DECRETO LEGISLATIVO 23 maggio 2000, n. 164

Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

note: Entrata in vigore della legge: 21-6-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/08/2023)
Testo in vigore dal: 27-8-2022
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 15 
        Regime di transizione nell'attivita' di distribuzione 
 
  1. Entro il 1 gennaio 2003  sono  adottate  dagli  enti  locali  le
deliberazioni di adeguamento alle disposizioni del presente  decreto.
Tale  adeguamento  avviene   mediante   l'indizione   di   gare   per
l'affidamento del servizio ovvero attraverso la trasformazione  delle
gestioni  in  societa'  di  capitali  o  in  societa'  cooperative  a
responsabilita' limitata, anche tra dipendenti. Detta  trasformazione
puo' anche comportare il frazionamento societario. Ove  l'adeguamento
di cui al presente comma  non  avvenga  entro  il  termine  indicato,
provvede nei successivi tre mesi, anche attraverso la  nomina  di  un
proprio delegato, il rappresentante dell'ente titolare del  servizio.
Per gestioni associate o per ambiti a  dimensione  sovracomunale,  in
caso di inerzia, la regione  procede  all'affidamento  immediato  del
servizio mediante gara, nominando a tal fine un commissario ad acta. 
  2. La trasformazione in societa'  di  capitali  delle  aziende  che
gestiscono il servizio di distribuzione gas avviene con le  modalita'
di cui all'articolo 17, commi 51, 52, 53, 56 e  57,  della  legge  15
maggio 1997, n. 127. Le stesse  modalita'  si  applicano  anche  alla
trasformazione di  aziende  consortili,  intendendosi  sostituita  al
consiglio  comunale  l'assemblea  consortile.  In  questo   caso   le
deliberazioni sono adottate a maggioranza dei  componenti;  gli  enti
locali che non intendono partecipare alla societa' hanno diritto alla
liquidazione sulla base del valore nominale iscritto a bilancio della
relativa quota di capitale. L'ente titolare del servizio puo' restare
socio unico delle societa' di cui al presente comma  per  un  periodo
non superiore a due anni dalla trasformazione. 
  3. Per la determinazione della quota di capitale sociale  spettante
a  ciascun  ente  locale,  socio  della  societa'  risultante   dalla
trasformazione   delle   aziende   consortili,   si    tiene    conto
esclusivamente dei criteri di ripartizione  del  patrimonio  previsti
per il caso di liquidazione dell'azienda consortile. 
  4.  Con  riferimento  al  servizio  di   distribuzione   del   gas,
l'affidamento diretto a societa' controllate dall'ente  titolare  del
servizio prosegue per i periodi indicati ai commi 5 e  6,  anche  nel
caso  in  cui  l'ente  locale,   per   effetto   di   operazioni   di
privatizzazione, abbia perduto il controllo della societa'. 
  5. Per l'attivita' di distribuzione del gas, gli affidamenti  e  le
concessioni in essere alla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto, nonche' quelli alle societa' derivate  dalla  trasformazione
delle attuali gestioni, proseguono fino alla scadenza  stabilita,  se
compresa entro  i  termini  previsti  dal  comma  7  per  il  periodo
transitorio. Gli affidamenti e le concessioni in essere per  i  quali
non e' previsto un termine di scadenza o e' previsto un  termine  che
supera il periodo transitorio, proseguono fino al  completamento  del
periodo transitorio stesso. In quest'ultimo caso, ai  titolari  degli
affidamenti  e  delle  concessioni  in  essere  e'  riconosciuto   un
rimborso,  a  carico  del  nuovo  gestore  ai  sensi  del   comma   8
dell'articolo 14, calcolato nel rispetto di  quanto  stabilito  nelle
convenzioni o nei contratti , purche' stipulati prima della  data  di
entrata in vigore del regolamento di  cui  al  decreto  del  Ministro
dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni
e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226,  e,  per  quanto
non desumibile dalla volonta' delle parti nonche' per gli aspetti non
disciplinati dalle medesime convenzioni o  contratti,  in  base  alle
linee guida su criteri e modalita' operative per la  valutazione  del
valore di rimborso di cui all'articolo 4, comma 6, del  decreto-legge
21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla  legge  9
agosto 2013, n. 98. In ogni caso, dal rimborso  di  cui  al  presente
comma sono detratti i  contributi  privati  relativi  ai  cespiti  di
