DECRETO LEGISLATIVO 11 febbraio 1998, n. 32

Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: Entrata in vigore del decreto: 20-3-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/08/2017)
Testo in vigore dal: 29-8-2017
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 6. 
              Fondo per la razionalizzazione della rete 
 
  1. E' costituito presso la cassa conguaglio GPL  il  Fondo  per  la
razionalizzazione della rete  di  distribuzione  dei  carburanti  nel
quale confluiscono i fondi residui disponibili  nel  conto  economico
avente  la   medesima   denominazione,   istituito   ai   sensi   del
provvedimento  CIP  n.  18  del  12  settembre  1989   e   successive
integrazioni e modificazioni. Tale Fondo  sara'  integrato,  per  gli
anni 1998, 1999 e 2000, attraverso un contributo  calcolato  su  ogni
litro di carburante per autotrazione (benzine, gasolio, GPL e metano)
venduto negli impianti di distribuzione, pari a lire tre a carico dei
titolari di concessione  o  autorizzazione  e  una  lira  carico  dei
gestori. Tali disponibilita' sono utilizzate per  la  concessione  di
indennizzi, per la chiusura di impianti, ai gestori e ai titolari  di
autorizzazione o concessione, secondo le condizioni, le modalita' e i
termini  stabiliti  dal  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato con  proprio  decreto,  da  emanare  entro  sessanta
giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente   decreto
legislativo. 
                                                                ((7)) 
 
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AGGIORNAMENTO (7) 
  La L. 4 agosto 2017, n. 124 ha disposto (con l'art. 1,  comma  106)
che "A decorrere dal 1°  gennaio  2018  e'  trasferita  all'OCSIT  la
titolarita'  del  Fondo  per  la  razionalizzazione  della  rete   di
distribuzione dei  carburanti  di  cui  all'articolo  6  del  decreto
legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, sul quale gravano gli oneri  per
lo svolgimento delle attivita'  trasferite,  in  modo  da  assicurare
l'autonomia economica, patrimoniale e finanziaria di  tali  attivita'
rispetto alle altre attivita' e funzioni svolte dall'OCSIT".