MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 12 novembre 2011, n. 226

Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'articolo 46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. (12G0010)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/02/2012 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2016)
Testo in vigore dal: 29-7-2015
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2 
 
 
                    Soggetto che gestisce la gara 
 
  1.  Gli  Enti  locali  concedenti  appartenenti  a  ciascun  ambito
demandano al Comune capoluogo  di  provincia  il  ruolo  di  stazione
appaltante per la gestione della gara per l'affidamento del  servizio
di distribuzione del gas  naturale  in  forma  associata  secondo  la
normativa vigente in  materia  di  Enti  locali,  ferma  restando  la
possibilita' di demandare in alternativa tale ruolo a una societa' di
patrimonio delle reti, costituita ai sensi dell'articolo  113,  comma
13, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove presente. Nel
caso  in  cui  il  Comune  capoluogo  di  provincia  non   appartenga
all'ambito,  i  sopra  citati  Enti  locali  individuano  un   Comune
capofila, o la Provincia, o un altro soggetto gia'  istituito,  quale
una societa' di patrimonio delle reti, al quale demandare il ruolo di
stazione appaltante. ((La convenzione  fra  i  Comuni  facenti  parte
dell'ambito e' approvata con la maggioranza  qualificata  dei  Comuni
d'ambito di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 21  giugno
2013, n. 69, convertito con modificazioni in legge 9 agosto 2013,  n.
98)). 
  2.  Il  Comune  capoluogo  di   provincia,   qualora   appartenente
all'ambito, o la Provincia, negli altri casi, convoca, entro la  data
di cui all'allegato 1 ((, come espressamente  prorogata  dalle  norme
vigenti,)) per il primo periodo  di  applicazione,  gli  Enti  locali
concedenti appartenenti all'ambito per  gli  adempimenti  di  cui  al
comma 1. 
  3. Nel primo periodo di applicazione, decorsi 6 mesi dalla data  di
cui all'allegato 1  ((,  come  espressamente  prorogata  dalle  norme
vigenti,)) senza che si sia proceduto all'individuazione del soggetto
di cui al secondo periodo del comma  1,  il  Comune  con  il  maggior
numero di abitanti o la Provincia competente trasmette  alla  Regione
una  relazione  sulla  situazione  e  sulle  attivita'  svolte,   per
l'eventuale intervento di cui all'articolo 3. Negli  altri  casi,  il
ruolo di stazione  appaltante  e'  svolto  dal  Comune  capoluogo  di
provincia. 
  4. La stazione appaltante prepara e pubblica il bando di gara e  il
disciplinare di gara, svolge e aggiudica la  gara  per  delega  degli
Enti locali concedenti. 
  5. Salvo l'individuazione, da parte degli Enti  locali  concedenti,
di un diverso soggetto, sempre con le modalita' di cui al comma 1, la
stazione appaltante cura anche  ogni  rapporto  con  il  gestore,  in
particolare svolge  la  funzione  di  controparte  del  contratto  di
servizio, per delega ((...)) degli  Enti  locali  concedenti,  ed  e'
coadiuvata, nella funzione di vigilanza e controllo, da  un  comitato
di monitoraggio  costituito  dai  rappresentanti  degli  Enti  locali
concedenti appartenenti all'ambito, per un massimo di 15 membri. 
  6. Entro 6 mesi dall'individuazione della stazione appaltante,  gli
Enti locali concedenti forniscono alla stazione  appaltante  medesima
la documentazione necessaria alla preparazione  del  bando  di  gara.
L'Ente locale concedente puo' delegare la stazione appaltante per  il
reperimento diretto delle informazioni  presso  il  gestore  uscente.
((Trascorsi i termini di cui sopra  senza  ricevere  le  informazioni
utili per la pubblicazione del bando di gara, la stazione appaltante,
previa  diffida  ai  Comuni  inadempienti   contenente   un   termine
perentorio  a  provvedere,  provvede  al  reperimento  diretto  delle
informazioni, anche nei confronti dei gestori uscenti, e a tutti  gli
atti necessari alla preparazione e pubblicazione del bando di gara di
cui all'articolo 9, in sostituzione dei Comuni che dovessero rimanere
inadempienti. In questo caso l'Allegato B al bando  di  gara  riporta
l'eventuale evidenza delle informazioni non fornite direttamente  dal
Comune.)) 
  ((7. Il soggetto di cui al comma 5, previa determinazione che  puo'
essere assunta  dalla  maggioranza  dei  comuni  dell'ambito  di  cui
all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, puo'
- ricorrendone le condizioni - chiedere la risoluzione del  contratto
di affidamento al gestore dell'ambito, ai  sensi  dell'articolo  1455
del codice civile.))