LEGGE 24 dicembre 2012, n. 234

Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. (13G00003)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/01/2013 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/01/2022)
Testo in vigore dal: 12-12-2017
aggiornamenti all'articolo
 
                               Art. 31 
 
Procedure per l'esercizio  delle  deleghe  legislative  conferite  al
Governo con la legge di delegazione europea 
  1. In relazione alle deleghe legislative conferite con la legge  di
delegazione europea per il recepimento delle  direttive,  il  Governo
adotta i  decreti  legislativi  entro  il  termine  di  quattro  mesi
antecedenti a  quello  di  recepimento  indicato  in  ciascuna  delle
direttive; per le direttive il cui termine cosi' determinato sia gia'
scaduto alla data di entrata in vigore  della  legge  di  delegazione
europea, ovvero scada nei tre mesi successivi, il  Governo  adotta  i
decreti legislativi di recepimento  entro  tre  mesi  dalla  data  di
entrata in vigore della medesima legge;  per  le  direttive  che  non
prevedono un termine di recepimento, il  Governo  adotta  i  relativi
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della legge di delegazione europea. 
  2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto  dell'articolo
14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri o del Ministro per gli affari  europei  e  del
Ministro con competenza prevalente nella materia, di concerto  con  i
Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e  delle
finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto
della direttiva. I  decreti  legislativi  sono  accompagnati  da  una
tabella di concordanza tra le disposizioni in essi previste e  quelle
della direttiva da  recepire,  predisposta  dall'amministrazione  con
competenza istituzionale prevalente nella materia. 
  3. La legge di delegazione europea indica le direttive in relazione
alle quali sugli schemi dei decreti  legislativi  di  recepimento  e'
acquisito il parere delle competenti Commissioni  parlamentari  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. In  tal  caso  gli
schemi dei decreti legislativi sono  trasmessi,  dopo  l'acquisizione
degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei  deputati  e
al Senato della Repubblica affinche'  su  di  essi  sia  espresso  il
parere delle competenti Commissioni  parlamentari.  Decorsi  quaranta
giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono  emanati  anche  in
mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del  parere
parlamentare di cui  al  presente  comma  ovvero  i  diversi  termini
previsti dai commi 4 e 9 scadano nei trenta giorni che  precedono  la
scadenza  dei  termini  di  delega  previsti  ai  commi  1  o   5   o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. 
  4. Gli schemi dei decreti  legislativi  recanti  recepimento  delle
direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della
relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma  3,  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196. Su di essi e' richiesto anche il parere  delle
Commissioni parlamentari competenti  per  i  profili  finanziari.  Il
Governo, ove non intenda conformarsi alle  condizioni  formulate  con
riferimento all'esigenza di garantire il rispetto  dell'articolo  81,
quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle  Camere  i  testi,
corredati dei necessari elementi integrativi  d'informazione,  per  i
pareri definitivi delle Commissioni  parlamentari  competenti  per  i
profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni. 
  5. Entro ventiquattro mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  di
ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto  dei
principi e criteri  direttivi  fissati  dalla  legge  di  delegazione
europea, il Governo puo' adottare,  con  la  procedura  indicata  nei
commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative  e  correttive  dei  decreti
legislativi emanati ai sensi del  citato  comma  1,  fatto  salvo  il
diverso termine previsto dal comma 6. 
  6. Con la procedura di cui ai commi  2,  3  e  4  il  Governo  puo'
adottare disposizioni integrative e correttive di decreti legislativi
emanati ai sensi del comma 1,  al  fine  di  recepire  atti  delegati
dell'Unione  europea  di  cui  all'articolo  290  del  Trattato   sul
funzionamento  dell'Unione  europea,  che  modificano   o   integrano
direttive recepite con  tali  decreti  legislativi.  Le  disposizioni
integrative e correttive di cui al primo periodo  sono  adottate  nel
termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato  dalla  legge
di  delegazione  europea.  ((Resta  ferma  la   disciplina   di   cui
all'articolo 36 per il recepimento degli  atti  delegati  dell'Unione
europea che recano meri adeguamenti tecnici)). 
  7. I decreti legislativi di recepimento  delle  direttive  previste
dalla legge di delegazione europea, adottati, ai sensi  dell'articolo
117, quinto comma, della Costituzione, nelle  materie  di  competenza
legislativa delle regioni e delle  province  autonome,  si  applicano
alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41,  comma
1. 
  8. I decreti legislativi  adottati  ai  sensi  dell'articolo  33  e
attinenti a materie di competenza legislativa delle regioni  e  delle
province autonome sono emanati alle condizioni e secondo le procedure
di cui all'articolo 41, comma 1. 
  9.  Il  Governo,  quando  non   intende   conformarsi   ai   pareri
parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali  contenute
negli  schemi  di  decreti  legislativi  recanti   attuazione   delle
direttive, ritrasmette  i  testi,  con  le  sue  osservazioni  e  con
eventuali modificazioni, alla Camera dei deputati e al  Senato  della
Repubblica. Decorsi venti giorni  dalla  data  di  ritrasmissione,  i
decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.