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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 12 novembre 2011, n. 226

Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'articolo 46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. (12G0010)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/02/2012 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2016)
Testo in vigore dal:  29-7-2015
aggiornamenti all'articolo

Art. 2

Soggetto che gestisce la gara
1. Gli Enti locali concedenti appartenenti a ciascun ambito demandano al Comune capoluogo di provincia il ruolo di stazione appaltante per la gestione della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata secondo la normativa vigente in materia di Enti locali, ferma restando la possibilità di demandare in alternativa tale ruolo a una società di patrimonio delle reti, costituita ai sensi dell'articolo 113, comma 13, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove presente. Nel caso in cui il Comune capoluogo di provincia non appartenga all'ambito, i sopra citati Enti locali individuano un Comune capofila, o la Provincia, o un altro soggetto già istituito, quale una società di patrimonio delle reti, al quale demandare il ruolo di stazione appaltante.
((La convenzione fra i Comuni facenti parte dell'ambito è approvata con la maggioranza qualificata dei Comuni d'ambito di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni in legge 9 agosto 2013, n. 98))
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2. Il Comune capoluogo di provincia, qualora appartenente all'ambito, o la Provincia, negli altri casi, convoca, entro la data di cui all'allegato 1
((, come espressamente prorogata dalle norme vigenti,))
per il primo periodo di applicazione, gli Enti locali concedenti appartenenti all'ambito per gli adempimenti di cui al comma 1.
3. Nel primo periodo di applicazione, decorsi 6 mesi dalla data di cui all'allegato 1
((, come espressamente prorogata dalle norme vigenti,))
senza che si sia proceduto all'individuazione del soggetto di cui al secondo periodo del comma 1, il Comune con il maggior numero di abitanti o la Provincia competente trasmette alla Regione una relazione sulla situazione e sulle attività svolte, per l'eventuale intervento di cui all'articolo 3. Negli altri casi, il ruolo di stazione appaltante è svolto dal Comune capoluogo di provincia.
4. La stazione appaltante prepara e pubblica il bando di gara e il disciplinare di gara, svolge e aggiudica la gara per delega degli Enti locali concedenti.
5. Salvo l'individuazione, da parte degli Enti locali concedenti, di un diverso soggetto, sempre con le modalità di cui al comma 1, la stazione appaltante cura anche ogni rapporto con il gestore, in particolare svolge la funzione di controparte del contratto di servizio, per delega
((...))
degli Enti locali concedenti, ed è coadiuvata, nella funzione di vigilanza e controllo, da un comitato di monitoraggio costituito dai rappresentanti degli Enti locali concedenti appartenenti all'ambito, per un massimo di 15 membri.
6. Entro 6 mesi dall'individuazione della stazione appaltante, gli Enti locali concedenti forniscono alla stazione appaltante medesima la documentazione necessaria alla preparazione del bando di gara.
L'Ente locale concedente può delegare la stazione appaltante per il reperimento diretto delle informazioni presso il gestore uscente.
((Trascorsi i termini di cui sopra senza ricevere le informazioni utili per la pubblicazione del bando di gara, la stazione appaltante, previa diffida ai Comuni inadempienti contenente un termine perentorio a provvedere, provvede al reperimento diretto delle informazioni, anche nei confronti dei gestori uscenti, e a tutti gli atti necessari alla preparazione e pubblicazione del bando di gara di cui all'articolo 9, in sostituzione dei Comuni che dovessero rimanere inadempienti. In questo caso l'Allegato B al bando di gara riporta l'eventuale evidenza delle informazioni non fornite direttamente dal Comune.))
((
7. Il soggetto di cui al comma 5, previa determinazione che può essere assunta dalla maggioranza dei comuni dell'ambito di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, può - ricorrendone le condizioni - chiedere la risoluzione del contratto di affidamento al gestore dell'ambito, ai sensi dell'articolo 1455 del codice civile.
))