MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 12 novembre 2011, n. 226

Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'articolo 46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. (12G0010)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/02/2012 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2016)
Testo in vigore dal: 29-7-2015
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 5 
 
 
            Rimborso al gestore uscente nel primo periodo 
 
  1.  Il  valore  di  rimborso  ai  titolari  degli   affidamenti   e
concessioni cessanti, per i quali e' previsto un termine di  scadenza
naturale non posteriore alla data di cessazione del servizio prevista
nel bando di gara del nuovo affidamento, viene calcolato  in  base  a
quanto stabilito dalle convenzioni  o  dai  contratti  alla  scadenza
naturale dell'affidamento. 
  2.  Il  valore  di  rimborso  ai  titolari  degli   affidamenti   e
concessioni cessanti, per i quali  non  e'  previsto  un  termine  di
scadenza o e' previsto un termine di scadenza naturale che supera  la
data di cessazione del servizio prevista nel bando di gara del  nuovo
affidamento,  viene  calcolato  in  base  a  quanto  stabilito  nelle
convenzioni  o  nei  contratti,  conformemente  a   quanto   previsto
nell'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo  23  maggio  2000,
n.164 e sue modificazioni, in particolare per i  casi  di  cessazione
anticipata del contratto rispetto alla scadenza naturale ((,  purche'
i documenti contrattuali siano stati stipulati prima dell'11 febbraio
2012 e contengano tutti gli elementi metodologici, quali le  voci  di
prezzario applicabili alle diverse tipologie di cespiti da  applicare
allo stato di consistenza aggiornato e  il  trattamento  del  degrado
fisico, incluse le durate utili per le diverse tipologie di  cespiti,
per il calcolo e per la verifica del  valore  di  rimborso  anche  da
parte dell'Autorita'.)) 
  ((2-bis. Nei casi di cui ai  commi  1  e  2,  indipendentemente  da
quanto contenuto  nei  documenti  contrattuali,  vengono  detratti  i
contributi privati relativi ai cespiti di  localita',  relativi  alla
porzione di impianto di proprieta' del gestore uscente  che  non  sia
ceduta all'ente locale concedente a devoluzione gratuita, valutati in
base  alla  metodologia  della  regolazione  tariffaria  vigente,  ed
assumendo le vite utili dei cespiti a cui si riferiscono, di  cui  al
comma 10.)) 
  ((3. Nel caso in cui  la  metodologia  di  calcolo  del  valore  di
rimborso ai titolari  di  cui  al  comma  2  non  sia  desumibile  da
documenti contrattuali stipulati prima dell'11 febbraio 2012, inclusi
i casi in cui sia genericamente indicato che il  valore  di  rimborso
debba essere calcolato in base al regio decreto 15  ottobre  1925  n.
2578, senza precisare la  metodologia,  o  debba  essere  valutato  a
prezzi di mercato, si applicano le modalita' specificate nei commi da
5 a 13, limitatamente alla porzione di  impianto  di  proprieta'  del
gestore  che,  alla  scadenza  naturale  dell'affidamento,  non   sia
prevista essere trasferita in devoluzione  gratuita  all'Ente  locale
concedente, con le modalita' operative specificate nelle linee  guida
su criteri e modalita' operative per la  valutazione  del  valore  di
rimborso, di cui all'articolo 4, comma 6 del decreto-legge 21  giugno
2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla legge 9  agosto  2013,
n. 98. Le modalita' di cui sopra si applicano per  la  determinazione
del valore di  rimborso  anche  nel  caso  in  cui  atti  aggiuntivi,
successivi all'entrata in vigore del decreto  legislativo  23  maggio
2000, n. 164, definiscano solo un  valore  economico  del  valore  di
rimborso, anche se rivalutabile, senza riportare  la  metodologia  di
calcolo.)) 
