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LEGGE 14 maggio 1981, n. 219

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981. Provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/06/2012)
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Testo in vigore dal:  19-5-1981

Art. 62

(Personale dell'amministrazione dello Stato e degli enti pubblici).


Tutte le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici provvedono all'immediata copertura delle vacanze esistenti nei rispettivi uffici della Basilicata e Campania, fatte salve le strette esigenze funzionali degli uffici dai quali il personale stesso dovrà essere tratto.
Alle suddette coperture di vacanze si provvede - indipendentemente dalla pubblicazione delle stesse, ove prescritta - a domanda dei dipendenti in servizio in altre regioni, qualunque sia il tempo trascorso dal trasferimento o dall'assunzione in servizio nella sede dalla quale sono tratti.
Per le vacanze non coperte a domanda, si provvede con trasferimenti d'ufficio; in tale ultimo caso il servizio prestato nelle zone terremotate - per un periodo non inferiore a due anni e non superiore a cinque - sarà valutato al massimo ai fini del punteggio da attribuire in occasione della partecipazione a concorsi.