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DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2015, n. 145

Attuazione della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE. (15G00159)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/09/2015
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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 17-9-2015
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la Convenzione sulla valutazione dell'impatto  ambientale  in
un contesto transfrontaliero fatta  a  Espoo  il  25  febbraio  1991,
ratificata dalla legge 3 novembre 1994, n. 640; 
  Vista la Convenzione internazionale sulla preparazione, la lotta  e
la cooperazione in materia di inquinamento da idrocarburi (OPRC 1990)
fatta a Londra  il  30  novembre  1990,  ratificata  dalla  legge  15
dicembre 1998, n. 464; 
  Vista  la  direttiva  2001/42/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 27  giugno  2001,  concernente  la  valutazione  degli
effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, recepita  con
la parte seconda del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152,  e
successive modificazioni; 
  Vista  la  direttiva  2003/35/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 26 maggio 2003,  che  prevede  la  partecipazione  del
pubblico nell'elaborazione di taluni piani  e  programmi  in  materia
ambientale, recepita con la parte seconda del decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni; 
  Vista  la  direttiva  2004/35/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla  responsabilita'  ambientale  in
materia di prevenzione e riparazione del danno  ambientale,  recepita
con la parte sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  e
successive modificazioni; 
  Vista  la  direttiva  2011/92/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio,  del  13  dicembre  2011,   concernente   la   valutazione
dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati; 
  Vista  la  direttiva  2013/30/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 12 giugno 2013, sulla sicurezza  delle  operazioni  in
mare nel settore  degli  idrocarburi  e  che  modifica  la  direttiva
2004/35/CE; 
  Vista la  decisione  1313/2013/UE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del  17  dicembre  2013,  su  un  meccanismo  unionale  di
protezione civile; 
  Vista  la  direttiva  2014/89/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 23 luglio  2014,  che  istituisce  un  quadro  per  la
pianificazione dello spazio marittimo; 
  Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6, e  successive  modificazioni,
recante norme sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi  liquidi
e gassosi; 
  Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613 e  successive  modificazioni,
recante norme sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi  liquidi
e gassosi nel mare territoriale e nella  piattaforma  continentale  e
modificazioni alla legge 11 gennaio 1957, n. 6; 
  Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante  disposizioni  per
la difesa del mare e, in particolare, gli articoli 11 e 12; 
  Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9,  e  successive  modificazioni,
recante norme per l'attuazione del nuovo piano energetico nazionale; 
  Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni,
legge quadro sulle aree protette; 
  Vista  la  legge  24  febbraio   1992,   n.   225,   e   successive
modificazioni, recante l'istituzione  del  Servizio  nazionale  della
protezione civile; 
  Visto  il  decreto  legislativo  25  novembre  1996,  n.  624,   di
attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute
dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione  e  della
direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei  lavoratori
nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee; 
  Visto  il  decreto  legislativo  25  novembre  1996,  n.  625,   di
attuazione della direttiva 94/22/CEE,  relativa  alle  condizioni  di
rilascio  e  di  esercizio  delle  autorizzazioni  alla  prospezione,
ricerca e coltivazione di idrocarburi; 
  Visto il decreto legislativo 8 giugno  2001,  n.  231,  recante  la
disciplina  della  responsabilita'   amministrativa   delle   persone
giuridiche, delle  societa'  e  delle  associazioni  anche  prive  di
personalita' giuridica, a  norma  dell'articolo  11  della  legge  29
settembre 2000, n. 300; 
  Vista la legge 23 agosto 2004, n.  239,  recante  il  riordino  del
settore energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto  delle
disposizioni vigenti in materia di energia; 
  Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di  attuazione
della direttiva 2003/4/CE, sull'accesso del pubblico all'informazione
ambientale; 
  Vista la legge 8 febbraio 2006, n. 61, in materia di istituzione di
zone di  protezione  ecologica  oltre  il  limite  esterno  del  mare
territoriale; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  e  successive
modificazioni, recante norme in materia ambientale e, in particolare,
gli articoli 4, 6 e da 298-bis a 318; 
  Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, di attuazione
della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato  dalle
navi e conseguenti sanzioni; 
  Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n.  81,  di  attuazione
dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, recante  norme  in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
e sue modifiche ed integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, di  attuazione
della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei  rifiuti  delle
industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE; 
  Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni  per  lo
sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia
di energia; 
  Visto il decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.  66,  recante  il
Codice dell'ordinamento militare e, in particolare, gli articoli  92,
115 e 135; 
  Visto il decreto-legge 9  febbraio  2012,  n.  5,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  4  aprile  2012,  n.  35,  e  successive
modificazioni,   recante   disposizioni   urgenti   in   materia   di
semplificazione e di sviluppo, e in particolare l'articolo 57; 
  Visto il decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  recante  misure
urgenti per la crescita del  Paese,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e, in particolare, l'articolo 35; 
  Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164,  recante  misure
urgenti per l'apertura dei cantieri,  la  realizzazione  delle  opere
pubbliche,  la  digitalizzazione  del   Paese,   la   semplificazione
burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la  ripresa
delle attivita' produttive e, in particolare, l'articolo 38; 
  Vista la legge 7 ottobre 2014, n. 154, recante la delega al Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea  -  Legge  di  delegazione  europea  2013  -
secondo semestre, ed in particolare l'articolo 1, commi 1 e 3; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959,  n.
128, recante norme di polizia delle miniere e delle cave, nonche'  le
successive modifiche ed integrazioni, con particolare  riferimento  a
quelle introdotte dal decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
maggio 1979, n. 886; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n.
886, recante l'integrazione e l'adeguamento delle norme contenute nel
decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile  1959,  n.  128,  al
fine di regolare  le  attivita'  di  prospezione,  di  ricerca  e  di
coltivazione  degli  idrocarburi  nel  mare  territoriale   e   nella
piattaforma continentale; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8  novembre  1991,
n. 435, recante il regolamento per la sicurezza della  navigazione  e
della vita umana in mare; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
484, recante la  disciplina  dei  procedimenti  di  conferimento  dei
permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di
idrocarburi in terraferma e in mare; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27  ottobre  2011,
n.  209,  recante  il  regolamento  per  l'istituzione  di  zone   di
protezione  ecologica  del  Mediterraneo  nord-occidentale,  del  Mar
Ligure e del Mar Tirreno; 
  Vista la direttiva del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  6
aprile 2006 in materia di soccorso e assistenza alla  popolazione  in
occasione di  incidenti  stradali,  ferroviari,  aerei  ed  in  mare,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2006; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  4
novembre 2010 recante il Piano di pronto intervento nazionale per  la
difesa da inquinamenti di idrocarburi  o  di  altre  sostanze  nocive
causati da incidenti marini, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.
271 del 19 novembre 2010; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  17  luglio
2014, di individuazione degli  uffici  dirigenziali  di  livello  non
generale del Ministero dello  sviluppo  economico,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2014; 
  Visto il decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  25  marzo
2015  recante  il  disciplinare  tipo  per  il  rilascio  dei  titoli
concessori unici, dei permessi di prospezione,  di  ricerca  e  delle
concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi  e  gassosi  nella
terraferma, nel mare territoriale e nella  piattaforma  continentale,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 6 maggio 2015; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 18 maggio 2015; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo
9, comma 2, del decreto legislativo 28  agosto  1997,  n.  281,  reso
nella seduta del 30 luglio 2015; 
  Acquisiti i pareri  espressi  dalle  competenti  commissioni  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 6 agosto 2015; 
  Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro
dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della  tutela
del territorio e del mare, di concerto con il Ministro  degli  affari
esteri  e  della  cooperazione  internazionale,  il  Ministro   della
giustizia, il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  il  Ministro
dell'interno, il Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,  il
Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,  il  Ministro  della
difesa, il Ministro della salute; 
 
                              E m a n a 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                  Oggetto e ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto, in attuazione della direttiva 2013/30/UE  e
nel rispetto dei criteri fissati dalla legge 7 ottobre 2014, n.  154,
dispone i requisiti minimi per prevenire gli  incidenti  gravi  nelle
operazioni in mare  nel  settore  degli  idrocarburi  e  limitare  le
conseguenze di tali incidenti. 
  2. Rimangono ferme le disposizioni in materia di sicurezza e salute
dei lavoratori di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  9
aprile 1959, n. 128, al decreto del Presidente  della  Repubblica  24
maggio 1979 n. 886, al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  8
novembre 1991, n. 435, al decreto legislativo 25  novembre  1996,  n.
624, ed al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 
  3. Salvo che non sia  diversamente  previsto,  rimangono  ferme  le
disposizioni di cui al decreto legislativo 25 novembre 1996, n.  625,
al  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  e  al   decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 195. 
          Avvertenza 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3  del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione Europea (GUUE) 
          Note alle premesse: 
              L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio
          della funzione legislativa  non  puo'  essere  delegato  al
          Governo se non con determinazione  di  principi  e  criteri
          direttivi e soltanto  per  tempo  limitato  e  per  oggetti
          definiti. 
              L'art. 87 della Costituzione conferisce,  tra  l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              La  legge  3  novembre  1994,  n.  640   (Ratifica   ed
          esecuzione della convenzione sulla valutazione dell'impatto
          ambientale in un contesto  transfrontaliero,  con  annessi,
          fatto a Espoo il 25  febbraio  1991)  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 22 novembre 1994, n. 273, S.O. 
              La  legge  15  dicembre  1998,  n.  464  (Ratifica   ed
          esecuzione della convenzione sulla preparazione, la lotta e
          la cooperazione in materia di inquinamento da  idrocarburi,
          con annesso, atto finale e risoluzioni, fatta a  Londra  il
          30 novembre 1990) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11
          gennaio 1999, n. 7, S.O. 
              La direttiva 2001/42/CE del Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente  la  valutazione
          degli   effetti   di   determinati   piani   e    programmi
          sull'ambiente, e' pubblicata nella G.U.C.E. 21 luglio 2001,
          n. L 197. 
              Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme  in
          materia ambientale) e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96. 
              La direttiva 2003/35/CE, del Parlamento europeo  e  del
          Consiglio,   del   26   maggio   2003,   che   prevede   la
          partecipazione del  pubblico  nell'elaborazione  di  taluni
          piani e programmi  in  materia  ambientale  e  modifica  le
          direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente
          alla  partecipazione  del  pubblico  e   all'accesso   alla
          giustizia, e' pubblicata nella G.U.U.E. 25 giugno 2003,  n.
          L 156. 
              La direttiva 2004/35/CE del Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 21 aprile  2004,  n.  sulla  responsabilita'
          ambientale in materia  di  prevenzione  e  riparazione  del
          danno ambientale, e' pubblicata nella  G.U.U.E.  30  aprile
          2004, n. L 143. 
              La direttiva 2011/92/UE del Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione
          dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici  e
          privati (codificazione) (Testo rilevante ai fini del  SEE),
          e' pubblicata nella G.U.U.E. 28 gennaio 2012, n. L 26. 
              La direttiva 2013/30/UE del Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio,  del  12  giugno  2013,  sulla  sicurezza  delle
          operazioni in mare nel  settore  degli  idrocarburi  e  che
          modifica la direttiva 2004/35/CE (Testo rilevante  ai  fini
          del SEE), e' pubblicata nella G.U.U.E. 28 giugno 2013, n. L
          178. 
              La  decisione  del  17/12/2013,  n.  1313/2013/UE,  del
          Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  su  un   meccanismo
          unionale di protezione civile (Testo rilevante ai fini  del
          SEE), e' pubblicata nella G.U.U.E. 20 dicembre 2013,  n.  L
          347. 
              La direttiva 2014/89/UE del Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 23 luglio 2014, che istituisce un quadro per
          la pianificazione dello  spazio  marittimo,  e'  pubblicata
          nella G.U.U.E. 28 agosto 2014, n. L 257. 
              La legge 11 gennaio 1957, n. 6 (Ricerca e  coltivazione
          degli idrocarburi liquidi e gassosi)  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 1957, n. 25. 
              La legge 21 luglio 1967, n. 613 (Ricerca e coltivazione
          degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e
          nella piattaforma continentale e modificazioni alla  L.  11
          gennaio 1957, n. 6,  sulla  ricerca  e  coltivazione  degli
          idrocarburi liquidi e gassosi) e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 3 agosto 1967, n. 194. 
              Il testo degli articoli 11 e 12 della legge 31 dicembre
          1982,  n.  979  (Disposizioni  per  la  difesa  del  mare),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 gennaio  1957n.  16,
          S.O., cosi recitano: 
              "11. Nel caso di inquinamento o di  imminente  pericolo
          di inquinamento delle acque dl mare causato da  immissioni,
          anche accidentali,  di  idrocarburi  o  di  altre  sostanze
          nocive, provenienti da qualsiasi fonte  o  suscettibili  di
          arrecare  danni  all'ambiente  marino,  al  litorale   agli
          interessi connessi, l'autorita' marittima, nella  cui  area
          di competenza si verifichi l'inquinamento o la minaccia  di
          inquinamento,  e'  tenuta  a  disporre  tutte   le   misure
          necessarie, non escluse quelle per la rimozione del  carico
          del natante, allo  scopo  di  prevenire  od  eliminare  gli
          effetti inquinanti  ovvero  attenuarli  qualora  risultasse
          tecnicamente impossibile eliminarli. 
              Qualora il pericolo di inquinamento o l'inquinamento in
          atto sia tale da determinare una situazione  di  emergenza,
          il  capo  del  compartimento   marittimo   competente   per
          territorio dichiara l'emergenza locale,  dandone  immediata
          comunicazione  al  Ministro  della  marina  mercantile,  ed
          assume la direzione di tutte le operazioni sulla  base  del
          piano operativo di pronto intervento locale, ferme restando
          le attribuzioni di ogni amministrazione nell'esecuzione dei
          compiti di istituto,  da  lui  adottato  d'intesa  con  gli
          organi del servizio nazionale della protezione civile. 
              Il  Ministro  della  marina  mercantile  da'  immediata
          comunicazione della dichiarazione di  emergenza  locale  al
          servizio  nazionale   della   protezione   civile   tramite
          l'Ispettorato centrale per la difesa del  mare  di  cui  al
          successivo art. 34. 
              Quando l'emergenza non e' fronteggiabile con i mezzi di
          cui  il  Ministero  della  marina  mercantile  dispone,  il
          Ministro della marina mercantile chiede al  Ministro  della
          protezione  civile  di  promuovere  la   dichiarazione   di
          emergenza  nazionale.  In  tal  caso  il   Ministro   della
          protezione  civile  assume  la  direzione   di   tutte   le
          operazioni  sulla  base  del  piano  di  pronto  intervento
          nazionale adottato dagli organi del servizio nazionale  per
          la protezione civile . 
              Restano  ferme  le  norme  contenute  nel  decreto  del
          Presidente della Repubblica 27 maggio 1978, n.  504  ,  per
          l'intervento in alto mare in caso di sinistri ed  avarie  a
          navi  battenti  bandiera  straniera  che  possano   causare
          inquinamento  o  pericolo  di   inquinamento   all'ambiente
          marino, o al litorale ." 
              "12. Il comandante, l'armatore o il proprietario di una
          nave o il responsabile di un mezzo o di un impianto situato
          sulla piattaforma continentale o sulla terraferma, nel caso
          di avarie o  di  incidenti  agli  stessi,  suscettibili  di
          arrecare, attraverso il  versamento  di  idrocarburi  o  di
          altre sostanze  nocive  o  inquinanti,  danni  all'ambiente
          marino, al litorale o agli interessi connessi, sono  tenuti
          ad  informare  senza  indugio  l'autorita'  marittima  piu'
          vicina al luogo del sinistro, e ad adottare ogni misura che
          risulti al momento possibile per evitare ulteriori danni ed
          eliminare gli effetti dannosi gia' prodotti. 
              L'autorita' marittima rivolge ai soggetti indicati  nel
          comma precedente immediata  diffida  a  prendere  tutte  le
          misure  ritenute  necessarie  per  prevenire  il   pericolo
          d'inquinamento e per eliminare gli effetti  gia'  prodotti.
          Nel caso in cui tale diffida resti  senza  effetto,  o  non
          produca  gli  effetti  sperati  in  un  periodo  di   tempo
          assegnato, l'autorita' marittima fara' eseguire  le  misure
          ritenute  necessarie  per   conto   dell'armatore   o   del
          proprietario,  recuperando,  poi,  dagli  stessi  le  spese
          sostenute. 
              Nei  casi  di  urgenza,  l'autorita'  marittima   fara'
          eseguire per conto  dell'armatore  o  del  proprietario  le
          misure   necessarie,   recuperandone,   poi,   le    spese,
          indipendentemente dalla preventiva diffida a provvedere. 
              Nei casi in cui l'amministrazione fa eseguire le misure
          necessarie ai sensi del secondo e  terzo  comma,  le  spese
          sostenute sono recuperate, nei limiti del valore del carico
          anche nei confronti  del  proprietario  del  carico  stesso
          quando, in relazione all'evento, si dimostri il dolo  o  la
          colpa del medesimo." 