  4. Nel caso in cui le  convenzioni  o  i  contratti  contengano  la
metodologia generale di calcolo, ma non prevedano uno o piu' dettagli
applicativi, si applica il comma o i commi pertinenti tra quelli da 5
a 13 per  la  determinazione  degli  elementi  applicativi  mancanti,
mentre per gli altri parametri si considerano i dati e  le  modalita'
desumibili dai documenti contrattuali. Cio' vale anche  nel  caso  di
cui al comma 1,  qualora  la  modalita'  di  rimborso  alla  scadenza
naturale dell'affidamento prevista nella convenzione o nel  contratto
faccia riferimento all'articolo 24, comma  4  del  regio  decreto  15
ottobre 1925 n. 2578. ((5)) 
  5. Il valore industriale della parte di impianto di proprieta'  del
gestore uscente di cui alla lettera a) dell'articolo 24, comma 4, del
regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 e' pari al costo che  dovrebbe
essere sostenuto per la sua  ricostruzione  a  nuovo,  decurtato  del
valore del degrado fisico di cui al comma  10,  includendo  anche  le
immobilizzazioni in corso come risultano dai libri contabili. 
  6. Il costo per la ricostruzione a nuovo  di  cui  al  comma  5  e'
calcolato  partendo  dallo  stato   di   consistenza   dell'impianto,
applicando il prezzario contenuto nei documenti contrattuali, qualora
esplicitamente   previsto,   unitamente   ad   un    meccanismo    di
indicizzazione,  per  la  valorizzazione  dell'impianto  in  caso  di
cessazione  anticipata  del  contratto,  ed  aggiungendo  gli   oneri
generali di cui al comma 9, qualora  non  siano  gia'  contenuti  nel
prezzario utilizzato.  Per  gli  impianti  oggetto  di  finanziamenti
pubblici ((con prima metanizzazione)) dopo l'anno 2000, il costo  per
la  ricostruzione  a  nuovo  e'  calcolato  sulla  base   dei   costi
effettivamente  sostenuti,  aggiornati   con   il   deflatore   degli
investimenti  fissi  lordi,  se  le   condizioni   di   posa   e   di
accessibilita' non si sono modificate. 
  ((7. Qualora i documenti contrattuali non contengano  il  prezzario
di cui al comma 6, si utilizzano i prezzari per lavori  edili  e  per
installazione di impianti  tecnologici  della  Camera  di  commercio,
industria, artigianato e agricoltura della provincia dell'ambito,  o,
in assenza di questi, gli  analoghi  prezzari  regionali,  purche'  i
valori non siano considerati inidonei per la specifica  applicazione.
Le voci contenute in prezziari vigenti  il  cui  prezzo  e'  ritenuto
inidoneo per la costruzione di  impianti  di  distribuzione  del  gas
naturale sono evidenziate nelle linee guida su  criteri  e  modalita'
operative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di
distribuzione  del  gas  naturale  del   Ministero   dello   sviluppo
economico, di cui all'articolo 4, comma 6 del decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69, convertito con modificazioni in legge 9 agosto 2013,  n.
98, unitamente a suggerimenti sui prezzi alternativi da utilizzare. I
prezzi da derivare dai prezzari devono essere la valorizzazione delle
effettive  prestazioni  di  manodopera,  materiali  e  noli  per   le
lavorazioni previste, al netto dell'eventuale utile di  impresa.  Per
il valore di acquisto e installazione dei componenti specifici  della
distribuzione  gas,  come  impianti   principali   e   secondari   di
regolazione e misura, gruppi di misura gas,  impianti  di  protezione
catodica, tubazioni per reti di  distribuzione  di  gas  di  notevole
estensione, si utilizza il prezzario emanato  dall'Autorita'  per  la
valutazione degli investimenti  e,  in  sua  mancanza,  i  valori  di
mercato come risultano  dai  contratti  piu'  recenti.  I  valori  di
mercato per  le  tipologie  di  componenti  piu'  diffuse  e  per  le
installazioni piu' comuni sono riportati nelle linee guida su criteri
e modalita' operative per la valutazione del valore di  rimborso,  di
cui  all'articolo  4,  del  decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,
convertito con modificazioni in  legge  9  agosto  2013,  n.  98.  Le
previsioni  contenute  nel  presente   comma   si   applicano   anche
all'eventuale prezzario previsto nei documenti contrattuali,  di  cui
al comma 6, qualora sia un prezzario regionale o provinciale.)) 
  8. Nell'applicazione del prezzario di  cui  ai  commi  6  e  7,  in
particolare per la rete, si considerano: 
    a. eventuali pezzi speciali o opere particolari,  quali  sovra  e
sottopassi   in   corrispondenza   delle   interferenze   con   altri
sottoservizi; 
    b. le modalita' di posa che tengano conto della  tipologia  delle
condizioni  morfologiche  del  suolo   e   sottosuolo,   della   loro
accessibilita' e di eventuali particolari prescrizioni realizzative; 
    c. la tipologia dei ripristini delle superfici interessate  dalla
posa, sempre considerando l'accessibilita' dei luoghi di posa. 
