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LEGGE 14 maggio 1981, n. 219

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981. Provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/06/2012)
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Testo in vigore dal:  19-5-1981

Art. 4

(Ripartizione del fondo).


Il Consiglio dei ministri, ai sensi degli articoli 4, 11 e 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, indirizza e coordina l'attuazione di tutti gli interventi di cui alla presente legge.
Il CIPE provvede a ripartire fra le Regioni di cui all'articolo precedente le somme alle stesse spettanti nel triennio tenendo conto delle risultanze dell'accertamento dei, danni causati dagli eventi sismici, disposto dall'articolo 4-quater del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, e comunque entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge.
Il CIPE, con riferimento ad un triennio ed in coerenza con gli indirizzi, le scelte ed i programmi del piano triennale, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, nell'ambito delle complessive valutazioni di spesa di cui al precedente articolo 3 e tenendo conto delle predeterminate condizioni di utilizzo dei finanziamenti comunitari richiamati al medesimo articolo 3, indica la ripartizione della spesa tra le amministrazioni statali e locali competenti, con specificazione di quanto è riservato alle zone disastrate, nonché le occorrenti risorse finanziarie per i singoli interventi, sulla base dei programmi presentati dalle amministrazioni ed in relazione alle priorità e alla esecutività dei medesimi interventi.
Alla riserva per le zone disastrate di cui al comma precedente per gli interventi di cui al titolo II, capo I, nonché per gli interventi di cui ai titoli IV e VII della presente legge, è attribuita una somma non inferiore al 30 per cento di quanto destinato per i medesimi interventi dal secondo comma dell'articolo 3.
Alle riunioni del CIPE per gli adempimenti di cui alla presente legge partecipano i presidenti delle giunte regionali della Basilicata e della Campania.
Per gli interventi urgenti da avviare con assoluta priorità e da realizzare nell'anno 1981, entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge, le amministrazioni interessate indicano al CIPE i primi programmi che potranno essere integrati nel corso dell'anno.
Entro il 15 settembre di ciascun anno le amministrazioni comunicano il programma complessivo degli interventi indicando la parte da realizzare nel corso del successivo anno. I programmi regionali sono formulati secondo il disposto del successivo articolo 6.
Il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, coordina l'utilizzo integrato da parte dei soggetti interessati dei fondi e dei finanziamenti comunitari nei comuni colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981.