              La legge 9 gennaio 1991, n. 9 (Norme  per  l'attuazione
          del   nuovo    Piano    energetico    nazionale:    aspetti
          istituzionali,  centrali  idroelettriche  ed  elettrodotti,
          idrocarburi  e  geotermia,  autoproduzione  e  disposizioni
          fiscali.) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 gennaio
          1991, n. 13, S.O.. 
              La legge 6 dicembre 1991, n. 394  (Legge  quadro  sulle
          aree protette) e' pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  13
          dicembre 1991, n. 292, S.O.. 
              La legge 24 febbraio  1992,  n.  225  (Istituzione  del
          Servizio nazionale della protezione civile)  e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1992, n. 64, S.O.. 
              Il  decreto  legislativo  25  novembre  1996,  n.   624
          (Attuazione  della  direttiva   92/91/CEE   relativa   alla
          sicurezza  e  salute   dei   lavoratori   nelle   industrie
          estrattive per trivellazione e della  direttiva  92/104/CEE
          relativa alla  sicurezza  e  salute  dei  lavoratori  nelle
          industrie estrattive  a  cielo  aperto  o  sotterranee)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14  dicembre  1996,  n.
          293, S.O.. 
              Il  decreto  legislativo  25  novembre  1996,  n.   625
          (Attuazione  della  direttiva   94/22/CEE   relativa   alle
          condizioni di rilascio e di esercizio delle  autorizzazioni
          alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi) e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14  dicembre  1996,  n.
          293, S.O.. 
              Il  decreto  legislativo  8   giugno   2001,   n.   231
          (Disciplina  della  responsabilita'  amministrativa   delle
          persone giuridiche, delle  societa'  e  delle  associazioni
          anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'art. 11
          della legge 29 settembre 2000, n. 300) e' pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2001, n. 140. 
              Il testo dell'art. 11 della legge 29 settembre  2000  n
          300   (Ratifica   ed   esecuzione   dei    seguenti    Atti
          internazionali elaborati in  base  all'articolo  K.  3  del
          Trattato  sull'Unione  europea:  Convenzione  sulla  tutela
          degli interessi finanziari delle Comunita' europee, fatta a
          Bruxelles il 26 luglio 1995, del suo primo Protocollo fatto
          a Dublino il 27 settembre 1996, del Protocollo  concernente
          l'interpretazione in  via  pregiudiziale,  da  parte  della
          Corte  di  Giustizia  delle  Comunita'  europee,  di  detta
          Convenzione, con annessa dichiarazione, fatto  a  Bruxelles
          il 29 novembre 1996,  nonche'  della  Convenzione  relativa
          alla lotta contro la corruzione nella quale sono  coinvolti
          funzionari delle Comunita' europee  o  degli  Stati  membri
          dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 26 maggio 1997  e
          della Convenzione  OCSE  sulla  lotta  alla  corruzione  di
          pubblici ufficiali stranieri  nelle  operazioni  economiche
          internazionali, con annesso, fatta a Parigi il 17  dicembre
          1997.  Delega  al   Governo   per   la   disciplina   della
          responsabilita' amministrativa delle persone  giuridiche  e
          degli enti privi  di  personalita'  giuridica),  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 25 ottobre 2000, n. 250, S.O. cosi
          recita: 
              "11.  Delega  al  Governo  per  la   disciplina   della
          responsabilita' amministrativa delle persone  giuridiche  e
          degli enti privi di personalita' giuridica. 
              1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad  emanare,
          entro otto mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, un decreto legislativo avente ad oggetto la
          disciplina  della  responsabilita'   amministrativa   delle
          persone giuridiche e delle societa', associazioni  od  enti
          privi di personalita' giuridica che non  svolgono  funzioni
          di rilievo costituzionale, con  l'osservanza  dei  seguenti
          principi e criteri direttivi (7): 
              a)  prevedere  la  responsabilita'  in  relazione  alla
          commissione  dei  reati  di  cui  agli  articoli   316-bis,
          316-ter, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter,  320,  321,  322,
          322-bis, 640, secondo comma, numero 1, 640-bis  e  640-ter,
          secondo comma, con esclusione dell'ipotesi in cui il  fatto
          e' commesso con  abuso  della  qualita'  di  operatore  del
          sistema, del codice penale; 
              b)  prevedere  la  responsabilita'  in  relazione  alla
          commissione dei reati relativi alla tutela dell'incolumita'
          pubblica previsti dal titolo sesto del  libro  secondo  del
          codice penale; 
              c)  prevedere  la  responsabilita'  in  relazione  alla
          commissione dei reati previsti dagli articoli 589 e 590 del
          codice penale che siano stati commessi con violazione delle
          norme per la  prevenzione  degli  infortuni  sul  lavoro  o
          relative alla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro; 
              d)  prevedere  la  responsabilita'  in  relazione  alla
          commissione dei reati in materia di tutela dell'ambiente  e
          del territorio, che siano punibili con pena  detentiva  non
          inferiore nel massimo ad un anno anche se alternativa  alla
          pena pecuniaria, previsti dalla legge 31 dicembre 1962,  n.
          1860, dalla legge 14 luglio 1965, n. 963,  dalla  legge  31
          dicembre 1982, n. 979, dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47,
          e successive modificazioni,  dal  decreto-legge  27  giugno
          1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge  8
          agosto 1985, n.  431,  dal  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, dalla legge  6  dicembre
          1991, n. 394, dal decreto legislativo 27 gennaio  1992,  n.
          95, dal decreto legislativo 27 gennaio  1992,  n.  99,  dal
          decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  230,  dal  decreto
          legislativo  5  febbraio  1997,   n.   22,   e   successive
          modificazioni, dal decreto legislativo 11 maggio  1999,  n.
          152, dal decreto legislativo 17 agosto 1999,  n.  334,  dal
          decreto legislativo 4 agosto 1999,  n.  372,  e  dal  testo
          unico delle disposizioni legislative  in  materia  di  beni
          culturali e ambientali, approvato con  decreto  legislativo
          29 ottobre 1999, n. 490; 
              e) prevedere che  i  soggetti  di  cui  all'alinea  del
          presente comma sono  responsabili  in  relazione  ai  reati
          commessi, a loro vantaggio o nel  loro  interesse,  da  chi
          svolge funzioni di rappresentanza o di amministrazione o di
          direzione, ovvero da chi esercita, anche di  fatto,  poteri
          di  gestione  e  di  controllo  ovvero  ancora  da  chi  e'
          sottoposto alla direzione o alla  vigilanza  delle  persone
          fisiche menzionate, quando  la  commissione  del  reato  e'
          stata  resa  possibile  dall'inosservanza  degli   obblighi
          connessi a  tali  funzioni;  prevedere  l'esclusione  della
          responsabilita' dei soggetti di cui all'alinea del presente
          comma nei casi in cui  l'autore  abbia  commesso  il  reato
          nell'esclusivo interesse proprio o di terzi; 
              f)   prevedere   sanzioni   amministrative   effettive,
          proporzionate  e  dissuasive  nei  confronti  dei  soggetti
          indicati nell'alinea del presente comma; 
              g) prevedere una sanzione amministrativa pecuniaria non
          inferiore a lire cinquanta milioni e non superiore  a  lire
          tre miliardi stabilendo che, ai fini  della  determinazione
          in  concreto  della  sanzione,   si   tenga   conto   anche
          dell'ammontare dei proventi del reato  e  delle  condizioni
          economiche e patrimoniali  dell'ente,  prevedendo  altresi'
          che,  nei  casi  di  particolare  tenuita'  del  fatto,  la
          sanzione da  applicare  non  sia  inferiore  a  lire  venti
          milioni e  non  sia  superiore  a  lire  duecento  milioni;
          prevedere inoltre  l'esclusione  del  pagamento  in  misura
          ridotta; 
              h) prevedere che  gli  enti  rispondono  del  pagamento
          della sanzione pecuniaria entro i limiti del fondo comune o
          del patrimonio sociale; 
              i) prevedere la confisca del profitto o del prezzo  del
          reato, anche nella forma per equivalente; 
              l)  prevedere,  nei  casi  di   particolare   gravita',
          l'applicazione di una o piu'  delle  seguenti  sanzioni  in
          aggiunta alle sanzioni pecuniarie: 
              1) chiusura anche temporanea dello stabilimento o della
          sede commerciale; 
              2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o
          concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; 
              3)   interdizione   anche   temporanea   dall'esercizio
          dell'attivita' ed eventuale nomina di  altro  soggetto  per
          l'esercizio vicario della medesima quando  la  prosecuzione
          dell'attivita' e'  necessaria  per  evitare  pregiudizi  ai
          terzi; 
              4) divieto  anche  temporaneo  di  contrattare  con  la
          pubblica amministrazione; 
              5)    esclusione    temporanea     da     agevolazioni,
          finanziamenti, contributi o sussidi, ed eventuale revoca di
          quelli gia' concessi; 
              6) divieto anche temporaneo  di  pubblicizzare  beni  e
          servizi; 
              7) pubblicazione della sentenza; 
              m) prevedere che le sanzioni amministrative di cui alle
          lettere g), i) e l) si applicano soltanto nei casi e per  i
          tempi espressamente considerati e in relazione ai reati  di
          cui alle lettere a), b) c) e  d)  commessi  successivamente
          alla data di entrata  in  vigore  del  decreto  legislativo
          previsto dal presente articolo; 
              n) prevedere che la sanzione amministrativa  pecuniaria
          di cui alla lettera g) e' diminuita da un terzo alla  meta'
          ed escludere l'applicabilita' di una o piu' delle  sanzioni
          di cui alla lettera  l)  in  conseguenza  dell'adozione  da
          parte dei soggetti di cui all'alinea del presente comma  di
          comportamenti idonei ad assicurare un'efficace  riparazione
          o reintegrazione rispetto all'offesa realizzata; 
              o) prevedere che le sanzioni di  cui  alla  lettera  l)
          sono applicabili anche  in  sede  cautelare,  con  adeguata
          tipizzazione dei requisiti richiesti; 
              p) prevedere, nel caso di violazione degli  obblighi  e
          dei divieti inerenti alle sanzioni di cui alla lettera  l),
          la pena della  reclusione  da  sei  mesi  a  tre  anni  nei
          confronti   della   persona   fisica   responsabile   della
          violazione,  e  prevedere  inoltre   l'applicazione   delle
          sanzioni di cui alle lettere g)  e  i)  e,  nei  casi  piu'
          gravi, l'applicazione di una o piu' delle sanzioni  di  cui
          alla lettera  l)  diverse  da  quelle  gia'  irrogate,  nei
          confronti dell'ente nell'interesse o a vantaggio del  quale
          e' stata commessa la violazione; prevedere altresi' che  le
          disposizioni di cui  alla  presente  lettera  si  applicano
          anche nell'ipotesi in cui le sanzioni di cui  alla  lettera
          l) sono state applicate in sede cautelare  ai  sensi  della
          lettera o); 
              q) prevedere che le sanzioni  amministrative  a  carico
          degli  enti  sono  applicate  dal  giudice   competente   a
          conoscere  del  reato  e  che  per   il   procedimento   di
          accertamento della responsabilita' si applicano, in  quanto
          compatibili,  le  disposizioni  del  codice  di   procedura
          penale, assicurando  l'effettiva  partecipazione  e  difesa
          degli enti nelle diverse fasi del procedimento penale; 
              r) prevedere che le sanzioni amministrative di cui alle
          lettere g), i) e l)  si  prescrivono  decorsi  cinque  anni
          dalla consumazione dei reati indicati nelle lettere a),  b)
          c) e d) e che l'interruzione della prescrizione e' regolata
          dalle norme del codice civile; 
              s) prevedere  l'istituzione,  senza  nuovi  o  maggiori
          oneri a carico del bilancio  dello  Stato,  di  un'Anagrafe
          nazionale  delle  sanzioni  amministrative   irrogate   nei
          confronti dei  soggetti  di  cui  all'alinea  del  presente
          comma; 
              t)  prevedere,  salvo  che  gli  stessi   siano   stati
          consenzienti ovvero abbiano svolto, anche indirettamente  o
          di  fatto,  funzioni  di  gestione,  di  controllo   o   di
          amministrazione,   che   sia    assicurato    il    diritto
          dell'azionista, del socio o dell'associato ai  soggetti  di
          cui all'alinea del presente comma, nei confronti dei  quali
          sia  accertata  la   responsabilita'   amministrativa   con
          riferimento a quanto previsto nelle lettere da a) a q),  di
          recedere dalla societa' o  dall'associazione  o  dall'ente,
          con  particolari  modalita'  di  liquidazione  della  quota
          posseduta, ferma restando l'azione di risarcimento  di  cui
          alle lettere v) e z); disciplinare i termini e le forme con
          cui tale diritto puo' essere esercitato e prevedere che  la
          liquidazione della quota sia fatta in base al suo valore al
          momento del recesso  determinato  a  norma  degli  articoli
          2289, secondo comma, e 2437 del  codice  civile;  prevedere
          altresi' che la liquidazione della quota possa  aver  luogo
          anche con onere a carico dei predetti soggetti, e prevedere
          che in tal caso il recedente,  ove  non  ricorra  l'ipotesi
          prevista dalla lettera l), numero 3), debba  richiedere  al
          Presidente del tribunale del luogo in cui i soggetti  hanno
          la sede legale la nomina di un curatore speciale cui devono
          essere delegati tutti i poteri gestionali comunque inerenti
          alle attivita' necessarie per la liquidazione della  quota,
          compresa la capacita' di stare in giudizio; agli oneri  per
          la  finanza  pubblica   derivanti   dall'attuazione   della
          presente  lettera  si  provvede   mediante   gli   ordinari
          stanziamenti di bilancio per liti  ed  arbitraggi  previsti
          nello stato di previsione del Ministero della giustizia; 
              u) prevedere che l'azione  sociale  di  responsabilita'
          nei confronti degli amministratori delle persone giuridiche
          e  delle  societa',  di  cui   sia   stata   accertata   la
          responsabilita' amministrativa  con  riferimento  a  quanto
          previsto  nelle  lettere  da  a)  a  q),   sia   deliberata
          dall'assemblea con voto favorevole di almeno  un  ventesimo
          del capitale sociale nel caso in cui questo sia inferiore a
          lire cinquecento milioni e di  almeno  di  un  quarantesimo
          negli altri casi; disciplinare coerentemente le ipotesi  di
          rinuncia  o   di   transazione   dell'azione   sociale   di
          responsabilita'; 
              v) prevedere che il riconoscimento del danno a  seguito
          dell'azione di risarcimento spettante al singolo socio o al
          terzo nei confronti degli amministratori  dei  soggetti  di
          cui  all'alinea  del  presente  comma,  di  cui  sia  stata
          accertata la responsabilita' amministrativa con riferimento
          a quanto previsto  nelle  lettere  da  a)  a  q),  non  sia
          vincolato dalla dimostrazione della sussistenza di nesso di
          causalita'  diretto  tra  il  fatto  che   ha   determinato
          l'accertamento della responsabilita'  del  soggetto  ed  il
          danno subito; prevedere che la disposizione non  operi  nel
          caso in cui il reato e' stato commesso da chi e' sottoposto
          alla direzione o alla vigilanza di chi svolge  funzioni  di
          rappresentanza o di amministrazione o di direzione,  ovvero
          esercita,  anche  di  fatto,  poteri  di  gestione   e   di
          controllo, quando la commissione del reato  e'  stata  resa
          possibile dall'inosservanza degli obblighi connessi a  tali
          funzioni; 
              z) prevedere che le disposizioni di cui alla lettera v)
          si  applicano  anche  nell'ipotesi  in  cui   l'azione   di
          risarcimento del danno e' proposta contro  l'azionista,  il
          socio o l'associato  ai  soggetti  di  cui  all'alinea  del
          presente comma che sia stato consenziente o  abbia  svolto,
          anche indirettamente o di fatto, funzioni di  gestione,  di
          controllo  o   di   amministrazione,   anteriormente   alla
          commissione del fatto  che  ha  determinato  l'accertamento
          della responsabilita' dell'ente. 
              2. Ai fini del comma 1,  per  «persone  giuridiche»  si
          intendono  gli  enti  forniti  di  personalita'  giuridica,
          eccettuati  lo  Stato  e  gli  altri  enti   pubblici   che
          esercitano pubblici poteri. 
              3. Il Governo e' altresi' delegato ad emanare,  con  il
          decreto  legislativo  di  cui  al  comma  1,  le  norme  di
          coordinamento con tutte le altre leggi dello Stato, nonche'
          le norme di carattere transitorio." 
              La legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino  del  settore
          energetico, nonche' delega  al  Governo  per  il  riassetto
          delle  disposizioni  vigenti  in  materia  di  energia)  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 settembre  2004,  n.
          215. 
              Il  decreto  legislativo  19  agosto   2005,   n.   195
          (Attuazione  della  direttiva  2003/4/CE  sull'accesso  del
          pubblico all'informazione ambientale) e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2005, n. 222. 
              La legge 8 febbraio 2006, n. 61 (Istituzione di zone di
          protezione ecologica  oltre  il  limite  esterno  del  mare
          territoriale) e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  3
          marzo 2006, n. 52. 
