DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/4/2006, ad eccezione delle disposizioni della Parte seconda che entrano in vigore il 12/8/2006. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/08/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 21-7-2017
aggiornamenti all'articolo
                               ART. 4 
                              Finalita' 
 
  1. Le norme  del  presente  decreto  costituiscono  recepimento  ed
attuazione: 
    a) della  direttiva  2001/42/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 27  giugno  2001,  concernente  la  valutazione  degli
impatti di determinati piani e programmi sull'ambiente; 
    ((b) della direttiva 2014/52/UE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la  direttiva  2011/92/UE
concernente la  valutazione  di  impatto  ambientale  di  determinati
progetti pubblici e privati)); ((112)) 
    c)  della  direttiva  2008/1/CE  del  Parlamento  Europeo  e  del
Consiglio del 15  gennaio  2008,  concernente  la  prevenzione  e  la
riduzione integrate dell'inquinamento. 
  2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 104)). 
  3. La valutazione ambientale di piani, programmi e progetti  ha  la
finalita' di assicurare che l'attivita' antropica sia compatibile con
le condizioni per uno sviluppo sostenibile,  e  quindi  nel  rispetto
della capacita' rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse,  della
salvaguardia della  biodiversita'  e  di  un'equa  distribuzione  dei
vantaggi connessi all'attivita' economica. Per mezzo della stessa  si
affronta la determinazione  della  valutazione  preventiva  integrata
degli impatti ambientali nello svolgimento delle attivita'  normative
e amministrative, di informazione  ambientale,  di  pianificazione  e
programmazione. 
  4. In tale ambito: 
    a) la valutazione ambientale di piani  e  programmi  che  possono
avere un impatto  significativo  sull'ambiente  ha  la  finalita'  di
garantire  un  elevato  livello   di   protezione   dell'ambiente   e
contribuire all'integrazione di  considerazioni  ambientali  all'atto
dell'elaborazione, dell'adozione e  approvazione  di  detti  piani  e
programmi  assicurando  che  siano  coerenti  e  contribuiscano  alle
condizioni per uno sviluppo sostenibile. 
    ((b) la valutazione ambientale dei progetti ha  la  finalita'  di
proteggere la salute umana, contribuire con un miglior ambiente  alla
qualita' della  vita,  provvedere  al  mantenimento  delle  specie  e
conservare la capacita' di riproduzione degli  ecosistemi  in  quanto
risorse essenziali per  la  vita.  A  questo  scopo  essa  individua,
descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso  particolare
e  secondo  le  disposizioni  del  presente  decreto,   gli   impatti
ambientali di un progetto come  definiti  all'articolo  5,  comma  1,
lettera c).)) ((112)) 
  c)  l'autorizzazione  integrata  ambientale  ha  per   oggetto   la
prevenzione e la riduzione  integrate  dell'inquinamento  proveniente
dalle attivita' di cui all'allegato VIII e prevede  misure  intese  a
evitare,  ove  possibile,  o  a  ridurre  le   emissioni   nell'aria,
nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai  rifiuti,  per
conseguire un livello elevato di protezione  dell'ambiente  salve  le
disposizioni sulla valutazione di impatto ambientale. 
 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (112) 
  Il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 ha disposto (con l'art. 23,  comma
1)  che  "Le  disposizioni  del  presente  decreto  si  applicano  ai
procedimenti di verifica di assoggettabilita' a VIA e ai procedimenti
di VIA avviati dal 16 maggio 2017". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 2) che "I procedimenti di
verifica di assoggettabilita' a VIA pendenti alla data del 16  maggio
2017, nonche' i procedimenti di VIA per i progetti per i  quali  alla
medesima data  risulti  avviata  la  fase  di  consultazione  di  cui
all'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero
sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo  23  del  medesimo
decreto   legislativo,   restano   disciplinati    dalla    normativa
previgente".