stai visualizzando l'atto

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 12 novembre 2011, n. 226

Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'articolo 46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. (12G0010)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/02/2012 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2016)
Testo in vigore dal:  29-7-2015
aggiornamenti all'articolo

Art. 5

Rimborso al gestore uscente nel primo periodo
1. Il valore di rimborso ai titolari degli affidamenti e concessioni cessanti, per i quali è previsto un termine di scadenza naturale non posteriore alla data di cessazione del servizio prevista nel bando di gara del nuovo affidamento, viene calcolato in base a quanto stabilito dalle convenzioni o dai contratti alla scadenza naturale dell'affidamento.
2. Il valore di rimborso ai titolari degli affidamenti e concessioni cessanti, per i quali non è previsto un termine di scadenza o è previsto un termine di scadenza naturale che supera la data di cessazione del servizio prevista nel bando di gara del nuovo affidamento, viene calcolato in base a quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti, conformemente a quanto previsto nell'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164 e sue modificazioni, in particolare per i casi di cessazione anticipata del contratto rispetto alla scadenza naturale
((, purché i documenti contrattuali siano stati stipulati prima dell'11 febbraio 2012 e contengano tutti gli elementi metodologici, quali le voci di prezzario applicabili alle diverse tipologie di cespiti da applicare allo stato di consistenza aggiornato e il trattamento del degrado fisico, incluse le durate utili per le diverse tipologie di cespiti, per il calcolo e per la verifica del valore di rimborso anche da parte dell'Autorità.))
((
2-bis. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, indipendentemente da quanto contenuto nei documenti contrattuali, vengono detratti i contributi privati relativi ai cespiti di località, relativi alla porzione di impianto di proprietà del gestore uscente che non sia ceduta all'ente locale concedente a devoluzione gratuita, valutati in base alla metodologia della regolazione tariffaria vigente, ed assumendo le vite utili dei cespiti a cui si riferiscono, di cui al comma 10.
))
((
3. Nel caso in cui la metodologia di calcolo del valore di rimborso ai titolari di cui al comma 2 non sia desumibile da documenti contrattuali stipulati prima dell'11 febbraio 2012, inclusi i casi in cui sia genericamente indicato che il valore di rimborso debba essere calcolato in base al regio decreto 15 ottobre 1925 n. 2578, senza precisare la metodologia, o debba essere valutato a prezzi di mercato, si applicano le modalità specificate nei commi da 5 a 13, limitatamente alla porzione di impianto di proprietà del gestore che, alla scadenza naturale dell'affidamento, non sia prevista essere trasferita in devoluzione gratuita all'Ente locale concedente, con le modalità operative specificate nelle linee guida su criteri e modalità operative per la valutazione del valore di rimborso, di cui all'articolo 4, comma 6 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Le modalità di cui sopra si applicano per la determinazione del valore di rimborso anche nel caso in cui atti aggiuntivi, successivi all'entrata in vigore del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, definiscano solo un valore economico del valore di rimborso, anche se rivalutabile, senza riportare la metodologia di calcolo.
))
4. Nel caso in cui le convenzioni o i contratti contengano la metodologia generale di calcolo, ma non prevedano uno o più dettagli applicativi, si applica il comma o i commi pertinenti tra quelli da 5 a 13 per la determinazione degli elementi applicativi mancanti, mentre per gli altri parametri si considerano i dati e le modalità desumibili dai documenti contrattuali. Ciò vale anche nel caso di cui al comma 1, qualora la modalità di rimborso alla scadenza naturale dell'affidamento prevista nella convenzione o nel contratto faccia riferimento all'articolo 24, comma 4 del regio decreto 15 ottobre 1925 n. 2578.
((5))
5. Il valore industriale della parte di impianto di proprietà del gestore uscente di cui alla lettera a) dell'articolo 24, comma 4, del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 è pari al costo che dovrebbe essere sostenuto per la sua ricostruzione a nuovo, decurtato del valore del degrado fisico di cui al comma 10, includendo anche le immobilizzazioni in corso come risultano dai libri contabili.
