DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2005, n. 273

((Definizione e proroga di termini, nonche' conseguenti disposizioni urgenti.))

note: Entrata in vigore del decreto: 31-12-2005.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51 (in SO n.47, relativo alla G.U. 28/02/2006, n.49).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/07/2012)
Testo in vigore dal: 7-4-2012
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 23 
      Disposizioni in materia di energia e attivita' produttive 
 
  1. Il termine del periodo transitorio  previsto  dall'articolo  15,
comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e' prorogato
al 31 dicembre 2007 ed  e'  automaticamente  prolungato  fino  al  31
dicembre 2009  qualora  si  verifichi  almeno  una  delle  condizioni
indicate al comma 7 del medesimo articolo 15. (6) 
  2. I termini  di  cui  al  comma  1  possono  essere  ulteriormente
prorogati  di  un  anno,  con  atto  dell'ente  locale  affidante   o
concedente, per comprovate e motivate ragioni di pubblico interesse. 
  3. Sono fatte salve le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo
15 del decreto  legislativo  23  maggio  2000,  n.  164,  nonche'  la
facolta' di riscatto anticipato durante il  periodo  transitorio,  di
cui  al  comma  1,  se  prevista  nell'atto  di  affidamento   o   di
concessione. 
  4. I termini di durata delle concessioni e degli affidamenti per la
realizzazione delle reti e la gestione  della  distribuzione  di  gas
naturale ai sensi dell'articolo 11 della legge 28 novembre  1980,  n.
784, e dell'articolo 9 della  legge  7  agosto  1997,  n.  266,  sono
prorogati fino al dodicesimo anno decorrente dalla data di entrata in
vigore del decreto legislativo 23 maggio 2000,  n.  164,  oppure,  se
successiva, dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze di approvazione delle risultanze finali
dell'intervento. ((8)) 
  5. I termini, non ancora scaduti alla data di entrata in vigore del
presente  decreto,  previsti  per  l'adeguamento  alle   prescrizioni
contenute  nei  decreti  autorizzativi  di  impianti   che   generano
emissioni in atmosfera sono prorogati di sessanta giorni, decorrenti: 
    a) dalla "messa in esercizio dell'impianto", intesa come data  di
avvio delle prime prove di funzionamento del medesimo; 
    b) dalla "entrata in esercizio dell'impianto", intesa  come  data
successiva al completamento  del  collaudo,  a  partire  dalla  quale
l'impianto, nel suo complesso, risulta in funzione  nelle  condizioni
operative  definitive,  ossia  quando,   decorsi   sei   mesi   dalla
comunicazione di  cui  all'articolo  8,  comma  2,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.  203,  si  prevede  il
passaggio del rilevamento delle emissioni da base giornaliera a  base
oraria. 
  5-bis. I termini  scaduti  nel  2005  per  la  presentazione  delle
domande di liquidazione degli interventi  per  le  finalita'  di  cui
all'articolo 103, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono
prorogati fino al 31 marzo 2006. Le disponibilita' finanziarie per  i
medesimi interventi che a tale data dovessero  risultare  ancora  non
liquidate  possono   essere   destinate   alla   prosecuzione   delle
incentivazioni  al  commercio  elettronico  con   provvedimento   del
Ministero delle attivita' produttive da adottare entro il  30  giugno
2006. 
 
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AGGIORNAMENTO (6) 
  Il D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni  dalla
L. 29 novembre 2007, n. 222, ha disposto (con l'art. 46-bis, comma 3)
che "Al fine di incentivare le operazioni di aggregazione di  cui  al
comma 2, i termini del 31  dicembre  2007  e  del  31  dicembre  2009
stabiliti dall'articolo 23, comma 1, del  decreto-legge  30  dicembre
2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23  febbraio
2006, n. 51, sono prorogati di due anni." 
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AGGIORNAMENTO (8) 
  IL D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con  modificazioni  dalla
L. 4 aprile 2012, n. 35, ha disposto (con l'art. 57,  comma  12)  che
"Per gli interventi di metanizzazione di cui all'articolo  23,  comma
4, del decreto-legge  30  dicembre  2005,  n.  273,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n.  51,  i  quali  siano
ancora in corso di esecuzione e non collaudati  decorsi  dodici  mesi
dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, i termini
di cui allo stesso comma  4  decorrono  dalla  entrata  in  esercizio
dell'impianto".