  ((9. Nel caso in cui i costi effettivamente sostenuti o la voce del
prezzario di cui ai commi 6 e 7 non contengano le spese generali,  si
incrementa il valore ottenuto, come previsto nei commi 6 e  7,  della
percentuale minima di cui all'articolo 32, comma  2  lettera  b,  del
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, pari al 13%, per tener conto sia degli
oneri   amministrativi    relativi    alle    autorizzazioni,    alla
progettazione, alla direzione lavori, alla  redazione  del  piano  di
sicurezza e controllo in fase di  progettazione  e  di  coordinamento
esecuzione lavori e ai collaudi, sia delle spese generali.  Nel  caso
in cui la voce del prezzario contenga gia' una percentuale  di  spese
generali  uguale  o  maggiore  del  13%  si  mantiene  unicamente  la
percentuale del prezzario, senza ulteriore incremento, anche nel caso
in cui la descrizione, riportata nel prezzario, del  contenuto  delle
spese generali  non  dovesse  esplicitare  tutti  gli  oneri  di  cui
sopra.)) 
  10. Il valore del degrado fisico e' determinato considerando durate
utili degli impianti come specificate nei documenti  contrattuali  o,
in assenza di indicazioni, considerando fino  al  30  settembre  2004
durate utili come riportate nella tabella 1 di  cui  all'allegato  A,
facente parte integrante del presente regolamento, e dal  1°  ottobre
2004 le vite utili ai fini regolatori contenute nel Testo Unico della
regolazione tariffaria allegato  alla  deliberazione  ARG/Gas  159/08
dell'Autorita', ((con  la  modifica  della  vita  utile  dei  cespiti
relativi a gruppi di misura tradizionali di  classe  fino  a  G6,  in
coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 21,  della
legge  23  luglio  2009,  n.  99,))  e  tenendo  conto  dell'anno  di
installazione dei componenti e di realizzazione dei singoli tratti di
rete come risulta dallo stato di consistenza.  Qualora  lo  stato  di
consistenza non riporti la data di  realizzazione  dei  componenti  o
delle  condotte  e   questa   non   sia   desumibile   da   documenti
amministrativi o altri  riferimenti,  la  data  da  assumere  per  le
valutazioni del valore  residuo  deve  essere  coerente  con  i  dati
presentati all'Autorita' ai fini della determinazione delle  tariffe,
o, in loro mancanza, e' calcolata sulla base del rapporto  tra  fondo
di  ammortamento  e  valore  del  cespite  riportato   in   bilancio,
opportunamente rettificato  da  eventuali  operazioni  straordinarie,
moltiplicato per la durata utile del cespite. 
  11. Il valore di rimborso al gestore uscente e' ottenuto  deducendo
dal valore industriale di cui al comma 5 le anticipazioni  e  sussidi
concessi dai Comuni e da altri finanziatori pubblici ((e i contributi
privati relativi ai cespiti di localita', limitatamente alla porzione
di  impianto  che  non  sia  ceduta  all'ente  locale  concedente   a
devoluzione gratuita,)) e aggiungendo  eventuali  premi  pagati  agli
Enti locali concedenti, valutati con le modalita' di cui ai commi  12
e 13. 
