DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69

Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. (13G00116)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/6/2013.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 (in S.O. n. 63, relativo alla G.U. 20/08/2013, n. 194).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 27-2-2016
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 4 
 
(Norme in materia di concorrenza nel mercato del gas naturale  e  nei
                             carburanti) 
 
  1. All'articolo 22, comma 2,  del  decreto  legislativo  23  maggio
2000, n.164, come modificato dall'articolo 7, comma  1,  del  decreto
legislativo 1 giugno 2011, n.93, le parole "Per  gli  stessi  clienti
vulnerabili" sono sostituite  dalle  seguenti  "Per  i  soli  clienti
domestici" 
  2. I termini previsti dall'articolo 3 del  regolamento  di  cui  al
decreto del Ministro dello sviluppo economico 12  novembre  2011,  n.
226, come modificati ai sensi del  comma  3  del  presente  articolo,
relativi all'avvio delle procedure  di  gara  per  l'affidamento  del
servizio di distribuzione del gas naturale,  sono  da  intendersi  di
natura perentoria. ((Scaduti  tali  termini,  la  Regione  competente
sull'ambito assegna ulteriori sei mesi per adempiere, decorsi i quali
avvia la procedura di gara attraverso la nomina di un commissario  ad
acta, ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo  23
maggio 2000, n. 164. Decorsi due mesi dalla scadenza di tale  termine
senza che la Regione  competente  abbia  proceduto  alla  nomina  del
commissario ad acta, il Ministero dello sviluppo  economico,  sentita
la  Regione,  interviene  per  dare  avvio  alla  gara  nominando  un
commissario ad acta. L'importo eventualmente anticipato  dai  gestori
uscenti per la copertura degli oneri di gara, di cui all'articolo  1,
comma  16-quater,  del  decreto-legge  23  dicembre  2013,  n.   145,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e'
trasferito dalla stazione appaltante al commissario ad acta entro  un
mese dalla sua nomina, al netto dell'importo  relativo  agli  esborsi
precedentemente effettuati  per  la  preparazione  dei  documenti  di
gara.)) 
  3. Le date limite di cui all'Allegato 1 del regolamento di  cui  al
decreto del Ministro dello sviluppo economico 12  novembre  2011,  n.
226,  relative  agli   ambiti   ricadenti   nel   primo   e   secondo
raggruppamento dello stesso  Allegato  1,  che  sono  scadute  o  che
verrebbero a scadere entro il mese di ottobre 2013, sono prorogate di
quattro mesi, con uno  spostamento  dei  rispettivi  termini  di  cui
all'articolo 3 del medesimo regolamento relativi alla mancata  nomina
della stazione appaltante comunque a data non anteriore al 1° gennaio
2014. Per tutti gli ambiti  dello  stesso  Allegato  in  cui  non  e'
presente il capoluogo di provincia, la  designazione  della  stazione
appaltante di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto  del  Ministro
dello  sviluppo  economico  12  novembre  2011,  n.226,   avviene   a
maggioranza  qualificata  dei  due  terzi  dei  comuni   appartenenti
all'ambito  che  rappresentino  almeno  i  due  terzi  dei  punti  di
riconsegna dell'ambito, come risultanti dai dati di  riferimento  per
la formazione degli ambiti pubblicati sul sito internet del Ministero
dello sviluppo economico. (6) 
  3-bis. Le date stabilite dall'Allegato 1 annesso al regolamento  di
cui al decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico  12  novembre
2011, n. 226, sono prorogate di ventiquattro mesi, comprensivi  delle
proroghe disposte dal comma 3 del presente articolo, per  gli  ambiti
in cui almeno il 15 per cento dei punti di riconsegna e' situato  nei
comuni colpiti dagli eventi  sismici  del  20  e  29  maggio  2012  e
inseriti nell'elenco di cui all'Allegato 1  annesso  al  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze  1°  giugno  2012,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 130  del  6  giugno  2012,  e  successive
modificazioni. 
  4. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 DICEMBRE 2015,  N.  210  CONVERTITO
CON MODIFIZAIONI DALLA L. 25 FEBBRAIO 2016, N. 21)). 
  5. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 DICEMBRE 2015,  N.  210  CONVERTITO
CON MODIFIZAIONI DALLA L. 25 FEBBRAIO 2016, N. 21)). 
  6. Al fine di facilitare lo svolgimento delle gare di cui al  comma
2 e di ridurre i costi per gli enti  locali  e  per  le  imprese,  il
Ministero dello  sviluppo  economico  puo'  emanare  linee  guida  su
criteri e modalita'  operative  per  la  valutazione  del  valore  di
rimborso  degli  impianti  di  distribuzione  del  gas  naturale,  in
conformita' con l'articolo 5 del decreto del Ministro dello  sviluppo
economico 12 novembre 2011, n. 226. 
  7. Al  fine  di  promuovere  la  razionalizzazione  della  rete  di
distribuzione dei carburanti  liquidi  e  per  diffondere  l'uso  del
metano e del GPL per autotrazione nelle aree con scarsa  presenza  di
impianti di  distribuzione  di  tale  carburante,  il  fondo  per  la
razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti  di  cui
all'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998,  n.  32,  e'
destinato anche alla erogazione  di  contributi  per  la  chiusura  e
contestuale trasformazione da impianti di distribuzione di carburanti
liquidi in impianti di distribuzione esclusiva di metano o di GPL per
autotrazione,  secondo  le  modalita'  definite  con  i  decreti  del
Ministro dello sviluppo economico 19 aprile  2013,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 136 del  12  giugno  2013,  e  7  agosto  2003,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25 settembre 2003. 
  7-bis. All'articolo 34 della legge 12 novembre  2011,  n.  183,  il
comma 1 e' sostituito dal seguente: 
    "1. Per tenere conto dell'incidenza delle accise sul  reddito  di
impresa degli esercenti impianti di distribuzione di  carburante,  il
reddito stesso e' ridotto, a titolo di deduzione  forfetaria,  di  un
importo pari alle seguenti percentuali dei  volumi  d'affari  di  cui
all'articolo 20,  primo  comma,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: 
      a) 1,1 per cento del volume d'affari fino a 1.032.000 euro; 
      b) 0,6 per cento del volume d'affari  oltre  1.032.000  euro  e
fino a 2.064.000 euro; 
      c) 0,4 per cento del volume d'affari oltre 2.064.000 euro". 
 
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AGGIORNAMENTO (6) 
  Il D.Lgs. 23 maggio 2000, n.  164,  come  modificato  dal  D.L.  23
dicembre 2013, n. 145,  convertito  con  modificazioni  dalla  L.  21
febbraio 2014, n. 9, ha disposto (con l'art.  15,  comma  5)  che  "I
termini  di  scadenza  previsti  dal  comma  3  dell'articolo  4  del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono prorogati di ulteriori quattro
mesi".