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LEGGE 14 maggio 1981, n. 219

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981. Provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/06/2012)
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Testo in vigore dal:  19-5-1981

Art. 83

(Compiti del CIPE).


Il CIPE, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fissa, anche in deroga alla normativa vigente, i criteri, le modalità ed i requisiti soggettivi e oggettivi per l'assegnazione degli alloggi in locazione semplice od a riscatto, per la determinazione dei canoni di locazione e dei prezzi di riscatto nonché le procedure ed i termini perentori per la formazione dei bandi, la loro pubblicazione, la presentazione di domande ed opposizioni e per la stipula dei contratti da realizzare prima dell'ultimazione degli alloggi posti a concorso.
I bandi di concorso sono pubblicati, per ciascun intervento, entro 30 giorni dall'affidamento della relativa concessione.
Ai proprietari di una sola unità abitativa danneggiata o distrutta dal sisma, la assegnazione degli alloggi di cui alla presente legge viene effettuata gratuitamente in proprietà - con divieto di alienazione o locazione per un decennio - ed i diritti sull'immobile danneggiato o distrutto sono trasferiti al comune. Qualora la superficie dell'unità immobiliare assegnata superi di oltre il 20 per cento la superficie utile dell'immobile danneggiato o distrutto, l'assegnatario, è tenuto al pagamento del valore della parte eccedente.