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LEGGE 5 novembre 1971, n. 1086

Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica.

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Testo in vigore dal: 5-1-1972
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
                       (Disposizioni generali)

  Sono  considerate  opere  in conglomerato cementizio armato normale
quelle   composte  da  un  complesso  di  strutture  in  conglomerato
cementizio ed armature che assolvono ad una funzione statica.
  Sono   considerate   opere   in   conglomerato   cementizio  armato
precompresso  quelle composte di strutture in conglomerato cementizio
ed  armature  nelle  quali  si  imprime  artificialmente uno stato di
sollecitazione  addizionale  di  natura ed entita' tali da assicurare
permanentemente l'effetto statico voluto.
  Sono  considerate opere a struttura metallica quelle nelle quali la
statica  e' assicurata in tutto o in parte da elementi strutturali in
acciaio o in altri metalli.
  La  realizzazione  delle  opere  di  cui  ai  commi precedenti deve
avvenire  in  modo  tale  da  assicurare  la  perfetta  stabilita'  e
sicurezza  delle  strutture  e  da  evitare qualsiasi pericolo per la
pubblica incolumita'.