LEGGE 14 maggio 1981, n. 219

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981. Provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/06/2012)
Testo in vigore dal: 26-4-1986
aggiornamenti all'articolo
                              ART. 14.
   (Concessione dei contributi di ricostruzione e di riparazione).

  I  contributi  di  cui ai precedenti articoli 9 e 10 sono concessi,
unitamente  all'autorizzazione  o  alla concessione ad edificare, con
provvedimento del sindaco, su domanda dell'interessato, previo parere
delle  commissioni  di  cui  al  successivo  terzo comma. Le predette
commissioni,  elette  entro  trenta  giorni dalla pubblicazione della
legge  di conversione del presente decreto dal consiglio comunale con
voto  limitato,  sono  composte  da quattro membri, di cui almeno due
tecnici,  e  sono  presiedute  dal  sindaco  o suo delegato. Per ogni
parere  definitivamente  reso dalle commissioni, a ciascun componente
che  vi  abbia  partecipato,  e' attribuito un compenso, a carico del
fondo  di  cui  al  precedente  art.  3,  nella  misura  di  L. 5.000
(cinquemila).  In  deroga all'art. 18 della legge 2 febbraio 1974, n.
64,  per gli interventi di cui al presente articolo, non e' richiesta
l'autorizzazione    preventiva   all'esecuzione   dei   lavori;   per
l'osservanza  delle  norme  per le costruzioni in zone sismiche resta
ferma   la   responsabilita'   del   progettista,   del  direttore  e
dell'esecutore dei lavori.
  La  domanda di contributo, da prodursi a pena di decadenza entro il
31  marzo  1984,  e' corredata da perizia giurata redatta dal tecnico
incaricato, contenente:
    a)  la  dichiarazione  di  causalita' del danno dal terremoto del
novembre  1980  o  del  febbraio  1981,  ovvero  da interventi per il
riassetto del territorio connessi al sisma;
    b) la planimetria dello stato di fatto preesistente al terremoto;
    c)   la  valutazione  provvisoria  del  contributo  relativo  con
allegato  atto  notorio,  o dichiarazione sostitutiva dello stesso, o
titolo  di  proprieta'  o  preliminare  di  divisione  e, nel caso di
adeguamento abitativo, di stato di famiglia aggiornato. ((12))
  La  domanda  di  cui  al  precedente  comma  e' integrata, entro il
termine del 31 dicembre 1984, da:
    elaborati  grafici rappresentativi dello stato di fatto; progetto
esecutivo   dei  lavori  di  ricostruzione  o  di  riparazione  o  di
costruzione;
    computo  metrico estimativo redatto sulla base dei prezzi unitari
desunti  dalle tariffe ufficiali aggiornate al 1 gennaio di ogni anno
riguardanti l'esecuzione di opere pubbliche;
    calcolo  relativo  al limite di convenienza economica a riparare;
eventuale rideterminazione del relativo contributo;
    relazione  sulla  stabilita' delle aree anche ai fini del rischio
sismico  e  dei calcoli statici, per gli interventi di ricostruzione;
per  gli  interventi  di  riparazione,  i  predetti elaborati possono
essere  presentati  successivamente alla documentazione di cui sopra,
ma comunque prima dell'inizio dei lavori.
  I  lavori,  in  ogni  caso, non potranno avere inizio se non previo
deposito presso l'ufficio tecnico comunale, che ne rilascia ricevuta,
delle  autorizzazioni,  nulla osta, visti ed ogni altro atto indicato
nell'articolo  8,  terzo comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n.
9,  convertito,  con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94,
ovvero   della   documentazione  dell'avvenuto  decorso  del  termine
stabilito  dallo  stesso  articolo  8,  terzo comma, al fine di farne
constatare l'assenso implicito.
  Gli  atti  indicati  ai  commi  precedenti  sono redatti da tecnici
professionisti, secondo i limiti delle rispettive competenze, e dagli
stessi  giurati  in  ordine  alla  dipendenza  degli  interventi  dal
terremoto e alla indispensabilita' degli interventi proposti, ai fini
della  totale  e  definitiva  refusione  dei danni subiti, nonche' in
ordine alla congruita' dei prezzi di perizia.
  I comuni terremotati, ai fini dell'espressione del parere di cui al
primo  comma,  possono  costituire  piu' commissioni, in relazione al
numero  delle  domande che saranno presentate per i contributi di cui
ai precedenti articoli 9 e 10.
  Le  predette  commissioni  sostituiscono a tutti gli effetti di cui
alla presente legge la commissione edilizia. Esse esprimono il parere
entro  trenta giorni dalla data di presentazione di ciascuna perizia,
ed  entro  il  30  settembre 1981 per le perizie presentate fino alla
data di entrata in vigore della presente legge.
