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DECRETO-LEGGE 26 novembre 1980, n. 776

Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 1980, n. 874 (in G.U. 24/12/1980, n.351).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
Testo in vigore dal:  25-12-1980
aggiornamenti all'articolo

Art. 14-undecies

((Il Ministro dei lavori pubblici, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede con proprio decreto alla riclassificazione sismica dei comuni delle regioni colpite dal terremoto del novembre 1980, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Consiglio nazionale delle ricerche.
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, provvede con proprio decreto, sentite le commissioni parlamentari competenti, a costituire presso il Consiglio nazionale delle ricerche, per la durata di due anni, un gruppo nazionale per la difesa dai terremoti con il compito di indirizzare, coordinare, promuovere e sviluppare studi ed interventi di carattere sismologico, geologico e di ingegneria finalizzati alla difesa dai terremoti e di fornire consulenza scientifica e tecnica ai Ministeri, alle regioni, agli enti locali e agli altri enti pubblici e privati.
Con lo stesso decreto vengono stabilite le norme generali e specifiche per l'espletamento dei compiti di cui sopra.
Viene concesso al Consiglio nazionale delle ricerche un contributo straordinario di lire 2 miliardi per il perseguimento delle finalità di cui al presente articolo, ivi compresi i rimborsi e compensi spettanti ai componenti del Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti.
L'onere di lire 2 miliardi di cui al comma precedente fa carico al fondo di cui all'articolo 2 del presente decreto))
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