              Il testo degli articoli 4, 6 e da  298-bis  a  318  del
          decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
          ambientale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14  aprile
          2006, n. 88, S.O. n. 96, cosi' recita: 
              "Art. 4 (Finalita') 
              1.  Le  norme  del   presente   decreto   costituiscono
          recepimento ed attuazione: 
              a) della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo  e
          del  Consiglio,  del  27  giugno   2001,   concernente   la
          valutazione degli impatti di determinati piani e  programmi
          sull'ambiente; 
              b) della direttiva  85/337/CEE  del  Consiglio  del  27
          giugno  1985,  concernente  la   valutazione   di   impatto
          ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come
          modificata ed  integrata  con  la  direttiva  97/11/CE  del
          Consiglio del 3 marzo 1997 e con  la  direttiva  2003/35/CE
          del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003; 
              c) della direttiva 2008/1/CE del Parlamento  Europeo  e
          del  Consiglio  del  15  gennaio   2008,   concernente   la
          prevenzione e  la  riduzione  integrate  dell'inquinamento.
          (26) 
              2. Il presente  decreto  individua,  nell'ambito  della
          procedura di Valutazione dell'impatto ambientale  modalita'
          di  semplificazione   e   coordinamento   delle   procedure
          autorizzative  in  campo  ambientale,   ivi   comprese   le
          procedure di cui  al  Titolo  III-bis,  Parte  Seconda  del
          presente decreto. 
              3. La valutazione  ambientale  di  piani,  programmi  e
          progetti ha la  finalita'  di  assicurare  che  l'attivita'
          antropica  sia  compatibile  con  le  condizioni  per   uno
          sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacita'
          rigenerativa  degli  ecosistemi  e  delle  risorse,   della
          salvaguardia della biodiversita' e di un'equa distribuzione
          dei vantaggi connessi all'attivita'  economica.  Per  mezzo
          della  stessa   si   affronta   la   determinazione   della
          valutazione preventiva integrata degli  impatti  ambientali
          nello   svolgimento    delle    attivita'    normative    e
          amministrative,    di    informazione    ambientale,     di
          pianificazione e programmazione. 
              4. In tale ambito: 
              a) la valutazione ambientale di piani e  programmi  che
          possono avere un impatto significativo sull'ambiente ha  la
          finalita' di garantire un  elevato  livello  di  protezione
          dell'ambiente    e    contribuire    all'integrazione    di
          considerazioni   ambientali   all'atto   dell'elaborazione,
          dell'adozione e approvazione di  detti  piani  e  programmi
          assicurando  che  siano  coerenti  e  contribuiscano   alle
          condizioni per uno sviluppo sostenibile; 
              b)  la  valutazione  ambientale  dei  progetti  ha   la
          finalita' di proteggere la salute umana, contribuire con un
          migliore ambiente alla qualita' della vita,  provvedere  al
          mantenimento delle specie  e  conservare  la  capacita'  di
          riproduzione dell'ecosistema in quanto  risorsa  essenziale
          per la vita. A questo scopo,  essa  individua,  descrive  e
          valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare e
          secondo le disposizioni del presente decreto,  gli  impatti
          diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori: 
              1) l'uomo, la fauna e la flora; 
              2) il suolo, l'acqua, l'aria e il clima; 
              3) i beni materiali ed il patrimonio culturale; 
              4) l'interazione tra i fattori di cui sopra; 
              c) l'autorizzazione integrata ambientale ha per oggetto
          la prevenzione e la riduzione  integrate  dell'inquinamento
          proveniente dalle attivita'  di  cui  all'allegato  VIII  e
          prevede misure intese a evitare, ove possibile, o a ridurre
          le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le
          misure relative  ai  rifiuti,  per  conseguire  un  livello
          elevato di protezione dell'ambiente salve  le  disposizioni
          sulla valutazione di impatto ambientale." 
              "6. (Modifiche agli articoli 32-quater  e  323-bis  del
          codice penale). 
              1.  All'art.  32-quater  del  codice  penale,  dopo  la
          parola: «316-bis» e' inserita la seguente: «,  316-ter»,  e
          dopo la parola: «322» e' inserita la seguente: «, 322-bis». 
              2. All'art. 323-bis del codice penale, dopo la  parola:
          «316-bis» e' inserita la seguente: «, 316-ter», e  dopo  la
          parola: «322» e' inserita la seguente: «, 322-bis»." 
              "Art.    298-bis    Disposizioni    particolari     per
          installazioni e  stabilimenti  che  producono  biossido  di
          titanio 
              1. Sono vietati, con riferimento alle sostanze relative
          ai  processi  di  produzione  di   biossido   di   titanio,
          l'immersione, l'iniezione e lo scarico in  qualsiasi  corpo
          d'acqua e nel mare dei seguenti rifiuti: 
              a) rifiuti solidi, in particolare i residui  insolubili
          del minerale che non vengono attaccati dall'acido solforico
          o dal cloro nel procedimento di fabbricazione; il  vetriolo
          verde, ossia il solfato ferroso cristallizzato (FeSO4H2O; i
          cloruri  metallici  e  idrossidi   metallici   (stanze   di
          filtrazione)   provenienti   in    forma    solida    dalla
          fabbricazione del tetracloruro di  titanio;  i  residui  di
          coke provenienti dalla fabbricazione  del  tetracloruro  di
          titanio; 
              b) le acque madri provenienti dalla fase di filtrazione
          successiva all'idrolisi della soluzione  di  solfato  di  1
          titanio e da installazioni che utilizzano  il  procedimento
          al solfato; sono compresi i rifiuti acidi associati a  tali
          acque madri, contenenti complessivamente piu' dello 0,5 per
          cento  di  acido  solforico  libero  nonche'  vari  metalli
          pesanti; sono e comprese le  acque  madri  che  sono  state
          diluite fino a contenere lo 0,5 per cento o meno  di  acido
          solforico libero; 
              c)  i  rifiuti   provenienti   da   installazioni   che
          utilizzano il procedimento  con  cloruro,  contenenti  piu'
          dello 0,5 per  cento  di  acido  cloridrico,  nonche'  vari
          metalli pesanti; sono compresi i  rifiuti  acidi  che  sono
          stati diluiti fino a contenere lo 0,5 per cento o  meno  di
          acido cloridrico libero; 
              d) i sali di filtrazione, i fanghi ed i rifiuti liquidi
          ottenuti     dal     trattamento     (concentrazione      o
          neutralizzazione) dei rifiuti di cui alle lettere b) e c) e
          contenenti vari metalli pesanti;  sono  esclusi  i  rifiuti
          neutralizzati e filtrati o decantati che contengono metalli
          pesanti  solo  in  tracce  e  che,   prima   di   qualsiasi
          diluizione, hanno un valore di pH superiore a 5,5. 
              2.  Per  le  installazioni  e  gli   stabilimenti   che
          producono biossido di titanio, le emissioni nelle  acque  e
          nell'atmosfera  devono  rispettare  i  valori   limite   di
          emissione previsti all'Allegato I, parti 1 e 2, alla  Parte
          Quinta-bis. Le autorizzazioni prevedono  inoltre  opportune
          misure per prevenire l'emissione  di  aerosol  acidi  dalle
          installazioni. 
              3. Le autorita' competenti  per  il  controllo  possono
          effettuare ispezioni e prelievi di campioni 3.relativamente
          alla emissioni nelle acque, alle emissioni  nell'atmosfera,
          agli stoccaggi ed alle lavorazioni presso le  installazioni
          e gli stabilimenti che producono biossido di titanio.  Tale
          controllo comprende almeno il controllo delle emissioni  di
          cui all'Allegato I, Parte 3.3, alla  Parte  Quinta-bis.  Il
          controllo  e'  effettuato  conformemente  alle  norme   CEN
          oppure, se non sono disponibili norme CEN, conformemente  a
          norme ISO, nazionali o internazionali che  assicurino  dati
          equivalenti sotto il profilo della qualita' scientifica. 
              4.  Il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare integra la relazione di cui  all'art.
          29-terdecies, comma 2, con i dati  relativi  all'attuazione
          del presente articolo, secondo le modalita'  fissate  dalla
          normativa comunitaria e sulla base di rapporti  di  cui  al
          comma 5 che le regioni e le  province  autonome  forniscono
          entro il 30 aprile di ogni anno. 
              5. Il rapporto di cui al comma 4, elaborato sulla  base
          dei controlli di cui al comma 3 e dei dati di cui al  comma
          6,  deve  contenere  almeno,  con  riferimento  a  ciascuna
          risorsa ambientale interessata, le seguenti informazioni: 
              a) una descrizione del luogo di campionamento  e  delle
          sue caratteristiche permanenti, unitamente ad altre notizie
          di tipo amministrativo e geografico; 
              b) l'indicazione dei metodi di campionamento e  analisi
          usati; 
              c) i risultati delle analisi; 
              d)   le   modifiche   apportate   alla   frequenza   di
          campionamento e di analisi ed al luogo di campionamento. 
              6. I gestori delle installazioni e  degli  stabilimenti
          che producono biossido di titanio trasmettono alle  regioni
          e alla province autonome, entro il 31 marzo di  ogni  anno,
          una relazione contenente i dati necessari per  il  rapporto
          di cui al comma 5  con  riferimento  alle  emissioni,  agli
          stoccaggi e alle lavorazioni di cui al comma  3,  indicando
          anche la tipologia e sui quantitativi di  rifiuti  prodotti
          e/o scaricati o stoccati nell'anno civile precedente." 
              "Art. 299 (Competenze ministeriali) 
              1.  Il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela   del
          territorio e del mare esercita  le  funzioni  e  i  compiti
          spettanti allo Stato in materia di  tutela,  prevenzione  e
          riparazione dei danni all'ambiente. 
              2.  L'azione  ministeriale  si  svolge  normalmente  in
          collaborazione con le regioni, con gli enti  locali  e  con
          qualsiasi soggetto di diritto pubblico ritenuto idoneo. 
              3. L'azione ministeriale si svolge nel  rispetto  della
          normativa comunitaria vigente in materia di  prevenzione  e
          riparazione del danno ambientale,  delle  competenze  delle
          regioni, delle province autonome di Trento e di  Bolzano  e
          degli   enti   locali   con   applicazione   dei   principi
          costituzionali di sussidiarieta' e di leale collaborazione. 
              4.  Per  le  finalita'   connesse   all'individuazione,
          all'accertamento  ed   alla   quantificazione   del   danno
          ambientale, il Ministero dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio e del mare si avvale, in  regime  convenzionale,
          di soggetti pubblici e  privati  di  elevata  e  comprovata
          qualificazione tecnico-scientifica operanti sul territorio,
          nei limiti delle disponibilita' esistenti. 
              5. Entro sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto, il  Ministro  dell'ambiente  e
          della  tutela  del  territorio  e  del  mare,  con  proprio
          decreto, di concerto con i Ministri dell'economia  e  delle
          finanze e delle attivita' produttive, stabilisce i  criteri
          per le attivita'  istruttorie  volte  all'accertamento  del
          danno ambientale ai sensi del titolo III della parte  sesta
          del presente decreto. I relativi oneri sono posti a  carico
          del responsabile del danno. 
              6. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni contenute
          nel presente articolo, il Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
          necessarie variazioni di bilancio." 
              "Art. 300 (Danno ambientale) 
              1.  E'  danno   ambientale   qualsiasi   deterioramento
          significativo e misurabile, diretto  o  indiretto,  di  una
          risorsa   naturale   o    dell'utilita'    assicurata    da
          quest'ultima. 
              2. Ai  sensi  della  direttiva  2004/35/CE  costituisce
          danno  ambientale  il  deterioramento,  in  confronto  alle
          condizioni originarie, provocato: 
              a) alle specie e agli habitat naturali  protetti  dalla
          normativa nazionale e comunitaria  di  cui  alla  legge  11
          febbraio 1992, n. 157,  recante  norme  per  la  protezione
          della  fauna  selvatica,   che   recepisce   le   direttive
          79/409/CEE del Consiglio  del  2  aprile  1979;  85/411/CEE
          della Commissione del 25 luglio  1985  e  91/244/CEE  della
          Commissione del 6 marzo 1991 ed  attua  le  convenzioni  di
          Parigi del 18 ottobre 1950 e  di  Berna  del  19  settembre
          1979, e di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8
          settembre  1997,  n.  357,  recante   regolamento   recante
          attuazione  della   direttiva   92/43/CEE   relativa   alla
          conservazione  degli  habitat  naturali   e   seminaturali,
          nonche' della flora e della fauna selvatiche, nonche'  alle
          aree naturali protette di cui alla legge 6  dicembre  1991,
          n. 394, e successive norme di attuazione; 
              b) alle acque interne, mediante azioni che incidano  in
          modo significativamente  negativo  sullo  stato  ecologico,
          chimico e/o quantitativo oppure  sul  potenziale  ecologico
          delle acque interessate,  quali  definiti  nella  direttiva
          2000/60/CE, ad eccezione  degli  effetti  negativi  cui  si
          applica l'art. 4, paragrafo 7, di tale direttiva; 
              c) alle acque costiere ed a quelle ricomprese nel  mare
          territoriale mediante le azioni suddette, anche  se  svolte
          in acque internazionali; 
              d) al terreno, mediante  qualsiasi  contaminazione  che
          crei un rischio  significativo  di  effetti  nocivi,  anche
          indiretti, sulla salute umana a  seguito  dell'introduzione
          nel  suolo,  sul  suolo  o  nel  sottosuolo  di   sostanze,
          preparati,   organismi   o   microrganismi    nocivi    per
          l'ambiente." 
              "Art. 301 (Attuazione del principio di precauzione) 
              1. In applicazione del principio di precauzione di  cui
          all'art. 174, paragrafo 2, del  Trattato  CE,  in  caso  di
          pericoli, anche solo potenziali, per la salute umana e  per
          l'ambiente, deve  essere  assicurato  un  alto  livello  di
          protezione. 
              2. L'applicazione del  principio  di  cui  al  comma  1
          concerne il rischio che comunque possa essere individuato a
          seguito  di   una   preliminare   valutazione   scientifica
          obiettiva. 
              3. L'operatore interessato, quando  emerga  il  rischio
          suddetto, deve informarne senza  indugio,  indicando  tutti
          gli aspetti  pertinenti  alla  situazione,  il  comune,  la
          provincia, la regione  o  la  provincia  autonoma  nel  cui
          territorio  si  prospetta  l'evento  lesivo,   nonche'   il
          Prefetto  della  provincia  che,  nelle  ventiquattro   ore
          successive,  informa  il  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare. 
              4.  Il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela   del
          territorio e del mare, in  applicazione  del  principio  di
          precauzione, ha facolta' di adottare in  qualsiasi  momento
          misure  di  prevenzione,  ai  sensi  dell'art.   304,   che
          risultino: 
              a) proporzionali rispetto al livello di protezione  che
          s'intende raggiungere; 
              b)  non  discriminatorie  nella  loro  applicazione   e
          coerenti con misure analoghe gia' adottate; 
              c) basate sull'esame dei potenziali vantaggi ed oneri; 
              d) aggiornabili alla luce di nuovi dati scientifici. 
              5.  Il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela   del
          territorio e del mare promuove l'informazione del  pubblico
          quanto agli  effetti  negativi  di  un  prodotto  o  di  un
          processo e, tenuto conto delle risorse finanziarie previste
          a  legislazione  vigente,  puo'  finanziare  programmi   di
          ricerca, disporre il ricorso a  sistemi  di  certificazione
          ambientale  ed  assumere  ogni  altra  iniziativa  volta  a
          ridurre i rischi di danno ambientale." 
              "Art. 302 (Definizioni) 
              1.  Lo  stato  di  conservazione  di  una   specie   e'
          considerato favorevole quando: 
              a) i dati relativi alla sua  popolazione  mostrano  che
          essa si sta mantenendo, a lungo  termine,  come  componente
          vitale dei suoi habitat naturali; 
              b) l'area naturale della specie non  si  sta  riducendo
          ne' si ridurra' verosimilmente in un futuro prevedibile; 
              c) esiste, e verosimilmente continuera' ad esistere, un
          habitat   sufficientemente   ampio   per   mantenerne    la
          popolazione a lungo termine. 
              2. Lo stato di conservazione di un habitat naturale  e'
          considerato favorevole quando: 
              a) la sua area naturale e le  zone  in  essa  racchiuse
          sono stabili o in aumento; 
              b) le strutture e le funzioni specifiche necessarie per
          il  suo   mantenimento   a   lungo   termine   esistono   e
          continueranno  verosimilmente  a  esistere  in  un   futuro
          prevedibile; e 
              c) lo stato di conservazione delle sue  specie  tipiche
          e' favorevole, ai sensi del comma 1. 
              3. Per «acque» si  intendono  tutte  le  acque  cui  si
          applica la parte terza del presente decreto. 
              4. Per «operatore» s'intende qualsiasi persona,  fisica
          o giuridica, pubblica o privata, che esercita  o  controlla
          un'attivita'  professionale  avente  rilevanza   ambientale
          oppure  chi  comunque  eserciti  potere  decisionale  sugli
          aspetti tecnici e finanziari di tale attivita', compresi il
          titolare del  permesso  o  dell'autorizzazione  a  svolgere
          detta attivita'. 