  La domanda di autorizzazione ad edificare, di cui al secondo comma,
si  intende accolta qualora il sindaco non si pronunci nel termine di
quindici  giorni  dal  parere  della  commissione.  In  tal  caso  il
richiedente  puo'  dar  corso  ai  lavori  dandone  comunicazione  al
sindaco. Il sindaco deve pronunciarsi sull'accoglimento della domanda
di  concessione ad edificare, di cui al secondo comma, entro quindici
giorni dal parere della commissione.
  L'erogazione   delle  provvidenze  ha  luogo  in  conformita'  alle
disposizioni dei successivi articoli.
  I  provvedimenti  concessivi  di cui al primo e al precedente comma
sono  formati  in  duplice  esemplare di cui uno viene conservato dal
segretario comunale, rubricato in ordine alfabetico dopo l'affissione
al pubblico per dieci giorni.
  Controlli   periodici,   in   particolare   per   quanto   concerne
l'osservanza  delle  norme  di  edilizia  in  zona  sismica,  vengono
effettuati  per  sorteggio  dagli  uffici tecnici della regione. Tali
controlli   sostituiscono  a  tutti  gli  effetti  la  vigilanza  per
l'osservanza  delle norme tecniche di cui all'articolo 29 della legge
2 febbraio 1974, n. 64.
  Gli interventi urgenti per la riparazione degli immobili da rendere
agibili  ai  sensi  dell'art.  3,  primo comma, lettere d) ed e), del
decreto-legge   26   novembre   1980,   n.   776,   convertito,   con
modificazioni,   nella  legge  22  dicembre  1980,  n.  874,  saranno
effettuati secondo la apposita procedura commissariale, con priorita'
per  le  abitazioni  per  le  quali  sia  stata  emessa  ordinanza di
sgombero, purche' le relative procedure siano state avviate alla data
di entrata in vigore della presente legge.
  Per  le  procedure  indicate  al comma precedente, il comune, salvo
espressa   rinunzia   dell'interessato,   provvede   a   disporre  la
trasmissione,   alle   competenti  commissioni  di  cui  al  presente
articolo,  delle  domande  corredate da perizie dalle quali risultino
anche  danni,  cagionati  dal  terremoto,  diversi da quelli indicati
dall'articolo  3, primo comma, lettere d) ed e), del decreto-legge 26
novembre  1980, n. 776, convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge  22  dicembre  1980,  n.  874,  ovvero  danni stimati di valore
superiore   a   lire  10  milioni,  dandone  immediata  comunicazione
all'interessato.
  Nel  termine  perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge i richiedenti possono ritirare la domanda
presentata  al  commissario  riservandosi  la  presentazione di nuova
domanda ai sensi della presente legge.
  Le commissioni di cui al presente articolo esaminano con priorita':
le  perizie  relative  alla  ricostruzione  e  riparazione di edifici
ubicati  all'esterno  del  centro abitato ed utilizzati per attivita'
agricole  per  le  quali  il CIPE, entro dieci giorni dall'entrata in
vigore  della  presente legge ed a valere sui fondi a cio' destinati,
provvede  ad una prima ripartizione tra i comuni di fondi destinati a
tali interventi;
    le  perizie  relative alla ricostruzione e riparazione di edifici
riguardanti gli aventi diritto costretti in alloggi provvisori;
    le  perizie  relative  alle  domande trasmesse dal commissario ai
sensi del precedente decimo comma.
  Il   commissario  indichera'  analiticamente  al  CIPE  l'eventuale
fabbisogno  di fondi, eccedente le dotazioni a lui attribuite, cui si
fara' fronte sulle disponibilita' della presente legge. (2)
  Le  commissioni  comunali, nel caso di edifici costituiti da unita'
immobiliari  fruenti di contributo sia ai sensi degli articoli 9 e 10
(uso  abitativo)  sia  ai  sensi  dell'articolo  22 (uso produttivo),
possono   autorizzare   la   spesa   necessaria  alla  riparazione  o
ricostruzione  delle  parti  condominiali  riguardanti  la stabilita'
complessiva dell'edificio.
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AGGIORNAMENTO (2)
  Il D.L. 27 febbraio 1982, n. 57, convertito con modificazioni dalla
L.  29  aprile  1982,  n.  187,  ha  disposto  (con  l'art.  16)  che
"l'espressione  "voto limitato" contenuta nell'art. 14 della legge 14
maggio  1981,  n.  219,  va intesa nel senso che deve essere comunque
garantita   la   presenza   di  una  rappresentanza  della  minoranza
consiliare".
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AGGIORNAMENTO (12)
  Il D.L. 28 febbraio 1986, n. 48, convertito con modificazioni dalla
L.  18  aprile 1986, n. 119, ha disposto (con l'art. 1 comma 1 numero
4)  che  e'  prorogato  al  31 dicembre 1986 il termine in materia di
presentazione   degli   elaborati  e  della  documentazione  prevista
nell'articolo  14, secondo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219,
nel  testo  modificato dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 28
febbraio  1984,  n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 18
aprile 1984, n. 80.