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LEGGE 14 maggio 1981, n. 219

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981. Provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/06/2012)
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Testo in vigore dal:  26-4-1986
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Art. 14

(Concessione dei contributi di ricostruzione e di riparazione).


I contributi di cui ai precedenti articoli 9 e 10 sono concessi, unitamente all'autorizzazione o alla concessione ad edificare, con provvedimento del sindaco, su domanda dell'interessato, previo parere delle commissioni di cui al successivo terzo comma. Le predette commissioni, elette entro trenta giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto dal consiglio comunale con voto limitato, sono composte da quattro membri, di cui almeno due tecnici, e sono presiedute dal sindaco o suo delegato. Per ogni parere definitivamente reso dalle commissioni, a ciascun componente che vi abbia partecipato, è attribuito un compenso, a carico del fondo di cui al precedente art. 3, nella misura di L. 5.000 (cinquemila). In deroga all'art. 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, per gli interventi di cui al presente articolo, non è richiesta l'autorizzazione preventiva all'esecuzione dei lavori; per l'osservanza delle norme per le costruzioni in zone sismiche resta ferma la responsabilità del progettista, del direttore e dell'esecutore dei lavori.
La domanda di contributo, da prodursi a pena di decadenza entro il 31 marzo 1984, è corredata da perizia giurata redatta dal tecnico incaricato, contenente:
a) la dichiarazione di causalità del danno dal terremoto del novembre 1980 o del febbraio 1981, ovvero da interventi per il riassetto del territorio connessi al sisma;
b) la planimetria dello stato di fatto preesistente al terremoto;
c) la valutazione provvisoria del contributo relativo con allegato atto notorio, o dichiarazione sostitutiva dello stesso, o titolo di proprietà o preliminare di divisione e, nel caso di adeguamento abitativo, di stato di famiglia aggiornato.
((12))

