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DECRETO-LEGGE 26 novembre 1980, n. 776

Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 1980, n. 874 (in G.U. 24/12/1980, n.351).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
Testo in vigore dal:  1-1-2002
aggiornamenti all'articolo

Art. 3


Al fine della sistemazione di coloro che sono rimasti privi di abitazione esclusivamente a causa ed in conseguenza degli eventi sismici del novembre 1980 nonché per l'avvio della ripresa delle attività economiche, il commissario, previa determinazione delle relative procedure, provvede:
a) alla requisizione anche attraverso delega speciale o generale ai sindaci, ai sensi dell'art. 7 della legge 27 marzo 1865, n. 2248, allegato E, di idonee strutture, anche per il collocamento di uffici pubblici, ovvero alla stipula di apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati;
b) all'assistenza in natura con distribuzione di materiale vario ed, in particolare, all'acquisto di roulottes, all'installazione di abitazioni mobili e ad elementi componibili, da destinare provvisoriamente ad alloggi per le famiglie dei senza tetto, ivi comprese le necessarie infrastrutture;
c) a concedere incentivi ai sinistrati, che non riguardino opere di edilizia e che consentano loro di reperire una sistemazione autonoma;
d) a concedere contributi per piccoli interventi di riparazione in abitazioni sinistrate, ivi comprese le parti condominiali, laddove gli interventi consentano la rapida utilizzazione degli immobili ovvero la salvaguardia degli edifici pericolanti, con l'individuazione delle opere stesse da parte dei comuni previ accertamenti di natura tecnica sullo stato degli edifici;
e) a concedere contributi, fino a lire 10 milioni, per le opere urgenti di riattazione degli immobili ove operano aziende agricole, singole o associate, artigiane, commerciali e turistiche, i cui titolari siano iscritti nelle gestioni speciali per l'invalidità, vecchiaia e superstiti, con l'individuazione delle opere stesse da parte dei comuni previ accertamenti di natura tecnica sullo stato degli edifici.
Il commissario provvede ad assegnare contributi per opere urgenti ai fini della conservazione e della salvaguardia di edifici aventi rilevanza storica e artistica e comunque del patrimonio monumentale, archeologico ed artistico come pure di quello archivistico e bibliografico. Eventuali demolizioni potranno aver luogo soltanto previo consenso delle competenti sovrintendenze.
Al fine di consentire la ripresa dell'attività scolastica e di altre attività istituzionali il commissario provvede a concedere contributi alle amministrazioni competenti per le opere urgenti di riattazione di pubblici edifici o di immobili destinati ad uso pubblico. Qualora gli edifici scolastici siano andati distrutti o siano non restaurabili, si provvede in ogni possibile forma alternativa alla ripresa dell'attività scolastica.
Il commissario provvede a concedere contributi alle amministrazioni ospedaliere per le opere urgenti di riattazione delle strutture e delle attrezzature sanitarie danneggiate dal terremoto del novembre 1980.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 327))
.
((11))

COMMA SOPPRESSO DALLA L. 22 DICEMBRE 1980, N. 874.
I contributi previsti alle lettere d) ed e) del primo comma non sono cumulabili con le successive provvidenze previste per la ricostruzione.
L'accertamento di natura tecnica predisposto dalla commissione tecnica comunale, nominata dal commissario, per gli adempimenti di cui alle lettere d) ed e) del primo comma del presente articolo ha valore di perizia giurata.
La perizia predisposta da un tecnico privato deve essere giurata e va presentata al comune per il visto della commissione tecnica nominata dal commissario.
L'accertamento di cui ai commi precedenti deve essere accompagnato da una dichiarazione del perito, da cui risulti, sotto la sua personale responsabilità, che l'immobile è stato danneggiato in conseguenza del terremoto del novembre 1980.
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AGGIORNAMENTO (11)
Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 23 novembre 2001, n. 411, convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463, ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del comma 5 del presente articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2002.
Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dalla L. 1 agosto 2002, n. 166 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del comma 5 del presente articolo dal 30 giugno 2002 al 31 dicembre 2002.
Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 20 giugno 2002, n. 122 , convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 185 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del comma 5 del presente articolo dal 31 dicembre 2002 al 30 giugno 2003.
Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D. Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del comma 5 del presente articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2003.