localita',  valutati  secondo  la   metodologia   della   regolazione
tariffaria vigente. Qualora il valore di  rimborso  risulti  maggiore
del 10 per cento del valore delle immobilizzazioni nette di localita'
calcolate nella  regolazione  tariffaria,  al  netto  dei  contributi
pubblici in conto capitale  e  dei  contributi  privati  relativi  ai
cespiti di localita', l'ente locale concedente trasmette le  relative
valutazioni di dettaglio del valore  di  rimborso  all'Autorita'  per
l'energia elettrica, il gas ed il  sistema  idrico  per  la  verifica
prima della pubblicazione del bando di gara. ((Tale disposizione  non
si applica qualora l'ente locale concedente possa certificare,  anche
tramite un idoneo soggetto terzo, che il valore di rimborso e'  stato
determinato applicando le disposizioni delle Linee Guida su criteri e
modalita' applicative per la valutazione del valore di rimborso degli
impianti di distribuzione del gas naturale, di  cui  al  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico 22 maggio  2014,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2014, e che lo scostamento del
valore di rimborso e del  valore  delle  immobilizzazioni  nette,  al
netto dei contributi pubblici in  conto  capitale  e  dei  contributi
privati relativi ai cespiti di localita', aggregato d'ambito,  tenuto
conto della modalita' di valorizzazione delle immobilizzazioni  nette
(RAB) rilevante ai fini del calcolo dello scostamento: a) non risulti
superiore alla percentuale del 10 per cento, nel caso di RAB valutata
al  100  per  cento  sulla  base  della  RAB  effettiva,  purche'  lo
scostamento del singolo comune non superi il 25  per  cento;  b)  non
risulti superiore alla percentuale del 35 per cento, nel caso di  RAB
valutata al 100 per cento  sulla  base  dei  criteri  di  valutazione
parametrica definiti dall'Autorita' di regolazione per energia,  reti
e ambiente (RAB parametrica),  purche'  lo  scostamento  del  singolo
comune non superi il 45 per cento;  c)  non  risulti  superiore  alla
somma dei prodotti del peso della RAB effettiva moltiplicato  per  il
10 per cento e del peso della RAB parametrica moltiplicato per il  35
per cento, negli altri  casi,  purche'  lo  scostamento  del  singolo
comune non superi il 35 per cento)).  La  stazione  appaltante  tiene
conto  delle  eventuali  osservazioni  dell'Autorita'  per  l'energia
elettrica, il gas ed il sistema idrico ai fini  della  determinazione
del valore di rimborso da inserire nel bando di gara.  I  termini  di
scadenza previsti dal comma 3 dell'articolo 4  del  decreto-legge  21
giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  9
agosto 2013, n. 98, sono prorogati di ulteriori quattro mesi. Le date
limite di cui all'allegato 1 al regolamento di  cui  al  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226,  relative
agli ambiti ricadenti nel terzo raggruppamento dello stesso  allegato
1, nonche' i rispettivi termini di cui all'articolo  3  del  medesimo
regolamento, sono prorogati di quattro mesi. Resta sempre esclusa  la
valutazione  del  mancato  profitto   derivante   dalla   conclusione
anticipata del rapporto di gestione. (3) (5) 
  6.  Decorso  il  periodo   transitorio,   l'ente   locale   procede
all'affidamento  del   servizio   secondo   le   modalita'   previste
dall'articolo 14. 
  7. Il periodo transitorio di cui al comma 5 e'  fissato  in  cinque
anni a decorrere dal 31  dicembre  2000.  Tale  periodo  puo'  essere
incrementato, alle condizioni sotto indicate, in misura non superiore
a: 
    a) un anno nel caso in cui, almeno un anno  prima  dello  scadere
dei cinque anni, si realizzi una fusione societaria che  consenta  di
servire un'utenza complessivamente non inferiore a due  volte  quella
originariamente servita dalla  maggiore  delle  societa'  oggetto  di
fusione; 
    b) due anni nel caso in cui, entro il termine di cui alla lettera
a), l'utenza servita risulti superiore a centomila clienti finali,  o
il gas naturale distribuito superi i  cento  milioni  di  metri  cubi
all'anno, ovvero l'impresa operi in un ambito  corrispondente  almeno
all'intero territorio provinciale; 
    c) due anni nel caso in cui, entro il termine di cui alla lettera
a), il capitale  privato  costituisca  almeno  il  40%  del  capitale
sociale. 