6. Il costo per la ricostruzione a nuovo di cui al comma 5 è calcolato partendo dallo stato di consistenza dell'impianto, applicando il prezzario contenuto nei documenti contrattuali, qualora esplicitamente previsto, unitamente ad un meccanismo di indicizzazione, per la valorizzazione dell'impianto in caso di cessazione anticipata del contratto, ed aggiungendo gli oneri generali di cui al comma 9, qualora non siano già contenuti nel prezzario utilizzato. Per gli impianti oggetto di finanziamenti pubblici
((con prima metanizzazione))
dopo l'anno 2000, il costo per la ricostruzione a nuovo è calcolato sulla base dei costi effettivamente sostenuti, aggiornati con il deflatore degli investimenti fissi lordi, se le condizioni di posa e di accessibilità non si sono modificate.
((
7. Qualora i documenti contrattuali non contengano il prezzario di cui al comma 6, si utilizzano i prezzari per lavori edili e per installazione di impianti tecnologici della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia dell'ambito, o, in assenza di questi, gli analoghi prezzari regionali, purché i valori non siano considerati inidonei per la specifica applicazione.
Le voci contenute in prezziari vigenti il cui prezzo è ritenuto inidoneo per la costruzione di impianti di distribuzione del gas naturale sono evidenziate nelle linee guida su criteri e modalità operative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale del Ministero dello sviluppo economico, di cui all'articolo 4, comma 6 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni in legge 9 agosto 2013, n. 98, unitamente a suggerimenti sui prezzi alternativi da utilizzare. I prezzi da derivare dai prezzari devono essere la valorizzazione delle effettive prestazioni di manodopera, materiali e noli per le lavorazioni previste, al netto dell'eventuale utile di impresa. Per il valore di acquisto e installazione dei componenti specifici della distribuzione gas, come impianti principali e secondari di regolazione e misura, gruppi di misura gas, impianti di protezione catodica, tubazioni per reti di distribuzione di gas di notevole estensione, si utilizza il prezzario emanato dall'Autorità per la valutazione degli investimenti e, in sua mancanza, i valori di mercato come risultano dai contratti più recenti. I valori di mercato per le tipologie di componenti più diffuse e per le installazioni più comuni sono riportati nelle linee guida su criteri e modalità operative per la valutazione del valore di rimborso, di cui all'articolo 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni in legge 9 agosto 2013, n. 98. Le previsioni contenute nel presente comma si applicano anche all'eventuale prezzario previsto nei documenti contrattuali, di cui al comma 6, qualora sia un prezzario regionale o provinciale.
))
8. Nell'applicazione del prezzario di cui ai commi 6 e 7, in particolare per la rete, si considerano:
a. eventuali pezzi speciali o opere particolari, quali sovra e sottopassi in corrispondenza delle interferenze con altri sottoservizi;
b. le modalità di posa che tengano conto della tipologia delle condizioni morfologiche del suolo e sottosuolo, della loro accessibilità e di eventuali particolari prescrizioni realizzative;
c. la tipologia dei ripristini delle superfici interessate dalla posa, sempre considerando l'accessibilità dei luoghi di posa.
((
9. Nel caso in cui i costi effettivamente sostenuti o la voce del prezzario di cui ai commi 6 e 7 non contengano le spese generali, si incrementa il valore ottenuto, come previsto nei commi 6 e 7, della percentuale minima di cui all'articolo 32, comma 2 lettera b, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, pari al 13%, per tener conto sia degli oneri amministrativi relativi alle autorizzazioni, alla progettazione, alla direzione lavori, alla redazione del piano di sicurezza e controllo in fase di progettazione e di coordinamento esecuzione lavori e ai collaudi, sia delle spese generali. Nel caso in cui la voce del prezzario contenga già una percentuale di spese generali uguale o maggiore del 13% si mantiene unicamente la percentuale del prezzario, senza ulteriore incremento, anche nel caso in cui la descrizione, riportata nel prezzario, del contenuto delle spese generali non dovesse esplicitare tutti gli oneri di cui sopra.