  ((12. I valori da detrarre per le anticipazioni e sussidi  concessi
dai Comuni e da altri finanziatori pubblici e  i  contributi  privati
relativi ai cespiti di  localita',  limitatamente  alla  porzione  di
impianto che non sia ceduta all'ente locale concedente a  devoluzione
gratuita, sono, al netto di  eventuali  imposte  pagate  direttamente
connesse con tali  anticipazioni  e  sussidi,  con  esclusione  dalla
detrazione  dell'IRES  e  delle  altre  imposte  legate  al   reddito
d'impresa, rivalutati  applicando  il  deflatore  degli  investimenti
fissi lordi utilizzato nella regolazione  tariffaria.  I  valori  dei
contributi pubblici e privati si degradano secondo le regole previste
dalle  disposizioni  dell'Autorita'  in  materia   di   tariffe,   ma
utilizzando le durate utili di cui  al  comma  10.  Pertanto  per  la
determinazione del valore netto  residuo  al  31  dicembre  2011  dei
contributi percepiti fino  all'anno  2011  si  applicano  le  formule
dell'articolo 16, commi 16.3, 16.4  e  16.5  del  Testo  Unico  della
regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e  misura  del
gas  per  il  periodo   di   regolazione   2009-2012,   emanato   con
deliberazione ARG/Gas 159/08, assumendo le durate utili dei cespiti a
cui si riferiscono, di cui al comma 10. Per i periodi  successivi  al
31 dicembre 2011 il degrado dello stock  di  contributi  esistente  a
tale data si calcola in coerenza con l'opzione adottata dalle imprese
ai sensi  delle  disposizioni  dell'articolo  2  della  deliberazione
dell'Autorita' 573/2013/R/gas. In ogni  caso  ai  fini  del  presente
regolamento non si applicano le disposizioni dei commi  13.2  e  13.3
della regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura
(RTDG 2014-2019),  Allegato  A  della  deliberazione  573/2013/R/gas.
Tutti i contributi percepiti successivamente al 31 dicembre 2011 sono
soggetti a degrado, secondo quanto disposto  dall'articolo  39  della
RTDG 2014-2019 di cui sopra.)) 
  13. Nel caso in cui il gestore abbia versato, prima dell'entrata in
vigore del decreto legislativo  23  maggio  2000,  n.164,  un  premio
all'Ente locale concedente per l'affidamento, la  prosecuzione  o  il
rinnovo della gestione con una scadenza naturale che supera  la  data
di effettiva cessazione del servizio, il valore di  rimborso  include
anche le quote residue del premio versato,  calcolate  rivalutando  i
premi con l'applicazione del deflatore degli investimenti fissi lordi
utilizzato nella regolazione tariffaria e  degradandoli  considerando
una durata utile  pari  alla  differenza  fra  la  data  di  scadenza
naturale della concessione e l'anno di versamento del premio. 
  14. Qualora la concessione preveda, alla sua scadenza naturale,  la
devoluzione gratuita all'Ente locale concedente di  una  porzione  di
impianto e la data di scadenza naturale superi la data  di  effettiva
cessazione del servizio, il valore di rimborso al gestore uscente  di
tale porzione di impianto e' valutato: 
    a. secondo quanto desumibile dal contratto o concessione in  caso
di cessazione anticipata del contratto; in particolare, nel  caso  di
riferimento al regio decreto 15 ottobre  1925,  n.  2578,  valgono  i
commi pertinenti tra quelli da 5 a 13, per gli  elementi  applicativi
mancanti; resta sempre esclusa la valutazione  del  mancato  profitto
derivante dalla conclusione anticipata del rapporto di gestione; 
    b. nel caso in cui le modalita' per la cessazione anticipata  del
contratto non siano desumibili nelle  convenzioni  o  nei  contratti,
valgono i commi da 5 a 9 e da 11 a 13, considerando, per  il  calcolo
del valore del degrado fisico, una durata  utile  convenzionale  pari
alla differenza fra la data di scadenza naturale della concessione  e
la data di realizzazione dell'investimento, qualora  tale  differenza
sia inferiore alla presunta durata utile della tipologia  di  cespite
di cui al comma 10. 
  Il valore di rimborso relativo alla porzione di impianto per cui la
concessione non prevede la  devoluzione  gratuita  viene  determinato
seguendo i commi pertinenti  da  1  a  13.  ((Qualora  il  valore  di
rimborso  risulti  maggiore  del  10  per  cento  del  valore   delle
immobilizzazioni  nette  di  localita',  relative  alla  porzione  di
impianto che non sia ceduta all'ente locale concedente a  devoluzione
gratuita,  calcolate  nella  regolazione  tariffaria,  al  netto  dei
contributi pubblici  in  conto  capitale  e  dei  contributi  privati
relativi ai cespiti di localita', come calcolati ai fini tariffari ma
senza applicazione dei  commi  13.2  e  13.3  dell'allegato  A  della
deliberazione 573/2013/R/gas, l'ente locale concedente  trasmette  le
relative  valutazioni   di   dettaglio   del   valore   di   rimborso
all'Autorita' per la verifica prima della pubblicazione del bando  di
gara, motivando l'eventuale mancato utilizzo o eventuali  scostamenti
dai parametri utilizzati  nella  metodologia  riportata  nelle  linee
guida su criteri e modalita' operative del Ministero  dello  sviluppo
economico ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 21 giugno  2013,
n. 69, convertito con modificazioni in legge 9 agosto  2013,  n.  98.