              5. Per «attivita'  professionale»  s'intende  qualsiasi
          azione, mediante la quale si  perseguano  o  meno  fini  di
          lucro,  svolta  nel  corso   di   un'attivita'   economica,
          industriale,  commerciale,  artigianale,  agricola   e   di
          prestazione di servizi, pubblica o privata. 
              6. Per «emissione» s'intende il rilascio nell'ambiente,
          a seguito dell'attivita'  umana,  di  sostanze,  preparati,
          organismi o microrganismi. 
              7. Per «minaccia imminente»  di  danno  si  intende  il
          rischio sufficientemente probabile che stia per verificarsi
          uno specifico danno ambientale. 
              8. Per «misure di prevenzione» si intendono  le  misure
          prese per reagire a un evento, un atto o  un'omissione  che
          ha creato una minaccia imminente di  danno  ambientale,  al
          fine di impedire o minimizzare tale danno. 
              9. Per «ripristino», anche «naturale»,  s'intende:  nel
          caso delle acque, delle specie e degli habitat protetti, il
          ritorno delle risorse naturali o  dei  servizi  danneggiati
          alle condizioni originarie; nel caso di danno  al  terreno,
          l'eliminazione di qualsiasi rischio di effetti  nocivi  per
          la salute umana e per la  integrita'  ambientale.  In  ogni
          caso il ripristino deve consistere  nella  riqualificazione
          del sito e del suo ecosistema, mediante qualsiasi azione  o
          combinazione di azioni, comprese le misure di  attenuazione
          o provvisorie, dirette a riparare, risanare o, qualora  sia
          ritenuto ammissibile dall'autorita' competente,  sostituire
          risorse naturali o servizi naturali danneggiati. 
              10.  Per  «risorse  naturali»  si  intendono  specie  e
          habitat naturali protetti, acqua e terreno. 
              11. Per «servizi» e «servizi delle risorse naturali» si
          intendono le funzioni svolte  da  una  risorsa  naturale  a
          favore di altre risorse naturali e/o del pubblico. 
              12.  Per  «condizioni  originarie»  si   intendono   le
          condizioni, al momento del danno, delle risorse naturali  e
          dei  servizi  che  sarebbero  esistite  se  non  si   fosse
          verificato il danno ambientale, stimate  sulla  base  delle
          migliori informazioni disponibili. 
              13.  Per  «costi»  s'intendono  gli   oneri   economici
          giustificati dalla necessita' di  assicurare  un'attuazione
          corretta ed efficace delle disposizioni di cui  alla  parte
          sesta del presente decreto, compresi i costi  per  valutare
          il danno ambientale  o  una  sua  minaccia  imminente,  per
          progettare gli interventi  alternativi,  per  sostenere  le
          spese  amministrative,  legali  e  di  realizzazione  delle
          opere,  i  costi  di  raccolta  dei  dati  ed  altri  costi
          generali,  nonche'  i   costi   del   controllo   e   della
          sorveglianza." 
              "Art. 303 (Esclusioni) 
              1. La parte sesta del presente decreto: 
              a) non riguarda  il  danno  ambientale  o  la  minaccia
          imminente di tale danno cagionati da: 
              1)  atti  di  conflitto  armato,  sabotaggi,  atti   di
          ostilita', guerra civile, insurrezione; 
              2)  fenomeni   naturali   di   carattere   eccezionale,
          inevitabili e incontrollabili; 
              b) non si applica al  danno  ambientale  o  a  minaccia
          imminente di tale danno provocati da un  incidente  per  il
          quale   la   responsabilita'   o   l'indennizzo   rientrino
          nell'ambito  d'applicazione  di   una   delle   convenzioni
          internazionali elencate nell'allegato 1  alla  parte  sesta
          del presente  decreto  cui  la  Repubblica  italiana  abbia
          aderito; 
              c)  non  pregiudica  il  diritto  del  trasgressore  di
          limitare  la  propria  responsabilita'  conformemente  alla
          legislazione nazionale che da' esecuzione alla  convenzione
          sulla  limitazione  della   responsabilita'   per   crediti
          marittimi (LLMC) del 1976, o alla convenzione di Strasburgo
          sulla limitazione della responsabilita'  nella  navigazione
          interna (CLNI) del 1988; 
              d)  non  si  applica  ai   rischi   nucleari   relativi
          all'ambiente ne' alla  minaccia  imminente  di  tale  danno
          causati da attivita' disciplinate dal  Trattato  istitutivo
          della Comunita' europea dell'energia atomica o  causati  da
          un incidente o un'attivita' per i quali la  responsabilita'
          o l'indennizzo rientrano nel campo di applicazione  di  uno
          degli strumenti  internazionali  elencati  nell'allegato  2
          alla parte sesta del presente decreto; 
              e) non si applica alle attivita' svolte  in  condizioni
          di necessita' ed aventi  come  scopo  esclusivo  la  difesa
          nazionale, la  sicurezza  internazionale  o  la  protezione
          dalle calamita' naturali; 
              f) non si applica al danno causato da un'emissione,  un
          evento o un incidente  verificatisi  prima  della  data  di
          entrata in vigore della parte sesta del presente decreto; ( 
              g) non si applica al danno in relazione al quale  siano
          trascorsi piu' di trent'anni dall'emissione, dall'evento  o
          dall'incidente che l'hanno causato; 
              h) non si applica al danno ambientale o  alla  minaccia
          imminente  di  tale  danno  causati  da   inquinamento   di
          carattere diffuso, se non sia stato possibile accertare  in
          alcun modo un nesso causale tra il danno e  l'attivita'  di
          singoli operatori; 
              i) (abrogata)." 
              "TITOLO II 
              PREVENZIONE E RIPRISTINO AMBIENTALE 
              Art. 304 (Azione di prevenzione) 
              1.  Quando  un  danno  ambientale  non  si  e'   ancora
          verificato,  ma  esiste  una  minaccia  imminente  che   si
          verifichi,   l'operatore    interessato    adotta,    entro
          ventiquattro ore e a proprie spese, le necessarie misure di
          prevenzione e di messa in sicurezza. 
              2. L'operatore deve far precedere gli interventi di cui
          al comma  1  da  apposita  comunicazione  al  comune,  alla
          provincia, alla regione, o alla provincia autonoma nel  cui
          territorio  si  prospetta  l'evento  lesivo,   nonche'   al
          Prefetto  della  provincia  che  nelle   ventiquattro   ore
          successive informa il Ministro dell'ambiente e della tutela
          del territorio e del mare. Tale comunicazione deve avere ad
          oggetto tutti gli aspetti pertinenti della  situazione,  ed
          in   particolare   le   generalita'   dell'operatore,    le
          caratteristiche del sito interessato, le matrici ambientali
          presumibilmente coinvolte e la descrizione degli interventi
          da eseguire. La  comunicazione,  non  appena  pervenuta  al
          comune,    abilita    immediatamente    l'operatore    alla
          realizzazione degli  interventi  di  cui  al  comma  1.  Se
          l'operatore non provvede agli interventi di cui al comma  1
          e alla comunicazione di cui al presente comma,  l'autorita'
          preposta al controllo o comunque il Ministero dell'ambiente
          e della  tutela  del  territorio  e  del  mare  irroga  una
          sanzione amministrativa non  inferiore  a  mille  euro  ne'
          superiore a tremila euro per ogni giorno di ritardo. 
              3.  Il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela   del
          territorio e del mare, in qualsiasi  momento,  ha  facolta'
          di: 
              a) chiedere all'operatore di  fornire  informazioni  su
          qualsiasi minaccia imminente di danno ambientale o su  casi
          sospetti di tale minaccia imminente; 
              b) ordinare all'operatore  di  adottare  le  specifiche
          misure di prevenzione considerate necessarie, precisando le
          metodologie da seguire; 
              c)  adottare  egli  stesso  le  misure  di  prevenzione
          necessarie. 
              4.  Se  l'operatore  non  si  conforma  agli   obblighi
          previsti al comma 1 o al comma 3, lettera b), o se esso non
          puo' essere individuato, o se non e' tenuto a  sostenere  i
          costi a norma della parte sesta del  presente  decreto,  il
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare  ha  facolta'  di  adottare  egli  stesso  le   misure
          necessarie per la prevenzione del danno, approvando la nota
          delle spese, con diritto di rivalsa esercitabile verso  chi
          abbia causato o concorso a  causare  le  spese  stesse,  se
          venga  individuato  entro  il  termine   di   cinque   anni
          dall'effettuato pagamento." 
              "Art. 305 (Ripristino ambientale) 
              1.  Quando  si  e'  verificato  un  danno   ambientale,
          l'operatore deve comunicare senza indugio tutti gli aspetti
          pertinenti della situazione alle autorita' di cui  all'art.
          304, con gli effetti ivi previsti, e,  se  del  caso,  alle
          altre   autorita'   dello   Stato   competenti,    comunque
          interessate. L'operatore ha inoltre l'obbligo  di  adottare
          immediatamente: 
              a) tutte le  iniziative  praticabili  per  controllare,
          circoscrivere, eliminare  o  gestire  in  altro  modo,  con
          effetto immediato, qualsiasi fattore di danno,  allo  scopo
          di prevenire o limitare ulteriori pregiudizi ambientali  ed
          effetti  nocivi   per   la   salute   umana   o   ulteriori
          deterioramenti  ai  servizi,   anche   sulla   base   delle
          specifiche istruzioni formulate dalle autorita'  competenti
          relativamente alle  misure  di  prevenzione  necessarie  da
          adottare; 
              b) le necessarie misure di ripristino di  cui  all'art.
          306. 
              2.  Il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela   del
          territorio e del mare, in qualsiasi  momento,  ha  facolta'
          di: 
              a) chiedere all'operatore di  fornire  informazioni  su
          qualsiasi danno verificatosi e sulle misure da lui adottate
          immediatamente ai sensi del comma 1; 
              b) adottare,  o  ordinare  all'operatore  di  adottare,
          tutte   le   iniziative    opportune    per    controllare,
          circoscrivere, eliminare  o  gestire  in  altro  modo,  con
          effetto immediato, qualsiasi fattore di danno,  allo  scopo
          di prevenire o limitare ulteriori pregiudizi  ambientali  e
          effetti  nocivi   per   la   salute   umana   o   ulteriori
          deterioramenti ai servizi; 
              c) ordinare all'operatore  di  prendere  le  misure  di
          ripristino necessarie; 
              d) adottare egli stesso le suddette misure. 
              3. Se l'operatore non adempie agli obblighi previsti al
          comma 1 o al comma 2, lettere b) o c), o se esso  non  puo'
          essere individuato o se non e' tenuto a sostenere i costi a
          norma della parte sesta del presente decreto,  il  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  ha
          facolta' di adottare egli stesso tali misure, approvando la
          nota delle spese, con diritto di rivalsa esercitabile verso
          chi abbia causato o comunque concorso a  causare  le  spese
          stesse, se venga individuato entro  il  termine  di  cinque
          anni dall'effettuato pagamento." 
              "Art.  306  (Determinazione   delle   misure   per   il
          ripristino ambientale) 
              1. Gli operatori individuano le possibili misure per il
          ripristino ambientale che risultino conformi all'allegato 3
          alla parte sesta del presente decreto e le  presentano  per
          l'approvazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del
          territorio e del mare senza indugio e  comunque  non  oltre
          trenta giorni dall'evento dannoso, a meno  che  questi  non
          abbia gia' adottato misure urgenti, a norma art. 305, commi
          2 e 3. 
              2.  Il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela   del
          territorio e del mare decide  quali  misure  di  ripristino
          attuare,  in  modo  da   garantire,   ove   possibile,   il
          conseguimento del completo ripristino ambientale, e  valuta
          l'opportunita' di addivenire ad un accordo con  l'operatore
          interessato nel rispetto della procedura di cui all'art. 11
          della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
              3. Se si e' verificata una pluralita' di casi di  danno
          ambientale e l'autorita' competente  non  e'  in  grado  di
          assicurare l'adozione simultanea delle misure di ripristino
          necessarie, essa puo' decidere quale danno ambientale debba
          essere riparato a  titolo  prioritario.  Ai  fini  di  tale
          decisione, l'autorita' competente tiene conto, fra l'altro,
          della natura, entita' e gravita' dei diversi casi di  danno
          ambientale in questione, nonche' della possibilita'  di  un
          ripristino naturale. 
              4.  Nelle  attivita'  di  ripristino  ambientale   sono
          prioritariamente presi in considerazione i  rischi  per  la
          salute umana. 
              5.  Il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela   del
          territorio e  del  mare  invita  i  soggetti  di  cui  agli
          articoli 12 e  7,  comma  4,  della  direttiva  2004/35/CE,
          nonche' i soggetti  sugli  immobili  dei  quali  si  devono
          effettuare le misure di ripristino  a  presentare  le  loro
          osservazioni nel termine di dieci giorni  e  le  prende  in
          considerazione in sede di ordinanza. Nei casi di  motivata,
          estrema    urgenza    l'invito    puo'    essere    incluso
          nell'ordinanza, che in tal caso potra' subire le  opportune
          riforme o essere revocata tenendo  conto  dello  stato  dei
          lavori in corso." 
              "Art. 307 (Notificazione delle misure preventive  e  di
          ripristino) 
              1. Le decisioni che impongono misure di precauzione, di
          prevenzione o di ripristino, adottate ai sensi della  parte
          sesta del presente decreto, sono adeguatamente  motivate  e
          comunicate  senza  indugio  all'operatore  interessato  con
          indicazione dei mezzi di  ricorso  di  cui  dispone  e  dei
          termini relativi." 
              "Art. 308 (Costi dell'attivita'  di  prevenzione  e  di
          ripristino) 
              1.  L'operatore  sostiene  i  costi  delle   iniziative
          statali di prevenzione e di ripristino ambientale  adottate
          secondo  le  disposizioni  di  cui  alla  parte  sesta  del
          presente decreto. 
              2.  Fatti  salvi  i  commi  4,  5  e  6,  il   Ministro
          dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare
          recupera, anche attraverso garanzie  reali  o  fideiussioni
          bancarie a prima richiesta e con esclusione  del  beneficio
          della preventiva escussione, dall'operatore che ha  causato
          il danno o l'imminente minaccia, le spese  sostenute  dallo
          Stato in relazione alle azioni di precauzione,  prevenzione
          e  ripristino  adottate  a  norma  della  parte  sesta  del
          presente decreto. 
              3.  Il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela   del
          territorio e  del  mare  determina  di  non  recuperare  la
          totalita'  dei  costi  qualora  la  spesa  necessaria   sia
          maggiore dell'importo recuperabile  o  qualora  l'operatore
          non possa essere individuato. 
              4. Non sono  a  carico  dell'operatore  i  costi  delle
          azioni di precauzione, prevenzione  e  ripristino  adottate
          conformemente alle disposizioni di cui alla parte sesta del
          presente  decreto  se  egli  puo'  provare  che  il   danno
          ambientale o la minaccia imminente di tale danno: 
              a) e' stato causato da un  terzo  e  si  e'  verificato
          nonostante l'esistenza di misure di sicurezza astrattamente
          idonee; 
              b)  e'  conseguenza  dell'osservanza  di  un  ordine  o
          istruzione obbligatori impartiti da una autorita' pubblica,
          diversi da quelli impartiti a seguito di un'emissione o  di
          un incidente  imputabili  all'operatore;  in  tal  caso  il
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare   adotta   le   misure   necessarie   per   consentire
          all'operatore il recupero dei costi sostenuti. 
              5. L'operatore non e' tenuto a sostenere i costi  delle
          azioni di cui al  comma  5  intraprese  conformemente  alle
          disposizioni di cui alla parte sesta del  presente  decreto
          qualora  dimostri  che   non   gli   e'   attribuibile   un
          comportamento  doloso  o   colposo   e   che   l'intervento
          preventivo a tutela dell'ambiente e' stato causato da: 
              a) un'emissione o un evento espressamente consentiti da
          un'autorizzazione  conferita   ai   sensi   delle   vigenti
          disposizioni legislative e regolamentari recanti attuazione
          delle misure legislative adottate dalla  Comunita'  europea
          di cui  all'allegato  5  della  parte  sesta  del  presente
          decreto, applicabili alla data dell'emissione o dell'evento
          e in piena conformita' alle condizioni ivi previste; 
              b) un'emissione o un'attivita' o qualsiasi  altro  modo
          di utilizzazione di un prodotto nel corso  di  un'attivita'
          che  l'operatore  dimostri  non  essere  stati  considerati
          probabile causa di danno ambientale secondo lo stato  delle
          conoscenze scientifiche e tecniche al momento del  rilascio
          dell'emissione o dell'esecuzione dell'attivita'. 
              6. Le misure  adottate  dal  Ministro  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare in attuazione  delle
          disposizioni di cui alla parte sesta del  presente  decreto
          lasciano  impregiudicata  la  responsabilita'  e  l'obbligo
          risarcitorio del trasgressore interessato." 
