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LEGGE 5 novembre 1971, n. 1086

Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica.

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Testo in vigore dal:  5-1-1972

Art. 20

(Laboratori)


Agli effetti della presente legge sono considerati laboratori ufficiali:
i laboratori degli istituti universitari dei politecnici e delle facoltà di ingegneria e delle facoltà o Istituti universitari di architettura;
il laboratorio dell'istituto sperimentale delle ferrovie dello Stato (Roma);
il laboratorio dell'istituto sperimentale stradale, del Touring Club italiano (Milano);
il laboratorio di scienza delle costruzioni del centro studi ed esperienze dei servizi antincendi e di protezione civile (Roma);
il Centro sperimentale dell'ANAS di Cesano (Roma).
Il Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, può autorizzare con proprio decreto altri laboratori ad effettuare prove su materiali da costruzione, ai sensi della presente legge.
L'attività dei laboratori, ai fini della presente legge, è servizio di pubblica utilità.