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DECRETO LEGISLATIVO 23 maggio 2000, n. 164

Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

note: Entrata in vigore della legge: 21-6-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
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Testo in vigore dal: 29-6-2011
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 14 novembre 1995,  n.  481,  recante  norme  per  la
concorrenza e la regolazione  dei  servizi  di  pubblica  utilita'  e
l'istituzione delle autorita' di regolazione dei servizi di  pubblica
utilita'; 
  Vista la  direttiva  n.  98/30/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 22 giugno 1998, relativa a norme comuni per il  mercato
interno del gas; 
  Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, ed in particolare l'articolo
41; 
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo  per
il conferimento di funzioni e compiti alle regioni  ed  enti  locali,
per  la   riforma   della   Pubblica   Amministrazione   e   per   la
semplificazione amministrativa; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  recante
conferimento di funzioni e compiti amministrativi  dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 14 febbraio 2000; 
  Visto il parere in data 16 marzo 2000 della  Conferenza  unificata,
istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 19 maggio 2000; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  del
Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro  dell'industria,
del commercio, dell'artigianato e  del  commercio  con  l'estero,  di
concerto con i Ministri degli affari  esteri,  delle  finanze,  della
giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione  economica
e per la funzione pubblica; 
 
                              E m a n a 
il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
        Liberalizzazione del mercato interno del gas naturale 
 
  1. Nei limiti delle disposizioni del presente decreto le  attivita'
di   importazione,   esportazione,   trasporto   e    dispacciamento,
distribuzione e vendita di gas naturale, in  qualunque  sua  forma  e
comunque utilizzato, sono libere. 
  2. Resta in vigore  la  disciplina  vigente  per  le  attivita'  di
coltivazione e di stoccaggio di gas naturale, salvo  quanto  disposto
dal presente decreto. 
  ((2-bis. Le norme del presente decreto relative  al  gas  naturale,
compreso il  gas  naturale  liquefatto,  si  applicano  in  modo  non
discriminatorio anche al biogas e al gas derivante dalla  biomassa  o
ad altri tipi di gas, nella misura in  cui  i  suddetti  gas  possono
essere  iniettati  nel  sistema  del  gas  naturale   e   trasportati
attraverso tale sistema senza porre problemi di ordine tecnico  o  di
sicurezza.))