              "Art. 309 (Richiesta di intervento statale) 
              1. Le regioni, le province autonome e gli enti  locali,
          anche associati, nonche' le persone  fisiche  o  giuridiche
          che  sono  o  che  potrebbero  essere  colpite  dal   danno
          ambientale o  che  vantino  un  interesse  legittimante  la
          partecipazione al procedimento relativo all'adozione  delle
          misure di  precauzione,  di  prevenzione  o  di  ripristino
          previste dalla parte sesta  del  presente  decreto  possono
          presentare al Ministro dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare, depositandole presso le Prefetture -
          Uffici territoriali del Governo,  denunce  e  osservazioni,
          corredate  da  documenti   ed   informazioni,   concernenti
          qualsiasi caso di danno ambientale o di minaccia  imminente
          di danno  ambientale  e  chiedere  l'intervento  statale  a
          tutela dell'ambiente a norma della parte sesta del presente
          decreto. 
              2. Le organizzazioni non governative che promuovono  la
          protezione dell'ambiente, di cui all'art. 13 della legge  8
          luglio   1986,   n.   349,   sono   riconosciute   titolari
          dell'interesse di cui al comma 1. 
              3.  Il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela   del
          territorio e del mare valuta le richieste di  intervento  e
          le osservazioni ad esse allegate afferenti casi di danno  o
          di minaccia di danno ambientale e informa senza dilazione i
          soggetti richiedenti dei provvedimenti assunti al riguardo. 
              4. In caso di minaccia imminente di danno, il  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          nell'urgenza estrema, provvede sul danno  denunciato  anche
          prima d'aver risposto ai richiedenti ai sensi del comma 3." 
              "Art. 310 (Ricorsi) 
              1. I soggetti  di  cui  all'art.  309,  comma  1,  sono
          legittimati ad agire,  secondo  i  principi  generali,  per
          l'annullamento degli atti e dei provvedimenti  adottati  in
          violazione delle disposizioni di cui alla parte  sesta  del
          presente decreto nonche' avverso il silenzio  inadempimento
          del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  e
          del mare e per il risarcimento del danno subito a causa del
          ritardo nell'attivazione, da parte del  medesimo  Ministro,
          delle  misure  di  precauzione,   di   prevenzione   o   di
          contenimento del danno ambientale. 
              2. Nell'ipotesi di  cui  al  comma  1,  il  ricorso  al
          giudice  amministrativo  puo'  essere  preceduto   da   una
          opposizione depositata presso il Ministero dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare o inviata presso  la
          sua sede a  mezzo  di  posta  raccomandata  con  avviso  di
          ricevimento  entro  trenta  giorni   dalla   notificazione,
          comunicazione o piena  conoscenza  dell'atto.  In  caso  di
          inerzia  del  Ministro,  analoga  opposizione  puo'  essere
          proposta  entro  il  suddetto  termine   decorrente   dalla
          scadenza del trentesimo  giorno  successivo  all'effettuato
          deposito dell'opposizione presso il Ministero dell'ambiente
          e della tutela del territorio e del mare. 
              3. Se sia stata presentata l'opposizione e  non  ancora
          il  ricorso  al  giudice  amministrativo,  quest'ultimo  e'
          proponibile entro il termine di sessanta giorni  decorrenti
          dal ricevimento della decisione di rigetto dell'opposizione
          oppure   dal   trentunesimo    giorno    successivo    alla
          presentazione dell'opposizione se il Ministro  non  si  sia
          pronunciato. 
              4.  Resta  ferma  la   facolta'   dell'interessato   di
          ricorrere  in  via  straordinaria   al   Presidente   della
          Repubblica  nel  termine   di   centoventi   giorni   dalla
          notificazione, comunicazione o piena conoscenza dell'atto o
          provvedimento che si ritenga illegittimo e lesivo." 
              TITOLO III 
              RISARCIMENTO DEL DANNO AMBIENTALE 
              "Art. 311 (Azione risarcitoria in forma specifica) 
              1.  Il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela   del
          territorio e del mare agisce,  anche  esercitando  l'azione
          civile in  sede  penale,  per  il  risarcimento  del  danno
          ambientale  in  forma  specifica  e,  se  necessario,   per
          equivalente patrimoniale, oppure  procede  ai  sensi  delle
          disposizioni di cui alla parte sesta del presente decreto. 
              2. Quando si verifica  un  danno  ambientale  cagionato
          dagli   operatori   le   cui   attivita'   sono    elencate
          nell'allegato 5 alla presente parte sesta, gli stessi  sono
          obbligati all'adozione delle misure di riparazione  di  cui
          all'allegato 3 alla medesima parte sesta secondo i  criteri
          ivi previsti, da effettuare entro il termine congruo di cui
          all'art. 314, comma 2, del presente  decreto.  Ai  medesimi
          obblighi  e'  tenuto  chiunque  altro  cagioni   un   danno
          ambientale con dolo o colpa. Solo quando  l'adozione  delle
          misure di riparazione anzidette risulti in tutto o in parte
          omessa, o comunque realizzata in modo incompleto o difforme
          dai   termini   e   modalita'   prescritti,   il   Ministro
          dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare
          determina i costi delle attivita' necessarie a  conseguirne
          la completa e corretta attuazione e  agisce  nei  confronti
          del soggetto obbligato  per  ottenere  il  pagamento  delle
          somme corrispondenti. 
              3.  Il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela   del
          territorio e del mare provvede in applicazione dei  criteri
          enunciati negli allegati 3 e 4 della presente  parte  sesta
          alla determinazione delle misure di riparazione da adottare
          e provvede con le procedure di cui al presente  titolo  III
          all'accertamento delle  responsabilita'  risarcitorie.  Con
          decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare, sentito il Ministro  dello  sviluppo
          economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data  di
          entrata in vigore della  presente  disposizione,  ai  sensi
          dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
          sono definiti, in conformita' a quanto previsto  dal  punto
          1.2.3 dell'allegato 3 alla presente parte sesta  i  criteri
          ed  i  metodi,  anche   di   valutazione   monetaria,   per
          determinare  la  portata  delle   misure   di   riparazione
          complementare e compensativa. Tali criteri e metodi trovano
          applicazione anche ai giudizi pendenti non ancora  definiti
          con sentenza passata in giudicato alla data di  entrata  in
          vigore del decreto di cui al periodo precedente.  Nei  casi
          di concorso nello stesso evento di danno, ciascuno risponde
          nei limiti  della  propria  responsabilita'  personale.  Il
          relativo debito si trasmette,  secondo  le  leggi  vigenti,
          agli eredi, nei limiti del loro effettivo arricchimento." 
              "Art. 312 (Istruttoria per l'emanazione  dell'ordinanza
          ministeriale) 
              1.  L'istruttoria   per   l'emanazione   dell'ordinanza
          ministeriale di cui all'art. 313 si svolge ai  sensi  della
          legge 7 agosto 1990, n. 241. 
              2.  Il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela   del
          territorio e del mare, per l'accertamento  dei  fatti,  per
          l'individuazione dei trasgressori, per  l'attuazione  delle
          misure a tutela dell'ambiente e  per  il  risarcimento  dei
          danni, puo' delegare il Prefetto competente per  territorio
          ed avvalersi, anche mediante  apposite  convenzioni,  della
          collaborazione delle Avvocature distrettuali  dello  Stato,
          del Corpo forestale dello Stato, dell'Arma dei carabinieri,
          della Polizia di Stato,  della  Guardia  di  finanza  e  di
          qualsiasi altro  soggetto  pubblico  dotato  di  competenza
          adeguata. 
              3.  Il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela   del
          territorio e del mare, per l'accertamento delle  cause  del
          danno e  per  la  sua  quantificazione,  da  effettuare  in
          applicazione delle disposizioni contenute negli Allegati  3
          e 4 alla parte sesta del presente decreto,  puo'  disporre,
          nel  rispetto  del  principio   del   contraddittorio   con
          l'operatore interessato, apposita consulenza tecnica svolta
          dagli uffici ministeriali, da quelli  di  cui  al  comma  2
          oppure, tenuto conto delle risorse finanziarie  previste  a
          legislazione vigente, da liberi professionisti. 
              4.  Il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela   del
          territorio e del mare, al fine di  procedere  ad  ispezioni
          documentali,   verificazioni   e    ricerche    anche    in
          apparecchiature informatiche e ad  ogni  altra  rilevazione
          ritenuta utile per l'accertamento del fatto dannoso  e  per
          l'individuazione dei trasgressori, puo' disporre  l'accesso
          di  propri  incaricati  nel  sito  interessato  dal   fatto
          dannoso.  Gli  incaricati  che  eseguono  l'accesso  devono
          essere muniti di apposita autorizzazione che ne  indica  lo
          scopo, rilasciata dal capo dell'ufficio da  cui  dipendono.
          Per l'accesso a locali che siano adibiti  ad  abitazione  o
          all'esercizio di attivita' professionali e' necessario  che
          l'Amministrazione    si     munisca     dell'autorizzazione
          dell'autorita'  giudiziaria  competente.  In   ogni   caso,
          dell'accesso nei luoghi di cui  al  presente  comma  dovra'
          essere  informato  il  titolare  dell'attivita'  o  un  suo
          delegato, che ha il diritto di essere presente,  anche  con
          l'assistenza di un difensore di fiducia, e di chiedere  che
          le sue dichiarazioni siano verbalizzate. 
              5. In caso di gravi indizi che  facciano  ritenere  che
          libri, registri, documenti, scritture ed  altre  prove  del
          fatto dannoso  si  trovino  in  locali  diversi  da  quelli
          indicati nel comma 4, il  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela  del   territorio   e   del   mare   puo'   chiedere
          l'autorizzazione  per  la  perquisizione  di  tali   locali
          all'autorita' giudiziaria competente. 
              6.  E'  in  ogni   caso   necessaria   l'autorizzazione
          dell'autorita'  giudiziaria   competente   per   procedere,
          durante l'accesso, a perquisizioni personali e all'apertura
          coattiva di pieghi sigillati,  borse,  casseforti,  mobili,
          ripostigli e simili  e  per  l'esame  dei  documenti  e  la
          richiesta di  notizie  relativamente  ai  quali  sia  stato
          eccepito il segreto professionale. 
              7. Di ogni accesso deve essere redatto processo verbale
          da cui risultino le ispezioni e le rilevazioni eseguite, le
          richieste fatte all'interessato o a chi lo rappresenta e le
          risposte ricevute, nonche' le sue dichiarazioni. Il verbale
          deve essere  sottoscritto  dall'interessato  o  da  chi  lo
          rappresenta oppure deve indicare il  motivo  della  mancata
          sottoscrizione. L'interessato ha diritto di averne copia. 
              8.  I  documenti  e   le   scritture   possono   essere
          sequestrati soltanto se  non  sia  possibile  riprodurne  o
          farne  constare  agevolmente  il  contenuto  rilevante  nel
          verbale, nonche' in caso di  mancata  sottoscrizione  o  di
          contestazione  del  contenuto  del  verbale;  tuttavia  gli
          agenti possono sempre acquisire dati con  strumenti  propri
          da  sistemi  meccanografici,  telematici,   elettronici   e
          simili." 
              "Art. 313 (Ordinanza) 
              1. Qualora all'esito dell'istruttoria di  cui  all'art.
          312 sia stato accertato un fatto che  abbia  causato  danno
          ambientale  ed  il  responsabile  non  abbia  attivato   le
          procedure di ripristino ai sensi del titolo V  della  parte
          quarta del presente decreto oppure ai sensi degli  articoli
          304 e seguenti, il Ministro dell'ambiente  e  della  tutela
          del territorio e del  mare,  con  ordinanza  immediatamente
          esecutiva, ingiunge a  coloro  che,  in  base  al  suddetto
          accertamento, siano risultati  responsabili  del  fatto  il
          ripristino ambientale a titolo  di  risarcimento  in  forma
          specifica entro un termine fissato. 
              2. Qualora il responsabile del fatto che  ha  provocato
          danno ambientale non  provveda  in  tutto  o  in  parte  al
          ripristino  nel  termine  ingiunto,  o  all'adozione  delle
          misure di riparazione nei termini e  modalita'  prescritti,
          il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
          del mare determina i costi  delle  attivita'  necessarie  a
          conseguire la completa attuazione  delle  misure  anzidette
          secondo i criteri definiti con il decreto di cui al comma 3
          dell'art. 311 e, al fine di  procedere  alla  realizzazione
          delle stesse, con ordinanza ingiunge il pagamento, entro il
          termine di sessanta  giorni  dalla  notifica,  delle  somme
          corrispondenti. 
              3. Con riguardo al  risarcimento  del  danno  in  forma
          specifica,  l'ordinanza  e'  emessa   nei   confronti   del
          responsabile del fatto  dannoso  nonche',  in  solido,  del
          soggetto nel cui effettivo interesse il comportamento fonte
          del danno e' stato tenuto o  che  ne  abbia  obiettivamente
          tratto  vantaggio  sottraendosi,   secondo   l'accertamento
          istruttorio intervenuto, all'onere economico necessario per
          apprestare, in via preventiva, le opere,  le  attrezzature,
          le  cautele  e  tenere  i   comportamenti   previsti   come
          obbligatori dalle norme applicabili. 
              4. L'ordinanza e' adottata nel  termine  perentorio  di
          centottanta  giorni  decorrenti  dalla   comunicazione   ai
          soggetti di cui al comma 3 dell'avvio  dell'istruttoria,  e
          comunque entro il termine di decadenza di  due  anni  dalla
          notizia del fatto, salvo quando sia in corso il  ripristino
          ambientale a cura e spese del trasgressore. In tal  caso  i
          medesimi termini decorrono dalla sospensione ingiustificata
          dei lavori di ripristino oppure dalla loro  conclusione  in
          caso di incompleta riparazione del danno. Alle attestazioni
          concernenti  la  sospensione   dei   lavori   e   la   loro
          incompletezza provvede il Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e  del  mare  con  apposito  atto  di
          accertamento. 
              5. Nei termini previsti dai commi 1 e 3 dell'art.  2947
          del codice civile, il Ministro dell'ambiente e della tutela
          del  territorio  e  del  mare   puo'   adottare   ulteriori
          provvedimenti nei confronti di trasgressori successivamente
          individuati. ( 
              6. Nel caso di danno provocato da  soggetti  sottoposti
          alla giurisdizione  della  Corte  dei  conti,  il  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          anziche'  ingiungere  il  pagamento  del  risarcimento  per
          equivalente patrimoniale,  invia  rapporto  all'Ufficio  di
          Procura regionale presso la Sezione  giurisdizionale  della
          Corte dei conti competente per territorio. 
              7. Nel caso di intervenuto risarcimento del danno, sono
          esclusi, a  seguito  di  azione  concorrente  da  parte  di
          autorita' diversa dal Ministro dell'ambiente e della tutela
          territorio  e  del  mare,  nuovi   interventi   comportanti
          aggravio di costi per  l'operatore  interessato.  Resta  in
          ogni caso fermo il diritto  dei  soggetti  danneggiati  dal
          fatto produttivo di danno ambientale, nella loro  salute  o
          nei beni di loro  proprieta',  di  agire  in  giudizio  nei
          confronti del responsabile a tutela  dei  diritti  e  degli
          interessi lesi." 
              "Art. 314 (Contenuto dell'ordinanza) 
              1. L'ordinanza  contiene  l'indicazione  specifica  del
          fatto, commissivo o  omissivo,  contestato,  nonche'  degli
          elementi di fatto ritenuti rilevanti per l'individuazione e
          la quantificazione del danno e delle  fonti  di  prova  per
          l'identificazione dei trasgressori. 
              2. L'ordinanza fissa un termine, anche  concordato  con
          il trasgressore in applicazione dell'art. 11 della legge  7
          agosto 1990, n. 241, per  il  ripristino  dello  stato  dei
          luoghi a sue spese, comunque non inferiore a due mesi e non
          superiore a due anni, salvo ulteriore proroga  da  definire
          in considerazione dell'entita' dei lavori necessari. 
              3. La quantificazione del  danno  deve  comprendere  il
          pregiudizio  arrecato  alla   situazione   ambientale   con
          particolare riferimento al  costo  necessario  per  il  suo
          ripristino. 
              4. In caso di sentenza di condanna in sede penale o  di
          emanazione del provvedimento di cui all'art. 444 del codice
          di procedura penale, la  cancelleria  del  giudice  che  ha
          emanato la sentenza  o  il  provvedimento  trasmette  copia
          degli stessi al Ministero dell'ambiente e della tutela  del
          territorio e  del  mare  entro  cinque  giorni  dalla  loro
          pubblicazione. 
              5. Le regioni, le province autonome e  gli  altri  enti
          territoriali,  al   fine   del   risarcimento   del   danno
          ambientale, comunicano al Ministero dell'ambiente  e  della
          tutela   del   territorio   e   del   mare   le    sanzioni
          amministrative,   entro    dieci    giorni    dall'avvenuta
          irrogazione. 
              6. Le ordinanze ministeriali di cui agli articoli  304,
          comma 3, e 313 indicano i mezzi di ricorso  ed  i  relativi
          termini." 