))
10. Il valore del degrado fisico è determinato considerando durate utili degli impianti come specificate nei documenti contrattuali o, in assenza di indicazioni, considerando fino al 30 settembre 2004 durate utili come riportate nella tabella 1 di cui all'allegato A, facente parte integrante del presente regolamento, e dal 1° ottobre 2004 le vite utili ai fini regolatori contenute nel Testo Unico della regolazione tariffaria allegato alla deliberazione ARG/Gas 159/08 dell'Autorità,
((con la modifica della vita utile dei cespiti relativi a gruppi di misura tradizionali di classe fino a G6, in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 21, della legge 23 luglio 2009, n. 99,))
e tenendo conto dell'anno di installazione dei componenti e di realizzazione dei singoli tratti di rete come risulta dallo stato di consistenza. Qualora lo stato di consistenza non riporti la data di realizzazione dei componenti o delle condotte e questa non sia desumibile da documenti amministrativi o altri riferimenti, la data da assumere per le valutazioni del valore residuo deve essere coerente con i dati presentati all'Autorità ai fini della determinazione delle tariffe, o, in loro mancanza, è calcolata sulla base del rapporto tra fondo di ammortamento e valore del cespite riportato in bilancio, opportunamente rettificato da eventuali operazioni straordinarie, moltiplicato per la durata utile del cespite.
11. Il valore di rimborso al gestore uscente è ottenuto deducendo dal valore industriale di cui al comma 5 le anticipazioni e sussidi concessi dai Comuni e da altri finanziatori pubblici
((e i contributi privati relativi ai cespiti di località, limitatamente alla porzione di impianto che non sia ceduta all'ente locale concedente a devoluzione gratuita,))
e aggiungendo eventuali premi pagati agli Enti locali concedenti, valutati con le modalità di cui ai commi 12 e 13.
((
12. I valori da detrarre per le anticipazioni e sussidi concessi dai Comuni e da altri finanziatori pubblici e i contributi privati relativi ai cespiti di località, limitatamente alla porzione di impianto che non sia ceduta all'ente locale concedente a devoluzione gratuita, sono, al netto di eventuali imposte pagate direttamente connesse con tali anticipazioni e sussidi, con esclusione dalla detrazione dell'IRES e delle altre imposte legate al reddito d'impresa, rivalutati applicando il deflatore degli investimenti fissi lordi utilizzato nella regolazione tariffaria. I valori dei contributi pubblici e privati si degradano secondo le regole previste dalle disposizioni dell'Autorità in materia di tariffe, ma utilizzando le durate utili di cui al comma 10. Pertanto per la determinazione del valore netto residuo al 31 dicembre 2011 dei contributi percepiti fino all'anno 2011 si applicano le formule dell'articolo 16, commi 16.3, 16.4 e 16.5 del Testo Unico della regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012, emanato con deliberazione ARG/Gas 159/08, assumendo le durate utili dei cespiti a cui si riferiscono, di cui al comma 10. Per i periodi successivi al 31 dicembre 2011 il degrado dello stock di contributi esistente a tale data si calcola in coerenza con l'opzione adottata dalle imprese ai sensi delle disposizioni dell'articolo 2 della deliberazione dell'Autorità 573/2013/R/gas. In ogni caso ai fini del presente regolamento non si applicano le disposizioni dei commi 13.2 e 13.3 della regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura (RTDG 2014-2019), Allegato A della deliberazione 573/2013/R/gas.
Tutti i contributi percepiti successivamente al 31 dicembre 2011 sono soggetti a degrado, secondo quanto disposto dall'articolo 39 della RTDG 2014-2019 di cui sopra.
))
13. Nel caso in cui il gestore abbia versato, prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, un premio all'Ente locale concedente per l'affidamento, la prosecuzione o il rinnovo della gestione con una scadenza naturale che supera la data di effettiva cessazione del servizio, il valore di rimborso include anche le quote residue del premio versato, calcolate rivalutando i premi con l'applicazione del deflatore degli investimenti fissi lordi utilizzato nella regolazione tariffaria e degradandoli considerando una durata utile pari alla differenza fra la data di scadenza naturale della concessione e l'anno di versamento del premio.
14. Qualora la concessione preveda, alla sua scadenza naturale, la devoluzione gratuita all'Ente locale concedente di una porzione di impianto e la data di scadenza naturale superi la data di effettiva cessazione del servizio, il valore di rimborso al gestore uscente di tale porzione di impianto è valutato:
a. secondo quanto desumibile dal contratto o concessione in caso di cessazione anticipata del contratto; in particolare, nel caso di riferimento al regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, valgono i commi pertinenti tra quelli da 5 a 13, per gli elementi applicativi mancanti; resta sempre esclusa la valutazione del mancato profitto derivante dalla conclusione anticipata del rapporto di gestione;
b. nel caso in cui le modalità per la cessazione anticipata del contratto non siano desumibili nelle convenzioni o nei contratti, valgono i commi da 5 a 9 e da 11 a 13, considerando, per il calcolo del valore del degrado fisico, una durata utile convenzionale pari alla differenza fra la data di scadenza naturale della concessione e la data di realizzazione dell'investimento, qualora tale differenza sia inferiore alla presunta durata utile della tipologia di cespite di cui al comma 10.