L'Autorita' esegue la verifica secondo modalita' da essa stabilite. I
tempi di istruttoria dell'Autorita' oltre i 90  giorni  sospendono  i
termini ai fini del rispetto delle date limite per  la  pubblicazione
del bando di gara previste dall'articolo  3,  comma  1  relativamente
all'intervento sostitutivo della  Regione  e  all'applicazione  della
penalizzazione di cui all'articolo 4, comma 5  del  decreto-legge  21
giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni in  legge  9  agosto
2013, n. 98. La stazione appaltante deve tenere conto delle eventuali
osservazioni dell'Autorita' ai fini della determinazione  del  valore
di rimborso da inserire nel bando di gara.)) 
  ((15.  Il  gestore   subentrante   acquisisce   la   disponibilita'
dell'impianto dalla data in  cui  esegue  il  pagamento,  al  gestore
uscente, del valore di rimborso residuo dell'impianto e  subentra  in
eventuali obbligazioni finanziarie, in conformita' con l'articolo 14,
comma 9, del decreto legislativo 23 maggio 2000,  n.  164,  detraendo
dal  valore  di  rimborso  i  debiti  relativi  a  tali  obbligazioni
finanziarie, e, se applicabile,  dalla  data  in  cui  l'Ente  locale
concedente esegue il pagamento  al  gestore  uscente  del  valore  di
rimborso per la porzione di impianto a cui e' applicabile il comma 14
lettera b.)) 
  16. Qualora, trascorso il periodo di tempo disponibile per emettere
il bando di gara d'ambito, si  manifesti  un  disaccordo  tra  l'Ente
locale  concedente  e  il  gestore  uscente  con   riferimento   alla
determinazione del valore di rimborso del gestore uscente,  il  bando
di gara riporta, per l'impianto oggetto del disaccordo e  soggetto  a
passaggio di proprieta' al  gestore  subentrante,  oltre  alla  stima
dell'Ente locale concedente e la stima del gestore uscente, un valore
di riferimento da utilizzare ai fini della gara, in  particolare  per
la verifica dei requisiti di partecipazione e della valutazione delle
offerte, determinato come il piu' grande fra i seguenti valori: 
    a. la stima dell'Ente locale concedente; 
    b. il valore delle immobilizzazioni nette di localita', al  netto
dei contributi pubblici in conto capitale e  dei  contributi  privati
relativi  ai  cespiti  di   localita',   riconosciuto   dal   sistema
tariffario. 
  ((Inoltre il bando di  gara  riporta  sia  i  principali  punti  di
divergenza nel calcolo fra le  valutazioni  del  valore  di  rimborso
effettuate dall'ente locale concedente e quelle del gestore  uscente,
sia  eventuali  previsioni  su  metodologie  di  calcolo  particolari
contenute nei documenti concessori che differiscono dalle metodologie
contenute nel presente articolo.)) Il gestore  subentrante  versa  al
gestore uscente il valore di riferimento, previsto nel bando di  gara
all'atto  del  passaggio  di  proprieta'  dell'impianto.  L'eventuale
differenza  tra  il  valore  accertato  in  esito   alla   definitiva
risoluzione del contenzioso  e  quello  di  riferimento  versato  dal
gestore subentrante e' regolata fra il gestore entrante e il  gestore
uscente. 
 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  Il Decreto 20 maggio 2015, n. 106 ha disposto (con l'art. 1,  comma
12) che "All'articolo 5, comma 4, dopo le parole "si applica il comma
o i commi pertinenti tra quelli da 5 a 13 per la determinazione degli
elementi mancanti" sono aggiunte le parole "e le sezioni  applicabili
delle linee guida su criteri e modalita' operative per la valutazione
del  valore  di  rimborso  di  cui  all'articolo  4   comma   6   del
decreto-legge 21 giugno 2013,  n.  69  convertito  con  modificazioni
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98"."