              "Art.   315   (Effetti    dell'ordinanza    sull'azione
          giudiziaria) 
              1.  Il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela   del
          territorio e del mare che abbia adottato l'ordinanza di cui
          all'art.  313  non  puo'   ne'   proporre   ne'   procedere
          ulteriormente nel giudizio per il  risarcimento  del  danno
          ambientale,  salva  la  possibilita'   dell'intervento   in
          qualita' di persona offesa dal reato nel giudizio penale." 
              "Art. 316 (Ricorso avverso l'ordinanza) 
              1. Il trasgressore,  entro  il  termine  perentorio  di
          sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza  di  cui
          all'art. 313, puo' ricorrere  al  Tribunale  amministrativo
          regionale competente in relazione al luogo nel quale si  e'
          prodotto il danno ambientale. 
              2.  Il  trasgressore  puo'   far   precedere   l'azione
          giurisdizionale dal ricorso in opposizione di cui  all'art.
          310, commi 2 e 3. 
              3. Il trasgressore puo' proporre  altresi'  ricorso  al
          Presidente  della  Repubblica  nel  termine  di  centoventi
          giorni  dalla  ricevuta   notificazione   o   comunicazione
          dell'ordinanza o dalla sua piena conoscenza." 
              "Art.  317  (Riscossione  dei  crediti   e   fondo   di
          rotazione) 
              1. Per la riscossione delle somme  costituenti  credito
          dello Stato ai sensi delle disposizioni di cui  alla  parte
          sesta del presente decreto, nell'ammontare determinato  dal
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare o dal giudice, si applicano le norme di cui al decreto
          legislativo 13 aprile 1999, n. 112. 
              2.  Nell'ordinanza  o  nella   sentenza   puo'   essere
          disposto, su richiesta dell'interessato  che  si  trovi  in
          condizioni economiche disagiate,  che  gli  importi  dovuti
          vengano pagati in rate mensili non superiori al  numero  di
          venti; ciascuna rata non puo' essere inferiore comunque  ad
          euro cinquemila. 
              3. In  ogni  momento  il  debito  puo'  essere  estinto
          mediante un unico pagamento. 
              4. Il mancato adempimento anche di una sola  rata  alla
          sua scadenza comporta l'obbligo di  pagamento  del  residuo
          ammontare in unica soluzione. 
              5. Le somme derivanti dalla riscossione dei crediti  in
          favore dello Stato per il risarcimento del danno ambientale
          disciplinato  dalla  presente  parte  sesta,  ivi  comprese
          quelle derivanti dall'escussione di fidejussioni  a  favore
          dello Stato, assunte a garanzia del risarcimento  medesimo,
          sono versate  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per
          essere integralmente riassegnate con decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze  ad  un  pertinente  capitolo
          dello stato di previsione  del  Ministero  dell'ambiente  e
          della  tutela  del  territorio  e  del  mare,  per   essere
          destinate alla realizzazione delle misure di prevenzione  e
          riparazione in conformita' alle previsioni della  direttiva
          2004/35/CE ed agli obblighi da essa derivanti. 
              6. (abrogato)." 
              "Art. 318 (Norme transitorie e finali) 
              1. Nelle more dell'adozione del decreto di cui all'art.
          317,  comma  6,  continua  ad  applicarsi  il  decreto  del
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare 14 ottobre 2003. 
              2. Sono abrogati: 
              a) l'art. 18 della legge 8  luglio  1986,  n.  349,  ad
          eccezione del comma 5; 
              b) l'art. 9, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto
          2000, n. 267; 
              c) l'art. 1, commi 439, 440, 441, 442 e 443 della legge
          23 dicembre 2005, n. 266. 
              3.  In  attuazione   dell'art.   14   della   direttiva
          2004/35/CE, con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, adottato su proposta del Ministro dell'ambiente e
          della tutela del territorio e del mare di  concerto  con  i
          Ministri dell'economia e delle finanze  e  delle  attivita'
          produttive, sono adottate  misure  per  la  definizione  di
          idonee forme di garanzia e per lo sviluppo dell'offerta dei
          relativi strumenti, in modo da  consentirne  l'utilizzo  da
          parte degli operatori interessati ai fini dell'assolvimento
          delle responsabilita' ad essi  incombenti  ai  sensi  della
          parte sesta del presente decreto. 
              4.  Quando  un  danno  ambientale   riguarda   o   puo'
          riguardare  una  pluralita'  di  Stati  membri  dell'Unione
          europea, il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio  e  del  mare  coopera,  anche   attraverso   un
          appropriato scambio di informazioni, per assicurare che sia
          posta in essere un'azione di prevenzione e, se  necessario,
          di riparazione di tale danno ambientale. In  tale  ipotesi,
          quando il danno ambientale ha avuto origine nel  territorio
          italiano, il Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del  mare  fornisce  informazioni  sufficienti
          agli Stati membri potenzialmente esposti ai  suoi  effetti.
          Se il Ministro individua entro  i  confini  del  territorio
          nazionale un danno la cui causa si e' invece verificata  al
          di fuori di tali confini, esso ne  informa  la  Commissione
          europea e qualsiasi  altro  Stato  membro  interessato;  il
          Ministro  puo'  raccomandare  l'adozione   di   misure   di
          prevenzione o di riparazione e puo' cercare, ai sensi della
          parte sesta del presente decreto,  di  recuperare  i  costi
          sostenuti  in  relazione  all'adozione  delle   misure   di
          prevenzione o riparazione. 
              Il presente decreto, munito del  sigillo  dello  Stato,
          sara'  inserito  nella  Raccolta   ufficiale   degli   atti
          normativi della Repubblica italiana.  E'  fatto  obbligo  a
          chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare." 
              Il  decreto  legislativo  6  novembre  2007,   n.   202
          (Attuazione    della    direttiva    2005/35/CE    relativa
          all'inquinamento  provocato  dalle   navi   e   conseguenti
          sanzioni) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 novembre
          2007, n. 261, S.O.. 
              Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione
          dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123,  in  materia
          di tutela della salute e  della  sicurezza  nei  luoghi  di
          lavoro) e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  30  aprile
          2008, n. 101, S.O. 
              Il  decreto  legislativo  30  maggio   2008,   n.   117
          (Attuazione  della  direttiva  2006/21/CE   relativa   alla
          gestione dei  rifiuti  delle  industrie  estrattive  e  che
          modifica  la  direttiva  2004/35/CE)  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 7 luglio 2008, n. 157 
              La legge 23 luglio 2009, n.  99  (Disposizioni  per  lo
          sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese,  nonche'
          in  materia  di  energia)  e'  pubblicata  nella   Gazzetta
          Ufficiale 31 luglio 2009, n. 176, S.O. 
              Il testo degli articoli  92,  115  e  135  del  decreto
          legislativo 15 marzo 2010, n. 66  (Codice  dell'ordinamento
          militare), pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  8  maggio
          2010, n. 106, S.O., cosi' recita: 
              "Art. 92 (Compiti ulteriori delle Forze armate) 
              1. Le Forze  armate,  oltre  ai  compiti  istituzionali
          propri e fermo  restando  l'intervento  prestato  anche  ai
          sensi dell' art. 11 della legge 24 febbraio 1992,  n.  225,
          in occasione di calamita' naturali  di  cui  alla  predetta
          legge  e  in  altri  casi  di  straordinaria  necessita'  e
          urgenza, forniscono a richiesta e  compatibilmente  con  le
          capacita' tecniche del personale e dei mezzi in  dotazione,
          il proprio contributo nei campi della pubblica  utilita'  e
          della tutela ambientale. 
              2. Il contributo di cui al comma 1 e'  fornito  per  le
          seguenti attivita': 
              a) consulenza ad amministrazioni ed  enti  in  tema  di
          pianificazione  e  intervento   delle   Forze   armate   in
          situazioni di emergenza nazionale; 
              b) contributo di personale e mezzi alle amministrazioni
          istituzionalmente preposte  alla  salvaguardia  della  vita
          umana in terra e in mare; 
              c) ripristino della viabilita' principale e secondaria; 
              d) pianificazione, svolgimento di corsi e di  attivita'
          addestrative in tema di cooperazione civile-militare; 
              e) trasporti con mezzi militari; 
              f) campagna antincendi boschivi e interventi antincendi
          anche al di fuori di detta campagna, e anche attraverso  la
          disponibilita', in dipendenza delle  proprie  esigenze,  di
          risorse, mezzi e personale delle Forze armate, in  caso  di
          riconosciuta  e  urgente  necessita',  su  richiesta  delle
          regioni interessate, giusta quanto previsto dall'  art.  7,
          comma 3, lettera c), legge 21 novembre  2000,  n.  353,  in
          materia di incendi boschivi; 
              g) emissioni di dati meteorologici; 
              h)   emissioni   bollettini   periodici   relativi    a
          rischio-valanghe; 
              i)  rilevamento  nucleare,  biologico  e   chimico   ed
          effettuazione dei relativi interventi di bonifica; 
              l)    svolgimento    di    operazioni    a    contrasto
          dell'inquinamento marino da idrocarburi e da altri agenti; 
              m) rilevamento idrooceanografico e aereofotogrammetrico
          di zone di interesse e  produzione  del  relativo  supporto
          cartografico, nonche' scambio di informazioni, elaborati  e
          dati di natura geotopografica e geodetica; 
              n) intervento in emergenze idriche nelle  isole  minori
          delle regioni a statuto ordinario; 
              o)    interventi    in    camera     iperbarica     per
          barotraumatizzati e ossigenoterapia; 
              p)  interventi  sull'ambiente  marino  a  tutela  della
          fauna,  della  flora  e  del  monitoraggio   delle   acque,
          attivita'  di  ricerca  ambientale  marina  e  scambio   di
          informazioni e dati in materia di climatologia; 
              q) demolizione di  opere  abusive  e  ripristino  dello
          stato dei luoghi, secondo quanto previsto dagli articoli 41
          del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,
          n. 380, e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30
          maggio 2002, n. 115. 
              3. Con decreto del Ministro della difesa,  di  concerto
          con il Ministro dell'ambiente, della tutela del  territorio
          e del mare e del Dipartimento  nazionale  della  protezione
          civile, sentiti i Ministri interessati, sono determinate le
          modalita' per il perseguimento delle finalita'  di  cui  al
          comma 1. 
              4.  Le  Forze   armate,   nell'ambito   delle   proprie
          attribuzioni, svolgono i compiti ulteriori  previsti  dalla
          legge e, in particolare, quelli di cui  all'  art.  15  del
          regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e dall' art. 12  della
          legge 3 agosto 2007, n. 124." 
              "Art. 115 (Vigilanza in mare) 
              1. La Marina militare espleta: 
              a) il servizio di vigilanza,  ai  sensi  all'  art.  2,
          lettera c), legge 31 dicembre 1982, n. 979, che in caso  di
          necessita' puo' integrare quello di vigilanza e di soccorso
          in mare svolto dal Corpo delle  capitanerie  di  porto.  Il
          servizio e' svolto in base alle direttive emanate  d'intesa
          fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  e  il
          Ministro  della  difesa,  sentite,  se  occorre,  le  altre
          amministrazioni interessate. La  Marina  militare  provvede
          all'equipaggiamento e alla condotta dei mezzi; 
              b)   la   sorveglianza   per   la   prevenzione   degli
          inquinamenti delle acque  marine  da  idrocarburi  e  dalle
          altre sostanze nocive nell'ambiente marino e l'accertamento
          delle  infrazioni  alle  relative  norme,  ai  sensi  degli
          articoli 23, legge 31 dicembre 1982, n. 979, e 12,  decreto
          legislativo 6 novembre 2007, n. 202. 
              2. Le  spese  di  gestione  e  manutenzione  dei  mezzi
          destinati al servizio di  vigilanza  di  cui  al  comma  1,
          lettera a), conseguenti alla realizzazione del programma di
          costruzione e acquisto dei mezzi di cui all'art.  6,  legge
          31 dicembre 1982, n. 979, sono a carico del Ministero della
          difesa. 
              3. Ai comandanti delle unita' di vigilanza  di  cui  al
          comma 1, lettera a) del presente articolo, e'  riconosciuta
          la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria  ai  sensi
          dell'art. 57, comma 3, del codice di procedura penale." 
              "Art.  135  (Esercizio  di  funzioni   dipendenti   dal
          Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e  del
          mare) 
              1. Il  Corpo  delle  capitanerie  di  porto  -  Guardia
          costiera    dipende    funzionalmente     dal     Ministero
          dell'ambiente, della tutela del territorio e del  mare,  ai
          sensi dell' art. 8 della legge 8 luglio  1986,  n.  349,  e
          dell'  art.  3  della  legge  28  gennaio  1994,   n.   84,
          esercitando funzioni di vigilanza e controllo in materia di
          tutela dell'ambiente marino e costiero. 
              2. In dipendenza delle attribuzioni di cui al comma  1,
          e fermo restando quanto previsto dall' art. 12 del  decreto
          legislativo  6  novembre  2007,  n.  202,  il  Corpo  delle
          capitanerie  di  porto  -  Guardia  costiera  esercita,  in
          particolare, le sottoelencate funzioni: 
              a) nelle zone sottoposte alla  giurisdizione  nazionale
          svolge,  in  via  prevalente,  le  attivita'  di  controllo
          relative all'esatta applicazione delle  norme  del  diritto
          italiano, del diritto dell'Unione europea  e  dei  trattati
          internazionali  in  vigore  per  l'Italia  in  materia   di
          prevenzione e repressione di tutti i tipi  di  inquinamento
          marino, ivi compresi l'inquinamento da navi e da  acque  di
          zavorra,   l'inquinamento   da   immersione   di   rifiuti,
          l'inquinamento  da   attivita'   di   esplorazione   e   di
          sfruttamento dei fondi marini e l'inquinamento  di  origine
          atmosferica, nonche' in materia di protezione dei mammiferi
          e della biodiversita'; 
              b)  nelle  acque  di  giurisdizione  e   di   interesse
          nazionale esercita, per fini  di  tutela  ambientale  e  di
          sicurezza della navigazione, ai sensi della legge  7  marzo
          2001, n. 51, il controllo del traffico marittimo; 
              c) provvede, ai sensi degli articoli 135, 2°  comma,  e
          195, 5° comma, del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.
          152, alla sorveglianza e all'accertamento delle  violazioni
          in materia di tutela delle  acque  dall'inquinamento  e  di
          gestione delle risorse  idriche  se  dalle  stesse  possono
          derivare danni o  situazioni  di  pericolo  per  l'ambiente
          marino   e   costiero,   nonche'   alla   sorveglianza    e
          all'accertamento  degli  illeciti   in   violazione   della
          normativa in materia di  rifiuti  e  alla  repressione  dei
          traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti; 
              d) esercita, ai sensi  dell'  art.  19  della  legge  6
          dicembre 1991, n. 394, la sorveglianza  nelle  aree  marine
          protette e sulle aree di reperimento; 
              e) ai sensi  dell'  art.  296,  comma  9,  del  decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in relazione  al  tenore
          di zolfo dei combustibili per  uso  marittimo,  accerta  le
          violazione e irroga le sanzioni di cui ai commi da  5  a  8
          del predetto articolo; 
              f) per le attivita' di cui agli articoli 11 e 12  della
          legge  31  dicembre  1982,  n.  979,  attraverso   la   sua
          organizzazione  periferica  a  livello   di   compartimento
          marittimo, opera, ai sensi della legge 16 luglio  1998,  n.
          239, art. 7, sulla base di direttive vincolanti, generali e
          specifiche, del Ministero dell'ambiente, della  tutela  del
          territorio e del mare; in forza della medesima disposizione
          normativa per altri interventi e attivita'  in  materia  di
          tutela e difesa del mare, il Ministero dell'ambiente, della
          tutela del territorio e del mare puo' avvalersi  anche  del
          Corpo delle capitanerie di porto, sulla base di  specifiche
          convenzioni." 
              Il testo dell'art.  57  del  decreto-legge  9  febbraio
          2012,  n.   5   (Disposizioni   urgenti   in   materia   di
          semplificazione e di sviluppo), pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 9 febbraio 2012, n. 33, S.O., cosi recita : 
              "Art.   57   (Disposizioni   per   le    infrastrutture
          energetiche strategiche, la metanizzazione del  mezzogiorno
          e in tema di bunkeraggi) 
              1. Al fine di garantire il contenimento dei costi e  la
          sicurezza degli approvvigionamenti petroliferi, nel  quadro
          delle  misure  volte  a  migliorare   l'efficienza   e   la
          competitivita' nel settore petrolifero,  sono  individuati,
          quali infrastrutture e  insediamenti  strategici  ai  sensi
          dell'art. 1, comma 7, lettera i),  della  legge  23  agosto
          2004, n. 239: 
              a) gli stabilimenti di lavorazione e di  stoccaggio  di
          oli minerali; 
              b) i depositi costieri di oli  minerali  come  definiti
          dall'art. 52 del Codice della navigazione; 
              c)  i  depositi  di  carburante  per   aviazione   siti
          all'interno del sedime aeroportuale; 
              d)  i  depositi  di  stoccaggio  di  oli  minerali,  ad
          esclusione  del  G.P.L.,  di  capacita'   autorizzata   non
          inferiore a metri cubi 10.000; 
              e) i depositi di  stoccaggio  di  G.P.L.  di  capacita'
          autorizzata non inferiore a tonnellate 200; 
              f) gli oleodotti di cui all'art. 1,  comma  8,  lettera
          c), numero 6), della legge 23 agosto 2004, n. 239; 
              f-bis)  gli  impianti  per  l'estrazione   di   energia
          geotermica di cui al decreto legislativo 11 febbraio  2010,
          n. 22 . 