Il valore di rimborso relativo alla porzione di impianto per cui la concessione non prevede la devoluzione gratuita viene determinato seguendo i commi pertinenti da 1 a 13.
((Qualora il valore di rimborso risulti maggiore del 10 per cento del valore delle immobilizzazioni nette di località, relative alla porzione di impianto che non sia ceduta all'ente locale concedente a devoluzione gratuita, calcolate nella regolazione tariffaria, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, come calcolati ai fini tariffari ma senza applicazione dei commi 13.2 e 13.3 dell'allegato A della deliberazione 573/2013/R/gas, l'ente locale concedente trasmette le relative valutazioni di dettaglio del valore di rimborso all'Autorità per la verifica prima della pubblicazione del bando di gara, motivando l'eventuale mancato utilizzo o eventuali scostamenti dai parametri utilizzati nella metodologia riportata nelle linee guida su criteri e modalità operative del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni in legge 9 agosto 2013, n. 98.
L'Autorità esegue la verifica secondo modalità da essa stabilite. I tempi di istruttoria dell'Autorità oltre i 90 giorni sospendono i termini ai fini del rispetto delle date limite per la pubblicazione del bando di gara previste dall'articolo 3, comma 1 relativamente all'intervento sostitutivo della Regione e all'applicazione della penalizzazione di cui all'articolo 4, comma 5 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni in legge 9 agosto 2013, n. 98. La stazione appaltante deve tenere conto delle eventuali osservazioni dell'Autorità ai fini della determinazione del valore di rimborso da inserire nel bando di gara.))
((
15. Il gestore subentrante acquisisce la disponibilità dell'impianto dalla data in cui esegue il pagamento, al gestore uscente, del valore di rimborso residuo dell'impianto e subentra in eventuali obbligazioni finanziarie, in conformità con l'articolo 14, comma 9, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, detraendo dal valore di rimborso i debiti relativi a tali obbligazioni finanziarie, e, se applicabile, dalla data in cui l'Ente locale concedente esegue il pagamento al gestore uscente del valore di rimborso per la porzione di impianto a cui è applicabile il comma 14 lettera b.
))
16. Qualora, trascorso il periodo di tempo disponibile per emettere il bando di gara d'ambito, si manifesti un disaccordo tra l'Ente locale concedente e il gestore uscente con riferimento alla determinazione del valore di rimborso del gestore uscente, il bando di gara riporta, per l'impianto oggetto del disaccordo e soggetto a passaggio di proprietà al gestore subentrante, oltre alla stima dell'Ente locale concedente e la stima del gestore uscente, un valore di riferimento da utilizzare ai fini della gara, in particolare per la verifica dei requisiti di partecipazione e della valutazione delle offerte, determinato come il più grande fra i seguenti valori:
a. la stima dell'Ente locale concedente;
b. il valore delle immobilizzazioni nette di località, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, riconosciuto dal sistema tariffario.
((Inoltre il bando di gara riporta sia i principali punti di divergenza nel calcolo fra le valutazioni del valore di rimborso effettuate dall'ente locale concedente e quelle del gestore uscente, sia eventuali previsioni su metodologie di calcolo particolari contenute nei documenti concessori che differiscono dalle metodologie contenute nel presente articolo.))
Il gestore subentrante versa al gestore uscente il valore di riferimento, previsto nel bando di gara all'atto del passaggio di proprietà dell'impianto. L'eventuale differenza tra il valore accertato in esito alla definitiva risoluzione del contenzioso e quello di riferimento versato dal gestore subentrante è regolata fra il gestore entrante e il gestore uscente.

------------
AGGIORNAMENTO (5)

Il Decreto 20 maggio 2015, n. 106 ha disposto (con l'art. 1, comma 12) che "All'articolo 5, comma 4, dopo le parole "si applica il comma o i commi pertinenti tra quelli da 5 a 13 per la determinazione degli elementi mancanti" sono aggiunte le parole "e le sezioni applicabili delle linee guida su criteri e modalità operative per la valutazione del valore di rimborso di cui all'articolo 4 comma 6 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98"."