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LEGGE 14 maggio 1981, n. 219

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981. Provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/06/2012)
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Testo in vigore dal:  1-5-1982
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Art. 16

(Esecuzione degli interventi).


Gli interventi di cui al precedente articolo 8, lettere d), e), f) e g), possono essere realizzati in modo unitario, con programmi costruttivi organici, a carattere settoriale od intersettoriale, ed essere dimensionati anche su base sovracomunale.
L'esecuzione degli interventi, comprese la progettazione e l'esecuzione di complessi organici di opere e di lavori, nonché l'acquisizione dei suoli necessari per l'esecuzione, anche mediante esproprio per pubblica utilità, può essere affidata in concessione a società, imprese di costruzione anche cooperative, o loro consorzi, anche di altri Paesi della Comunità economica europea od in compartecipazione con essi, idonee sotto il profilo tecnico ed imprenditoriale, secondo le modalità di cui ai commi seguenti, con preferenza, a parità di condizioni, per i consorzi e le associazioni, anche temporanee, costituiti, con una partecipazione non inferiore al 40 per cento, da imprese ubicate nel Mezzogiorno.
Il soggetto concessionario è scelto sulla base di gare esplorative volte ad individuare l'offerta economicamente e tecnicamente più vantaggiosa determinata in base ad una pluralità di elementi prefissati dall'amministrazione concedente, secondo schemi tipo approvati dal CIPE, su proposta dei Ministri competenti.
L'esecuzione delle opere affidate in concessione è disciplinata da apposite convenzioni, che prevedono tra l'altro:
a) le modalità ed i tempi per l'esecuzione dei lavori, per le verificazioni e per la collaudazione definitiva;
b) i criteri per la definizione del compenso;
c) la concessione di anticipazioni, pari al 50 per cento del compenso, all'atto dell'approvazione della convenzione e di una ulteriore anticipazione, pari al 25 per cento del compenso, al momento in cui i lavori eseguiti abbiano raggiunto il 50 per cento dell'importo convenzionale. Non si applica la revisione dei prezzi ad importi corrispondenti alle somme anticipate;
d) le modalità e i tempi per i pagamenti residuali del compenso;
e) le penalità per i ritardi e le incentivazioni per
l'anticipata esecuzione;
f) l'eventuale estensione dell'affidamento alla gestione ed all'esercizio delle opere da realizzare;
g) le ipotesi di risoluzione della convenzione;
h) i casi in cui, su intesa delle parti, possono essere apportate variazioni ai progetti ed alla convenzione;
i) l'inserimento di una clausola compromissoria;
l) le condizioni di affidamento e di commesse per imprese che realizzino nuovi impianti per la produzione di componenti prefabbricati nelle regioni Basilicata e Campania.
((Per gli interventi di nuova costruzione derivanti dall'attuazione dell'articolo 8 si applicano le norme fissate dal CIPE con delibera 11 giugno 1981 per l'edilizia abitativa dell'area metropolitana di Napoli di cui al primo comma dell'articolo 81))
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