              2. Fatte salve le competenze delle  regioni  a  statuto
          speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e
          le normative in materia ambientale, per le infrastrutture e
          insediamenti strategici di cui al comma 1, nonche'  per  le
          opere  necessarie  al  trasporto,   allo   stoccaggio,   al
          trasferimento degli idrocarburi in raffineria,  alle  opere
          accessorie, ai terminali  costieri  e  alle  infrastrutture
          portuali   strumentali   allo   sfruttamento   di    titoli
          concessori, comprese quelle localizzate  al  di  fuori  del
          perimetro   delle   concessioni   di    coltivazione,    le
          autorizzazioni incluse quelle previste  all'art.  1,  comma
          56, della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono rilasciate dal
          Ministero dello sviluppo  economico,  di  concerto  con  il
          Ministero   delle   infrastrutture    e    dei    trasporti
          limitatamente  agli  impianti  industriali   strategici   e
          relative  infrastrutture,  disciplinati  dall'art.  52  del
          Codice  della  Navigazione,   d'intesa   con   le   Regioni
          interessate. 
              3. L'autorizzazione di cui al comma 2 e'  rilasciata  a
          seguito di un procedimento unico svolto entro il termine di
          centottanta  giorni,   nel   rispetto   dei   principi   di
          semplificazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Il
          procedimento  di  Valutazione  di  Impatto  Ambientale   e'
          coordinato con i tempi sopra indicati. 
              3-bis. In caso di mancato raggiungimento  delle  intese
          si provvede con le  modalita'  di  cui  all'art.  1,  comma
          8-bis, della legge 23 agosto 2004, n. 239, nonche'  con  le
          modalita' di cui all'art. 14-quater, comma 3, della legge 7
          agosto 1990, n. 241. 
              3-ter. L'autorizzazione di cui al comma 2  produce  gli
          effetti previsti dall'art. 52-quinquies, comma 2, del testo
          unico di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  8
          giugno 2001, n. 327, nonche' quelli  di  cui  all'art.  38,
          comma 1, del  decreto-legge  12  settembre  2014,  n.  133,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11  novembre
          2014, n. 164. (144) 
              4. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 26 del decreto
          legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  le  autorizzazioni,
          concessioni, concerti, intese, nulla osta, pareri o assensi
          previsti dalla legislazione ambientale per le modifiche  di
          cui all'art. 1, comma 58, della legge 23  agosto  2004,  n.
          239, sono rilasciati entro il termine di novanta giorni. 
              5. Dopo il comma 4 dell'art. 18 della legge 28  gennaio
          1994, n. 84, e' inserito il seguente: 
              «4-bis. Le concessioni per l'impianto e l'esercizio dei
          depositi e stabilimenti di cui all'art. 52 del codice della
          navigazione    e     delle     opere     necessarie     per
          l'approvvigionamento degli stessi, dichiarati strategici ai
          sensi della legge 23 agosto  2004,  n.  239,  hanno  durata
          almeno decennale.». 
              6.  La  disposizione  di  cui  al  comma  5  non  trova
          applicazione alle concessioni gia' rilasciate alla data  di
          entrata in vigore del presente decreto. 
              7. Al  fine  di  ridurre  gli  oneri  sulle  imprese  e
          migliorarne  la  competitivita'   economica   sui   mercati
          internazionali, la semplificazione degli adempimenti, anche
          di natura ambientale, di  cui  ai  commi  3  e  4,  nonche'
          assicurare la coerenza dei vincoli e delle prescrizioni con
          gli  standard  comunitari,  il  Ministero  dello   sviluppo
          economico, d'intesa con il Ministero dell'Ambiente e  della
          tutela del territorio  e  del  mare,  promuove  accordi  di
          programma con le amministrazioni competenti, senza nuovi  o
          maggiori  oneri   per   la   finanza   pubblica,   per   la
          realizzazione delle modifiche degli stabilimenti  esistenti
          e per gli interventi di bonifica e ripristino nei  siti  in
          esercizio, necessari al mantenimento  della  competitivita'
          dell'attivita' produttiva degli stabilimenti di lavorazione
          e  di   stoccaggio   di   oli   minerali   strategici   per
          l'approvvigionamento energetico del Paese e degli  impianti
          industriali. 
              8.  Nel  caso  di  trasformazione  di  stabilimenti  di
          lavorazione e di stoccaggio di oli minerali in depositi  di
          oli minerali, le autorizzazioni ambientali gia'  rilasciate
          ai gestori dei suddetti stabilimenti, in quanto  necessarie
          per l'attivita' autorizzata residuale, mantengono  la  loro
          validita' fino alla naturale scadenza. 
              8-bis. (abrogato) 
              9. Nel caso di attivita' di  reindustrializzazione  dei
          siti contaminati, anche di interesse nazionale, nonche' nel
          caso  di  chiusura  di  impianti  di  raffinazione  e  loro
          trasformazione  in  depositi,  i   sistemi   di   sicurezza
          operativa gia' in atto possono continuare a essere eserciti
          senza  necessita'   di   procedere   contestualmente   alla
          bonifica, previa autorizzazione del progetto di  riutilizzo
          delle aree interessate, attestante la non compromissione di
          eventuali  successivi  interventi  di  bonifica,  ai  sensi
          dell'art. 242 del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.
          152, e successive modificazioni. 
              10. La durata delle nuove concessioni per le  attivita'
          di bunkeraggio a mezzo bettoline, di cui  all'art.  66  del
          Codice della navigazione e all'art. 60 del regolamento  per
          l'esecuzione  del   medesimo   codice   della   navigazione
          (Navigazione marittima), di cui al decreto  del  Presidente
          della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328,  e'  fissata  in
          almeno dieci anni. 
              11. E' abrogato il decreto del Ministro delle finanze 6
          marzo 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  64  del
          18  marzo  1997,  recante  «Disposizioni  in   materia   di
          sostituzione del tracciante acetofenone nella benzina super
          senza piombo con colorante verde». 
              12.  Per  gli  interventi  di  metanizzazione  di   cui
          all'art. 23, comma 4, del decreto-legge 30  dicembre  2005,
          n. 273,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  23
          febbraio 2006, n. 51, i quali  siano  ancora  in  corso  di
          esecuzione e non collaudati decorsi dodici mesi dalla  data
          di entrata in vigore del presente provvedimento, i  termini
          di cui allo stesso  comma  4  decorrono  dalla  entrata  in
          esercizio dell'impianto. 
              13. Sono fatte  salve  le  disposizioni  tributarie  in
          materia di accisa. 
              14. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle
          Dogane, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata  in
          vigore del presente decreto, e' consentito: 
              a) la detenzione promiscua di piu' parti  del  medesimo
          prodotto destinato per distinte operazioni di rifornimento; 
              b)  l'utilizzo  della  bolletta  doganale  mensile  che
          riepiloga le operazioni di bunkeraggio; 
              c)  di  effettuare  le   operazioni   di   rifornimento
          nell'arco delle ventiquattro ore con controllo a posteriori
          su base documentale. 
              15. Dall'attuazione del presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica. 
              15-bis. Al Titolo V, Parte IV del decreto legislativo 3
          aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e  integrazioni,
          all'art. 252, comma 4, sono aggiunte, infine,  le  seguenti
          parole: "il Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare adotta procedure semplificate per  le
          operazioni di bonifica relative alla rete di  distribuzione
          carburanti." 
              Il testo dell'art. 35 del decreto legge 22 giugno 2012,
          n.  83  (Misure  urgenti  per  la  crescita   del   Paese),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 2012, n. 147,
          S.O., e' il seguente: 
              "Art.  35  (Disposizioni  in  materia  di  ricerca   ed
          estrazione di idrocarburi) 
              1. L'art. 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile
          2006, n. 152, e' sostituito dal seguente: 
              «17. Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema,
          all'interno del perimetro delle aree marine  e  costiere  a
          qualsiasi titolo protette per scopi di  tutela  ambientale,
          in virtu' di leggi nazionali, regionali o in attuazione  di
          atti e convenzioni  dell'Unione  europea  e  internazionali
          sono  vietate  le  attivita'  di  ricerca,  di  prospezione
          nonche' di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in
          mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge  9  gennaio
          1991, n. 9. Il divieto e' altresi' stabilito nelle zone  di
          mare poste entro dodici miglia dalle linee di  costa  lungo
          l'intero  perimetro  costiero  nazionale  e  dal  perimetro
          esterno delle suddette aree  marine  e  costiere  protette,
          fatti salvi i procedimenti concessori di cui agli  articoli
          4, 6 e 9 della legge n. 9 del 1991 in corso  alla  data  di
          entrata in vigore del decreto legislativo 29  giugno  2010,
          n.  128  ed  i  procedimenti  autorizzatori  e   concessori
          conseguenti e  connessi,  nonche'  l'efficacia  dei  titoli
          abilitativi gia' rilasciati alla medesima  data,  anche  ai
          fini della esecuzione delle attivita' di ricerca,  sviluppo
          e  coltivazione  da  autorizzare  nell'ambito  dei   titoli
          stessi,   delle   eventuali   relative   proroghe   e   dei
          procedimenti  autorizzatori  e  concessori  conseguenti   e
          connessi. Le predette  attivita'  sono  autorizzate  previa
          sottoposizione alla procedura  di  valutazione  di  impatto
          ambientale di cui agli articoli 21 e seguenti del  presente
          decreto, sentito il parere degli enti locali  posti  in  un
          raggio di  dodici  miglia  dalle  aree  marine  e  costiere
          interessate dalle attivita' di cui al primo periodo,  fatte
          salve le attivita' di  cui  all'art.  1,  comma  82-sexies,
          della legge  23  agosto  2004,  n.  239,  autorizzate,  nel
          rispetto dei vincoli ambientali da  esso  stabiliti,  dagli
          uffici territoriali  di  vigilanza  dell'Ufficio  nazionale
          minerario  per  gli  idrocarburi  e  le   georisorse,   che
          trasmettono  copia   delle   relative   autorizzazioni   al
          Ministero  dello  sviluppo   economico   e   al   Ministero
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare.
          Dall'entrata  in  vigore  delle  disposizioni  di  cui   al
          presente comma e' abrogato il comma 81  dell'art.  1  della
          legge 23 agosto 2004, n. 239. A  decorrere  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente disposizione,  i  titolari
          delle concessioni di coltivazione in  mare  sono  tenuti  a
          corrispondere annualmente l'aliquota  di  prodotto  di  cui
          all'art. 19, comma 1 del decreto  legislativo  25  novembre
          1996, n. 625, elevata dal 7% al 10% per il gas e dal 4%  al
          7% per l'olio. Il titolare unico o contitolare di  ciascuna
          concessione e' tenuto a versare le somme corrispondenti  al
          valore dell'incremento dell'aliquota ad  apposito  capitolo
          dell'entrata  del  bilancio   dello   Stato,   per   essere
          interamente  riassegnate,  in  parti  uguali,  ad  appositi
          capitoli istituiti nello stato di previsione del  Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  e
          del Ministero dello sviluppo economico, per  assicurare  il
          pieno   svolgimento   rispettivamente   delle   azioni   di
          monitoraggio e contrasto dell'inquinamento marino  e  delle
          attivita' di vigilanza e controllo  della  sicurezza  anche
          ambientale degli impianti  di  ricerca  e  coltivazione  in
          mare.». 
              2.  All'art.  184,  al   comma   5-bis,   del   decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e' aggiunto  il  seguente
          periodo: «con  lo  stesso  decreto  interministeriale  sono
          determinati   i    criteri    di    individuazione    delle
          concentrazioni soglia di contaminazione di cui all'Allegato
          5 alla parte quarta del Presente  decreto,  applicabili  ai
          siti appartenenti al Demanio Militare e alle  aree  ad  uso
          esclusivo alle Forze Armate, tenuto conto  delle  attivita'
          effettivamente condotte nei siti  stessi  o  nelle  diverse
          porzioni di essi.»." 
              Il testo dell'art. 38 decreto-legge 12 settembre  2014,
          n. 133 (Misure urgenti  per  l'apertura  dei  cantieri,  la
          realizzazione delle opere  pubbliche,  la  digitalizzazione
          del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza  del
          dissesto idrogeologico e per  la  ripresa  delle  attivita'
          produttive),  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale   12
          settembre 2014, n. 212, cosi' recita: 
              "Art. 38 (Misure per la  valorizzazione  delle  risorse
          energetiche nazionali) 
              1.  Al  fine  di  valorizzare  le  risorse  energetiche
          nazionali e garantire la sicurezza degli approvvigionamenti
          del  Paese,  le  attivita'  di   prospezione,   ricerca   e
          coltivazione  di  idrocarburi  e   quelle   di   stoccaggio
          sotterraneo  di  gas  naturale   rivestono   carattere   di
          interesse strategico e sono di pubblica utilita', urgenti e
          indifferibili. I relativi  titoli  abilitativi  comprendono
          pertanto   la   dichiarazione   di    pubblica    utilita',
          indifferibilita' ed urgenza dell'opera e l'apposizione  del
          vincolo  preordinato  all'esproprio  dei   beni   in   essa
          compresi, conformemente al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante  il  testo  unico
          delle disposizioni legislative e regolamentari  in  materia
          di espropriazione per pubblica utilita'. 
              1-bis.  Il  Ministro  dello  sviluppo  economico,   con
          proprio decreto, sentito il Ministro dell'ambiente e  della
          tutela del territorio e del mare, predispone un piano delle
          aree in cui sono consentite le attivita' di cui al comma 1.
          Il piano, per le attivita' sulla  terraferma,  e'  adottato
          previa intesa con  la  Conferenza  unificata.  In  caso  di
          mancato raggiungimento  dell'intesa,  si  provvede  con  le
          modalita' di cui all'art. 1, comma 8-bis,  della  legge  23
          agosto 2004, n. 239. Nelle more dell'adozione del  piano  i
          titoli abilitativi di cui al comma 1 sono rilasciati  sulla
          base delle norme vigenti prima della  data  di  entrata  in
          vigore della presente disposizione. 
              2. Qualora le  opere  di  cui  al  comma  1  comportino
          variazione  degli  strumenti   urbanistici,   il   rilascio
          dell'autorizzazione ha effetto di variante urbanistica. 
              3. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
              a) al punto 7) dell'allegato  II  alla  parte  seconda,
          dopo le parole: "coltivazione di idrocarburi" sono inserite
          le seguenti: "sulla terraferma e"; 
              b)  alla  lettera  v)  dell'allegato  III  alla   parte
          seconda, le parole: "degli idrocarburi liquidi e gassosi e"
          sono soppresse; 
              c) al punto 2 dell'allegato IV alla parte seconda: 
              1) la lettera g) e' abrogata; 
              2) alla lettera l), le parole: ", di petrolio,  di  gas
          naturale" sono soppresse. 
              4.  Per  i  procedimenti  di  valutazione  di   impatto
          ambientale in corso presso le regioni alla data di  entrata
          in vigore del presente decreto, relativi alla  prospezione,
          ricerca e coltivazione di idrocarburi, la regione presso la
          quale e' stato avviato il procedimento conclude  lo  stesso
          entro il 31 marzo 2015. Decorso inutilmente  tale  termine,
          la  regione  trasmette  la   relativa   documentazione   al
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare  per  i  seguiti  istruttori  di  competenza,  dandone
          notizia  al   Ministero   dello   sviluppo   economico.   I
          conseguenti oneri di spesa istruttori  rimangono  a  carico
          delle societa' proponenti e sono  versati  all'entrata  del
          bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati
          al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e
          del mare. 
              5.  Le  attivita'  di   ricerca   e   coltivazione   di
          idrocarburi liquidi e gassosi di cui alla legge  9  gennaio
          1991, n. 9, sono svolte a seguito del rilascio di un titolo
          concessorio unico, sulla base di un programma  generale  di
          lavori articolato in una prima  fase  di  ricerca,  per  la
          durata di sei anni, prorogabile due volte per un periodo di
          tre anni nel caso sia necessario  completare  le  opere  di
          ricerca, a cui seguono,  in  caso  di  rinvenimento  di  un
          giacimento  tecnicamente  ed  economicamente   coltivabile,
          riconosciuto dal Ministero  dello  sviluppo  economico,  la
          fase  di  coltivazione  della  durata   di   trenta   anni,
          prorogabile per una o piu' volte per un  periodo  di  dieci
          anni ove siano stati adempiuti gli obblighi  derivanti  dal
          decreto di  concessione  e  il  giacimento  risulti  ancora
          coltivabile, e quella di ripristino finale. 