  8. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 AGOSTO 2004, N. 239. 
  9. Gli affidamenti e le concessioni in essere alla data di  entrata
in vigore del presente decreto sono mantenuti per la durata  in  essi
stabilita ove questi siano stati attribuiti mediante gara, e comunque
per un periodo non superiore a dodici anni a partire dal 31  dicembre
2000. (3) 
  10. I soggetti titolari degli affidamenti o  delle  concessioni  di
cui al comma 5 del presente articolo possono partecipare  alle  prime
gare per ambiti territoriali, indette a norma dell'articolo 14, comma
1,  successive  al  periodo  transitorio,  su  tutto  il   territorio
nazionale e senza limitazioni, anche se, in Italia o all'estero, tali
soggetti o le loro controllate, controllanti  o  controllate  da  una
medesima  controllante  gestiscono  servizi  pubblici  locali,  anche
diversi dalla distribuzione di gas naturale, in virtu' di affidamento
diretto o di una procedura non ad evidenza  pubblica.  Per  le  prime
gare di cui sopra non si applicano le disposizioni  dell'articolo  4,
comma 33, del decreto-legge 13 agosto 2011, n.  138,  convertito  con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.  148,  e  successive
modifiche e integrazioni. Per i soggetti che devono essere costituiti
o trasformati ai sensi dei commi 1, 2, e 3 del presente articolo,  la
partecipazione alle prime gare successive al periodo transitorio,  su
tutto il territorio nazionale e'  consentita  a  partire  dalla  data
dell'avvenuta costituzione o trasformazione. 
  10-bis. Per le concessioni e  gli  affidamenti  in  essere  per  la
realizzazione delle reti e la gestione della  distribuzione  del  gas
metano ai sensi dell'articolo 11 della legge  28  novembre  1980,  n.
784, e successive modificazioni, e  dell'articolo  9  della  legge  7
agosto 1997, n. 266, come modificato dall'articolo 28 della legge  17
maggio 1999, n. 144, il periodo transitorio disciplinato dal comma  7
e il periodo di cui al  comma  9  del  presente  articolo  decorrono,
tenuto conto  del  tempo  necessario  alla  costruzione  delle  reti,
decorsi quattro anni dalla data di entrata in vigore del decreto  del
Ministero del tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica
di concessione del contributo. 
 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  La L. 23 agosto 2004, n. 239 ha disposto (con l'art. 1,  comma  68)
che la disposizione di cui al comma 5 del presente articolo, relativa
al regime transitorio degli affidamenti e delle concessioni in essere
al 21 giugno 2000, data di entrata in  vigore  del  medesimo  decreto
legislativo, va interpretata nel senso che e' fatta salva la facolta'
di riscatto anticipato, durante il periodo transitorio, se  stabilita
nei relativi atti di affidamento o di concessione. Tale  facolta'  va
esercitata secondo le norme ivi stabilite. Le  gare  sono  svolte  in
conformita'  all'articolo  14  del  presente  decreto.   Il   periodo
transitorio di cui al citato comma 5, termina entro  il  31  dicembre
2007,  fatta  salva  la  facolta'  per  l'ente  locale  affidante   o
concedente di prorogare, entro sei mesi  dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge,  per  un  anno  la  durata  del  periodo
transitorio,  qualora  vengano  ravvisate  motivazioni  di   pubblico
interesse. 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 68) che nei casi  previsti
dal comma 9 del presente articolo, il periodo  transitorio  non  puo'
comunque terminare oltre il 31 dicembre 2012. 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.L. 30 dicembre 2005,  n.  273,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51, ha disposto (con l'art.  23,  comma
1) che il termine  del  periodo  transitorio  previsto  dal  presente
articolo,  comma  5,  e'  prorogato  al  31  dicembre  2007   ed   e'
automaticamente prolungato  fino  al  31  dicembre  2009  qualora  si
verifichi almeno  una  delle  condizioni  indicate  al  comma  7  del
medesimo articolo. 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 2) che i termini  possono
essere ulteriormente prorogati di un anno, con atto dell'ente  locale
affidante o concedente, per comprovate e motivate ragioni di pubblico
interesse.