La domanda di cui al precedente comma è integrata, entro il termine del 31 dicembre 1984, da:
elaborati grafici rappresentativi dello stato di fatto; progetto esecutivo dei lavori di ricostruzione o di riparazione o di costruzione;
computo metrico estimativo redatto sulla base dei prezzi unitari desunti dalle tariffe ufficiali aggiornate al 1 gennaio di ogni anno riguardanti l'esecuzione di opere pubbliche;
calcolo relativo al limite di convenienza economica a riparare; eventuale rideterminazione del relativo contributo;
relazione sulla stabilità delle aree anche ai fini del rischio sismico e dei calcoli statici, per gli interventi di ricostruzione; per gli interventi di riparazione, i predetti elaborati possono essere presentati successivamente alla documentazione di cui sopra, ma comunque prima dell'inizio dei lavori.
I lavori, in ogni caso, non potranno avere inizio se non previo deposito presso l'ufficio tecnico comunale, che ne rilascia ricevuta, delle autorizzazioni, nulla osta, visti ed ogni altro atto indicato nell'articolo 8, terzo comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, ovvero della documentazione dell'avvenuto decorso del termine stabilito dallo stesso articolo 8, terzo comma, al fine di farne constatare l'assenso implicito.
Gli atti indicati ai commi precedenti sono redatti da tecnici professionisti, secondo i limiti delle rispettive competenze, e dagli stessi giurati in ordine alla dipendenza degli interventi dal terremoto e alla indispensabilità degli interventi proposti, ai fini della totale e definitiva refusione dei danni subiti, nonché in ordine alla congruità dei prezzi di perizia.
I comuni terremotati, ai fini dell'espressione del parere di cui al primo comma, possono costituire più commissioni, in relazione al numero delle domande che saranno presentate per i contributi di cui ai precedenti articoli 9 e 10.
Le predette commissioni sostituiscono a tutti gli effetti di cui alla presente legge la commissione edilizia. Esse esprimono il parere entro trenta giorni dalla data di presentazione di ciascuna perizia, ed entro il 30 settembre 1981 per le perizie presentate fino alla data di entrata in vigore della presente legge.
La domanda di autorizzazione ad edificare, di cui al secondo comma, si intende accolta qualora il sindaco non si pronunci nel termine di quindici giorni dal parere della commissione. In tal caso il richiedente può dar corso ai lavori dandone comunicazione al sindaco. Il sindaco deve pronunciarsi sull'accoglimento della domanda di concessione ad edificare, di cui al secondo comma, entro quindici giorni dal parere della commissione.
L'erogazione delle provvidenze ha luogo in conformità alle disposizioni dei successivi articoli.
I provvedimenti concessivi di cui al primo e al precedente comma sono formati in duplice esemplare di cui uno viene conservato dal segretario comunale, rubricato in ordine alfabetico dopo l'affissione al pubblico per dieci giorni.
Controlli periodici, in particolare per quanto concerne l'osservanza delle norme di edilizia in zona sismica, vengono effettuati per sorteggio dagli uffici tecnici della regione. Tali controlli sostituiscono a tutti gli effetti la vigilanza per l'osservanza delle norme tecniche di cui all'articolo 29 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.
Gli interventi urgenti per la riparazione degli immobili da rendere agibili ai sensi dell'art. 3, primo comma, lettere d) ed e), del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, saranno effettuati secondo la apposita procedura commissariale, con priorità per le abitazioni per le quali sia stata emessa ordinanza di sgombero, purché le relative procedure siano state avviate alla data di entrata in vigore della presente legge.
Per le procedure indicate al comma precedente, il comune, salvo espressa rinunzia dell'interessato, provvede a disporre la trasmissione, alle competenti commissioni di cui al presente articolo, delle domande corredate da perizie dalle quali risultino anche danni, cagionati dal terremoto, diversi da quelli indicati dall'articolo 3, primo comma, lettere d) ed e), del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874, ovvero danni stimati di valore superiore a lire 10 milioni, dandone immediata comunicazione all'interessato.
Nel termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i richiedenti possono ritirare la domanda presentata al commissario riservandosi la presentazione di nuova domanda ai sensi della presente legge.
Le commissioni di cui al presente articolo esaminano con priorità: le perizie relative alla ricostruzione e riparazione di edifici ubicati all'esterno del centro abitato ed utilizzati per attività agricole per le quali il CIPE, entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge ed a valere sui fondi a ciò destinati, provvede ad una prima ripartizione tra i comuni di fondi destinati a tali interventi;
le perizie relative alla ricostruzione e riparazione di edifici riguardanti gli aventi diritto costretti in alloggi provvisori;
le perizie relative alle domande trasmesse dal commissario ai sensi del precedente decimo comma.
Il commissario indicherà analiticamente al CIPE l'eventuale fabbisogno di fondi, eccedente le dotazioni a lui attribuite, cui si farà fronte sulle disponibilità della presente legge. (2)
Le commissioni comunali, nel caso di edifici costituiti da unità immobiliari fruenti di contributo sia ai sensi degli articoli 9 e 10 (uso abitativo) sia ai sensi dell'articolo 22 (uso produttivo), possono autorizzare la spesa necessaria alla riparazione o ricostruzione delle parti condominiali riguardanti la stabilità complessiva dell'edificio.
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 27 febbraio 1982, n. 57, convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 1982, n. 187, ha disposto (con l'art. 16) che "l'espressione "voto limitato" contenuta nell'art. 14 della legge 14 maggio 1981, n. 219, va intesa nel senso che deve essere comunque garantita la presenza di una rappresentanza della minoranza consiliare".
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AGGIORNAMENTO (12)
Il D.L. 28 febbraio 1986, n. 48, convertito con modificazioni dalla L. 18 aprile 1986, n. 119, ha disposto (con l'art. 1 comma 1 numero 4) che è prorogato al 31 dicembre 1986 il termine in materia di presentazione degli elaborati e della documentazione prevista nell'articolo 14, secondo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, nel testo modificato dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1984, n. 80.