              6. Il titolo concessorio unico di cui  al  comma  5  e'
          accordato: 
              a) a  seguito  di  un  procedimento  unico  svolto  nel
          termine di centottanta giorni tramite  apposita  conferenza
          di servizi, nel cui ambito e' svolta anche  la  valutazione
          ambientale preliminare del programma complessivo dei lavori
          espressa,  entro  sessanta   giorni,   con   parere   della
          Commissione tecnica  di  verifica  dell'impatto  ambientale
          VIA/VAS del Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare; 
              b) con decreto del Ministro dello  sviluppo  economico,
          previa intesa con la regione o  la  provincia  autonoma  di
          Trento o di Bolzano territorialmente  interessata,  per  le
          attivita' da svolgere in terraferma, sentite la Commissione
          per gli idrocarburi e le risorse  minerarie  e  le  Sezioni
          territoriali dell'Ufficio nazionale minerario idrocarburi e
          georisorse; 
              c) a soggetti  che  dispongono  di  capacita'  tecnica,
          economica ed organizzativa  ed  offrono  garanzie  adeguate
          alla esecuzione e realizzazione dei programmi presentati  e
          con  sede  sociale  in  Italia  o  in  altri  Stati  membri
          dell'Unione europea e,  a  condizioni  di  reciprocita',  a
          soggetti di altri Paesi. Il rilascio del titolo concessorio
          unico   ai   medesimi   soggetti   e'   subordinato    alla
          presentazione   di   idonee   fideiussioni    bancarie    o
          assicurative commisurate al valore delle opere di  recupero
          ambientale previste. 
              6-bis. I progetti di opere  e  di  interventi  relativi
          alle attivita' di ricerca e di coltivazione di  idrocarburi
          liquidi e gassosi relativi a un titolo concessorio unico di
          cui al comma 5 sono sottoposti  a  valutazione  di  impatto
          ambientale  nel  rispetto   della   normativa   dell'Unione
          europea. La valutazione di impatto ambientale e' effettuata
          secondo le modalita' e le competenze previste  dalla  parte
          seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  e
          successive modificazioni. 
              6-ter. Il  rilascio  di  nuove  autorizzazioni  per  la
          ricerca e per la coltivazione di idrocarburi e' vincolato a
          una verifica sull'esistenza di tutte le garanzie economiche
          da parte della societa' richiedente, per coprire i costi di
          un eventuale incidente durante le attivita', commisurati  a
          quelli derivanti  dal  piu'  grave  incidente  nei  diversi
          scenari ipotizzati in fase di studio ed analisi dei rischi. 
              7. Con disciplinare  tipo,  adottato  con  decreto  del
          Ministero dello sviluppo economico, sono  stabilite,  entro
          centoottanta giorni dall'entrata  in  vigore  del  presente
          decreto,  le   modalita'   di   conferimento   del   titolo
          concessorio unico di cui al comma 5, nonche'  le  modalita'
          di esercizio delle relative attivita' ai sensi del presente
          articolo. 
              8. I commi 5, 6 e 6-bis si applicano,  su  istanza  del
          titolare o del richiedente,  da  presentare  entro  novanta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione  del  presente   decreto,   anche   ai   titoli
          rilasciati successivamente alla data di entrata  in  vigore
          del decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  e  ai
          procedimenti in corso. Il comma 4 si  applica  fatta  salva
          l'opzione, da  parte  dell'istante,  di  proseguimento  del
          procedimento di valutazione di impatto ambientale presso la
          regione, da esercitare entro trenta giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto. 
              9. (soppresso) 
              10. All'art. 8 del decreto-legge  25  giugno  2008,  n.
          112, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6  agosto
          2008, n. 133, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
              «1-bis. Al fine di tutelare  le  risorse  nazionali  di
          idrocarburi in mare localizzate nel mare continentale e  in
          ambiti posti in  prossimita'  delle  aree  di  altri  Paesi
          rivieraschi oggetto di attivita' di ricerca e  coltivazione
          di idrocarburi, per assicurare il relativo gettito  fiscale
          allo Stato e al fine di  valorizzare  e  provare  in  campo
          l'utilizzo  delle  migliori  tecnologie  nello  svolgimento
          dell'attivita'  mineraria,  il  Ministero  dello   sviluppo
          economico, di concerto con  il  Ministero  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare, sentite le  Regioni
          interessate, puo' autorizzare,  previo  espletamento  della
          procedura di valutazione di impatto ambientale che dimostri
          l'assenza di effetti  di  subsidenza  dell'attivita'  sulla
          costa, sull'equilibrio dell'ecosistema e sugli insediamenti
          antropici, per un periodo  non  superiore  a  cinque  anni,
          progetti sperimentali  di  coltivazione  di  giacimenti.  I
          progetti    sono    corredati     sia     da     un'analisi
          tecnico-scientifica che dimostri l'assenza  di  effetti  di
          subsidenza  dell'attivita'  sulla  costa,   sull'equilibrio
          dell'ecosistema e sugli insediamenti antropici  e  sia  dai
          relativi progetti e programmi dettagliati di monitoraggio e
          verifica, da condurre  sotto  il  controllo  del  Ministero
          dello sviluppo economico e del  Ministero  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare. Ove nel corso delle
          attivita'  di  verifica  vengano  accertati   fenomeni   di
          subsidenza  sulla  costa  determinati  dall'attivita',   il
          programma dei lavori e' interrotto e l'autorizzazione  alla
          sperimentazione decade. Qualora al termine del  periodo  di
          validita'   dell'autorizzazione   venga    accertato    che
          l'attivita' e' stata condotta senza effetti  di  subsidenza
          dell'attivita'   sulla   costa,   nonche'   sull'equilibrio
          dell'ecosistema e sugli insediamenti antropici, il  periodo
          di sperimentazione  puo'  essere  prorogato  per  ulteriori
          cinque anni, applicando le medesime procedure di controllo. 
              1-ter. Nel caso di attivita' di cui al comma 1-bis,  ai
          territori costieri si applica quanto previsto dall'art.  1,
          comma  5,  della  legge  n.  239  del  2004  e   successive
          modificazioni. 
              1-quater. All'art. 1, comma 5, della  legge  23  agosto
          2004, n. 239, e successive modificazioni, dopo  le  parole:
          "Le  regioni"  sono  inserite  le  seguenti:  ",  gli  enti
          pubblici territoriali".». 
              11. Al comma 82-sexies,  dell'art.  1  della  legge  23
          agosto  2004,  n.  239,  dopo  le   parole   "compresa   la
          perforazione", sono aggiunte le parole  "e  la  reiniezione
          delle acque di strato o della frazione gassosa estratta  in
          giacimento" ed e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:
          ". Le autorizzazioni relative alla reiniezione delle  acque
          di strato o della frazione gassosa estratta  in  giacimento
          sono  rilasciate  con  la  prescrizione  delle  precauzioni
          tecniche  necessarie  a  garantire  che  esse  non  possano
          raggiungere  altri  sistemi  idrici  o  nuocere  ad   altri
          ecosistemi''. 
              11-bis. All'art. 5 del decreto  legislativo  30  maggio
          2008, n. 117, e successive modificazioni, dopo il  comma  5
          e' inserito il seguente: 
              "5-bis.  Ai  fini  di  un'efficace  applicazione  delle
          disposizioni dei commi da 1 a 4, l'operatore e'  tenuto  ad
          avere un registro delle  quantita'  esatte  di  rifiuti  di
          estrazione   solidi   e    liquidi,    pena    la    revoca
          dell'autorizzazione all'attivita' estrattiva". 
              11-ter. Al comma 110 dell'art. 1 della legge 23  agosto
          2004, n. 239, le parole: "0,5 per  mille"  sono  sostituite
          dalle seguenti: "1 per mille". 
              11-quater.  All'art.  144  del  decreto  legislativo  3
          aprile 2006, n.  152,  dopo  il  comma  4  e'  inserito  il
          seguente: 
              "4-bis. Ai fini della tutela  delle  acque  sotterranee
          dall'inquinamento e per promuovere  un  razionale  utilizzo
          del patrimonio idrico nazionale,  tenuto  anche  conto  del
          principio di precauzione  per  quanto  attiene  al  rischio
          sismico e alla prevenzione di  incidenti  rilevanti,  nelle
          attivita'  di  ricerca  o   coltivazione   di   idrocarburi
          rilasciate  dallo  Stato  sono   vietati   la   ricerca   e
          l'estrazione di shale gas e di shale oil e il rilascio  dei
          relativi titoli minerari. A tal fine e'  vietata  qualunque
          tecnica di iniezione in pressione nel sottosuolo di  fluidi
          liquidi o gassosi, compresi eventuali additivi, finalizzata
          a produrre o favorire  la  fratturazione  delle  formazioni
          rocciose in cui sono intrappolati lo shale gas e  lo  shale
          oil. I titolari dei permessi di ricerca o di concessioni di
          coltivazione comunicano, entro  il  31  dicembre  2014,  al
          Ministero   dello   sviluppo   economico,   al    Ministero
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          all'Istituto  nazionale  di  geofisica  e  vulcanologia   e
          all'Istituto superiore  per  la  protezione  e  la  ricerca
          ambientale, i dati e le informazioni relativi  all'utilizzo
          pregresso di tali tecniche per lo shale gas e lo shale oil,
          anche in via sperimentale, compresi quelli  sugli  additivi
          utilizzati  precisandone  la   composizione   chimica.   Le
          violazioni  accertate  delle  prescrizioni   previste   dal
          presente articolo determinano  l'automatica  decadenza  dal
          relativo titolo concessorio o dal permesso". 
              11-quinquies. Con decreto del Ministro  dello  sviluppo
          economico sono  definite  condizioni  e  modalita'  per  il
          riconoscimento di una maggiore valorizzazione  dell'energia
          da cogenerazione ad alto  rendimento,  ottenuta  a  seguito
          della riconversione di impianti esistenti di generazione di
          energia elettrica a bioliquidi sostenibili, che  alimentano
          siti industriali o artigianali, in unita' di  cogenerazione
          asservite  ai   medesimi   siti.   La   predetta   maggiore
          valorizzazione e' riconosciuta nell'ambito  del  regime  di
          sostegno  alla  cogenerazione  ad  alto  rendimento,   come
          disciplinato in attuazione dell'art. 30,  comma  11,  della
          legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni,  e
          in  conformita'  alla  disciplina  dell'Unione  europea  in
          materia." 
              L'art. 1 della legge 7 ottobre 2014, n. 154 (Delega  al
          Governo  per  il  recepimento  delle  direttive  europee  e
          l'attuazione di altri atti dell'Unione europea -  Legge  di
          delegazione europea 2013 -  secondo  semestre),  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 28 ottobre  2014,  n.  251,  cosi'
          recita: 
              "Art.  1.  Delega  al  Governo  per   l'attuazione   di
          direttive europee 
              1. Il Governo  e'  delegato  ad  adottare,  secondo  le
          procedure, i principi e i criteri  direttivi  di  cui  agli
          articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234  ,  i
          decreti  legislativi  per  l'attuazione   delle   direttive
          elencate negli allegati A e B alla presente legge. 
              2. I termini per l'esercizio delle deleghe  di  cui  al
          comma 1 del presente articolo  sono  individuati  ai  sensi
          dell' art. 31, comma 1, della legge 24  dicembre  2012,  n.
          234 . 
              3.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          attuazione delle direttive  elencate  nell'  allegato  B  ,
          nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali,
          quelli relativi  all'attuazione  delle  direttive  elencate
          nell' allegato A  ,  sono  trasmessi,  dopo  l'acquisizione
          degli altri pareri previsti dalla legge,  alla  Camera  dei
          deputati e al Senato della Repubblica affinche' su di  essi
          sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. 
              4. Eventuali spese non contemplate da leggi  vigenti  e
          che   non   riguardano    l'attivita'    ordinaria    delle
          amministrazioni statali o regionali possono essere previste
          nei decreti legislativi recanti attuazione delle  direttive
          elencate negli allegati A e  allegato  B  nei  soli  limiti
          occorrenti per l'adempimento degli obblighi  di  attuazione
          delle direttive stesse. Alla  relativa  copertura,  nonche'
          alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti
          dall'attuazione  delle  direttive,  in   quanto   non   sia
          possibile farvi fronte con  i  fondi  gia'  assegnati  alle
          competenti amministrazioni, si provvede a carico del  fondo
          di rotazione di cui all' art. 5 della legge 16 aprile 1987,
          n. 183." 
              Il decreto del Presidente  della  Repubblica  9  aprile
          1959, n. 128 (Norme di polizia delle miniere e delle  cave)
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 aprile  1959,  n.
          87, S.O.. 
              Il decreto del Presidente della  Repubblica  24  maggio
          1979, n. 886 (Integrazione ed adeguamento  delle  norme  di
          polizia delle miniere e delle cave, contenute nel D.P.R.  9
          aprile 1959, n. 128, al fine di regolare  le  attivita'  di
          prospezione, di ricerca e di coltivazione degli idrocarburi
          nel mare territoriale e nella piattaforma continentale)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 aprile 1980, n. 114,
          S.O.. 
              Il decreto del Presidente della Repubblica  8  novembre
          1991, n. 435 (Approvazione del regolamento per la sicurezza
          della navigazione e della vita umana in mare) e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 22 gennaio 1992, n. 17, S.O.. 
              Il decreto del Presidente della  Repubblica  18  aprile
          1994,  n.  484  (Regolamento  recante  la  disciplina   dei
          procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione  o
          ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi  in
          terraferma  e  in  mare)  e'  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 8 agosto 1994, n. 184. 
              Il decreto del Presidente della Repubblica  27  ottobre
          2011, n. 209 (Regolamento recante istituzione  di  Zone  di
          protezione ecologica del Mediterraneo nord-occidentale, del
          Mar Ligure e del Mar Tirreno) e' pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale 17 dicembre 2011, n. 293. 
              Il testo del comma 2, dell'art. 9, decreto  legislativo
          28 agosto 1997, n. 281 (Definizione  ed  ampliamento  delle
          attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo Stato, le regioni e le province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano ed unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di
          interesse  comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei
          comuni,  con  la  Conferenza  Stato-citta'   ed   autonomie
          locali), pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  30  agosto
          1997, n. 202, e' il seguente: 
              "2. La Conferenza unificata e' comunque  competente  in
          tutti i casi in cui regioni, province, comuni  e  comunita'
          montane ovvero la Conferenza Stato-regioni e la  Conferenza
          Stato-citta' ed autonomie locali debbano esprimersi  su  un
          medesimo oggetto. In particolare la Conferenza unificata: 
              a) esprime parere: 
              1) sul disegno di legge finanziaria e  sui  disegni  di
          legge collegati; 
              2)  sul  documento  di   programmazione   economica   e
          finanziaria; 
              3) sugli schemi di decreto legislativo adottati in base
          all'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 
              b) promuove e sancisce  intese  tra  Governo,  regioni,
          province, comuni e comunita' montane. Nel caso  di  mancata
          intesa o di urgenza si applicano  le  disposizioni  di  cui
          all'art. 3, commi 3 e 4; 
              c) promuove e sancisce accordi  tra  Governo,  regioni,
          province, comuni e comunita' montane, al fine di coordinare
          l'esercizio  delle  rispettive  competenze  e  svolgere  in
          collaborazione attivita' di interesse comune; 
              d) acquisisce le designazioni dei rappresentanti  delle
          autonomie locali indicati, rispettivamente, dai  presidenti
          delle regioni e province autonome di Trento e  di  Bolzano,
          dall'ANCI, dall'UPI e dall'UNCEM nei  casi  previsti  dalla
          legge; 
              e) assicura lo  scambio  di  dati  e  informazioni  tra
          Governo, regioni, province, comuni e comunita' montane  nei
          casi di sua competenza, anche attraverso l'approvazione  di
          protocolli di intesa  tra  le  amministrazioni  centrali  e
          locali secondo le modalita' di cui all'art. 6; 
              f) e' consultata sulle linee generali  delle  politiche
          del personale pubblico e sui processi di riorganizzazione e
          mobilita'  del  personale  connessi  al   conferimento   di
          funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali; 
              g) esprime gli indirizzi per  l'attivita'  dell'Agenzia
          per i servizi sanitari regionali." 
 
          Note all'art. 1: 
              Per i riferimenti alla direttiva 2013/30/UE  si  vedano
          le note alle premesse 
              La legge 7 ottobre 2014, n. 154 (Delega al Governo  per
          il recepimento delle direttive europee  e  l'attuazione  di
          altri atti  dell'Unione  europea  -  Legge  di  delegazione
          europea  2013  -  secondo  semestre)  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 28 ottobre 2014, n. 251. 
              Per i  riferimenti  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, al decreto del Presidente
          della Repubblica 24 maggio 1979, n.  886,  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 8 novembre  1991,  n.  435,  al
          decreto legislativo 25 novembre 1996, n.  624,  al  decreto
          legislativo 9 aprile 2008, n. 81 , al  decreto  legislativo
          25 novembre 1996, n. 625, al decreto legislativo  3  aprile
          2006, n. 152 e al decreto legislativo 19  agosto  2005,  n.
          195 si vedano le note alle premesse.