 per cento di cui al comma precedente non si applica nel caso di esproprio di edifici o parti di edifici".
All'articolo 81 della legge 14 maggio 1981, n. 219, nel primo comma, dopo le parole: "urbanizzazione primaria e secondaria" sono aggiunte le seguenti: "anche relative al recupero di fabbisogni arretrati".
All'articolo 84 della legge 14 maggio 1981, n. 219, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:
"Il sindaco di Napoli e il presidente della giunta regionale della Campania, commissari straordinari di Governo, si avvalgono inoltre di personale statale anche per incarichi di dirigenza dei propri uffici.
Detti funzionari sono dispensati, per tutto il periodo di svolgimento dell'incarico, da ogni attività dell'ufficio di provenienza, e agli stessi è attribuita l'indennità di cui al secondo comma"".
Dopo l'articolo 23 sono aggiunti i seguenti:
"Art. 23-bis. - Nei comuni, disastrati o gravemente danneggiati a seguito del terremoto del 23 novembre 1980, è sospeso fino al 31 dicembre 1983 il rilascio, anche se deciso con sentenza passata in giudicato, di fondi rustici, a qualsiasi titolo o di fatto condotti, prima del 23 novembre 1980, da cooperative o coltivatori diretti.
((...))

Art. 23-quater. - Dopo l'articolo 83 della legge 14 maggio 1981, n. 219, è aggiunto il seguente:
Art. 83-bis - (Alloggi disponibili). - Le unità immobiliari che si rendono inoccupate per effetto dell'assegnazione degli alloggi di cui al presente titolo, ubicate nel centro storico di Napoli come delimitato dagli strumenti urbanistici ovvero in aree soggette a piano di recupero ai sensi dell'articolo 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457, possono essere dichiarate dal comune di rilevante e preminente interesse pubblico ai sensi del quinto comma, lettera a), dell'articolo 28 della legge medesima.
Il sindaco di Napoli dispone l'immediata occupazione d'urgenza delle unità immobiliari di cui al precedente comma ed è tenuto, entro sei mesi dalla data della pronuncia della occupazione di urgenza medesima, ad iniziare la procedura di esproprio, ovvero a restituire le unità immobiliari interessate alla libera disponibilità dei proprietari.
Il comune di Napoli ha il diritto di esercitare prelazione nell'acquisto o nella locazione delle unità immobiliari inoccupate destinate a residenza che siano state riattate o comunque risanate o ristrutturate con l'utilizzo di agevolazioni e contributi pubblici.
La prelazione deve essere esercitata entro sessanta giorni dalla comunicazione del proprietario dell'unità immobiliare e non può essere esercitata nei soli casi relativi a donazione, vendita, locazione nei confronti di parenti non oltre il secondo grado di linea retta.
Gli alloggi acquistati o locati ai sensi del presente articolo sono dati in locazione dal comune a soggetti aventi i requisiti per l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica o per finalità connesse con la realizzazione del programma straordinario di cui al titolo VIII della presente legge.
Qualora la prelazione sia esercitata nel caso di offerta in locazione, il contratto stipulato tra il comune e il proprietario è interamente disciplinato dalla legge 27 luglio 1978, n. 392.
Art. 23-quinquies. - Nelle comunità montane indicate dall'articolo 60 della legge 14 maggio 1981, n. 219, non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 27 della legge 26 maggio 1965, n. 590.
Art. 23-sexies. - Nelle regioni Basilicata, Campania e Puglia i provvedimenti giurisdizionali che comportano sospensione dell'esecuzione di atti amministrativi comunque preordinati od utili per la realizzazione degli interventi di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, perdono efficacia se entro due mesi dalla loro pronuncia non è eseguita la notificazione della sentenza decisoria nel merito".
All'articolo 24, dopo le parole: "enti pubblici" sono aggiunte le seguenti: "o di aziende pubbliche, anche ad ordinamento autonomo" e sono aggiunte, in fine, le parole: "Il trasferimento del personale della scuola è effettuato anche in soprannumero. Sono altresì definitivamente trasferiti, a domanda, nelle nuove sedi gli amministratori comunali che per via del loro incarico abbiano ottenuto il comando o l'assegnazione provvisoria in uffici dello Stato, di enti pubblici o di aziende autonome dello Stato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".
All'articolo 25, al secondo comma, le parole: "per la gestione stralcio prevista dal" sono sostituite dalle seguenti: ", per una somma complessiva non superiore a 300 miliardi, per la gestione stralcio prevista dall'articolo 1 del".
Dopo l'articolo 25 sono aggiunti i seguenti:
"Art. 25-bis. - Le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, nella legge 1 dicembre 1981, n. 692, per la durata di tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto non si applicano ai canoni ed ai proventi in atto dovuti in dipendenza di concessioni, autorizzazioni, licenze, contratti e provvedimenti per la utilizzazione dei beni demaniali marittimi situati nel territorio dei comuni terremotati della Campania e della Basilicata.
I canoni dovuti in dipendenza di tutte le specie di concessioni per la utilizzazione dei beni di cui al primo comma non possono essere determinati, per lo stesso periodo, in misura superiore a quelli corrisposti per l'anno 1981.
Art. 25-ter. - Negli interventi di competenza del Ministero dei lavori pubblici rientrano, oltre quelli riguardanti l'edilizia demaniale e di culto, quelli relativi ai fabbricati di proprietà della regione, delle province, dei comuni, di enti pubblici e di privati, che erano destinati all'accasermamento delle forze dell'ordine o a sede di uffici statali all'atto del sisma del 23 novembre 1980 e per i quali, su attestazione dei prefetti, si renda ancora necessaria la precedente pubblica utilizzazione.
Art. 25-quater. - L'esonero contributivo previsto dall'articolo 10 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, per i lavoratori autonomi artigiani ed esercenti attività commerciali, residenti nei comuni disastrati individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 1981, si riferisce ai versamenti compresi nel periodo dal 23 novembre 1980 al 25 settembre 1981.
L'esonero di cui al comma precedente si riferisce anche agli artigiani od agli esercenti attività commerciali residenti nei comuni di Avellino e Potenza nonché agli artigiani ed esercenti attività commerciali, residenti nei comuni gravemente danneggiati o danneggiati, individuati negli appositi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, le cui aziende abbiano subito gravi danni per effetto degli eventi sismici del novembre 1980.
Art. 25-quinquies. - La proroga di cui all'ultimo comma dell'articolo 10 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, si applica in tutti i comuni della Basilicata e della Campania, indipendentemente dal numero degli abitanti.
Art. 25-sexies. - L'articolo 26 della legge 14 maggio 1981, n. 219, è sostituito dal seguente:
"Il Ministro del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a concedere contributi, a valere sui fondi di cui all'articolo 3 della presente legge, entro il limite complessivo di lire 20 miliardi, alle cooperative ed ai consorzi promossi da enti pubblici, Istituti di credito e dalla FIME, aventi come scopo la prestazione di garanzie ai fini di facilitare l'ottenimento del credito bancario e di ridurre gli oneri finanziari a carico delle imprese danneggiate dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981".
Art. 25-septies. - Le disposizioni del presente decreto, escluse quelle del primo comma dell'articolo 5, si applicano anche ai comuni della regione Puglia indicati nell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 1981".