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DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2015, n. 210

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. (15G00225)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/12/2015.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21 (in G.U. 26/02/2016, n. 47).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/05/2020)
Testo in vigore dal:  1-3-2017
aggiornamenti all'articolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla proroga di termini di prossima scadenza al fine di garantire la continuità, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2015;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni
1. All'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016";
b) al comma 2, le parole: "31 dicembre 2015", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016";
c) al comma 6-quater, le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016".
2. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: " 31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016".
3. All'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: "verificatesi nell'anno 2013", sono inserite le seguenti: "e nell'anno 2014" e le parole: "31 dicembre 2015", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016";
b) al comma 4, le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016".
3-bis. All'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, la parola: "2014" è sostituita dalla seguente: "2016".
4. Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 2015, n. 124, all'articolo 2, comma 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016".
4-bis. Il termine di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, relativo al triennio 2016-2018, è prorogato al 30 aprile 2016.
5. All'articolo 1, comma 6-septies, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016".
6. All' articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016".
7. All'articolo 2, comma 6-quinquies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016".
7-bis. Il termine stabilito dall'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, è prorogato al 25 aprile 2016 per la presentazione di proposte di ricompense al valor militare per i caduti, i comuni e le province.
7-ter. Le proposte di cui al comma 7-bis con la relativa documentazione sono inviate al Ministero della difesa, cui sono demandate le attribuzioni della commissione unica nazionale di primo grado per la concessione delle qualifiche dei partigiani e delle decorazioni al valor militare, istituita dall'articolo 4 della legge 28 marzo 1968, n. 341.
7-quater. Il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani, di cui agli articoli da 7 a 10 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, ha effetti solo ai fini delle ricompense al valore, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
7-quinquies. All'attuazione dei commi da 7-bis a 7-quater il Ministero della difesa provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
8. All'articolo 2223, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole: "Fino all'anno 2015" sono sostituite dalle seguenti: "Fino all'anno 2016".
9. All'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016".
9-bis. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016" e le parole: "per l'anno 2014" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2015".
9-ter. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 79, lettera b), le parole: "entro trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro novanta giorni";
b) al comma 82, le parole: "lettera a)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere a) e b)".
9-quater. All'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, come modificato, da ultimo, dal comma 9 del presente articolo, dopo le parole: "i contratti di lavoro a tempo determinato" sono inserite le seguenti: "nonché i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto.
10. All'articolo 16-quater, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: "per l'anno 2014" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2014 e 2015".
10-bis. Il termine per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, già aggiornate per il triennio 2014/2017, è prorogato all'anno scolastico 2018/2019 per il triennio successivo. Conseguentemente, le prime fasce delle graduatorie di istituto di cui all'articolo 5, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, per il conferimento delle supplenze ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124, sono aggiornate a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020. Restano fermi i termini per l'aggiornamento delle graduatorie di istituto di seconda e di terza fascia.
10-ter. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo il comma 107 è inserito il seguente: "107-bis. Il termine ultimo di validità ai fini dell'equipollenza, di cui al comma 107, dei diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102 è prorogato al 31 dicembre 2017".
10-quater. Al comma 14 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al fine di prorogare per il triennio 2016-2018 le attività tecnico-amministrative volte a ultimare il processo di ricostruzione nelle zone terremotate dell'Umbria, la regione Umbria e i relativi comuni coinvolti sono autorizzati a stipulare, con risorse proprie e fermo restando il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, per un periodo massimo di tre anni, contratti di lavoro a tempo determinato, nei limiti di quanto strettamente necessario al completamento delle predette attività di ricostruzione, nel rispetto della normativa vigente in materia di limitazioni assunzionali e finanziarie, nonché dei limiti di durata dei contratti a tempo determinato di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81".
10-quinquies. Le risorse di cui all'articolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, limitatamente allo stanziamento relativo all'anno 2016, per un importo massimo di 214.000 euro, possono essere utilizzate anche ai fini del finanziamento delle spese di avvio dei fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
10-sexies. Ai fini della procedura di chiamata di cui all'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il termine per l'emanazione dei decreti previsti dall'articolo 16, comma 2 e comma 3, lettera a), della medesima legge, come modificato dall'articolo 14 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è prorogato al 31 dicembre 2016.
10-septies. All'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le parole: "non rinnovabili" sono sostituite dalle seguenti: "rinnovabili non oltre il 31 dicembre 2016".
10-octies. Le università sono autorizzate a prorogare fino al
((31 dicembre 2017))
, con risorse a carico del proprio bilancio e previo parere favorevole del dipartimento di afferenza, i contratti di ricercatori a tempo determinato, della tipologia di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in scadenza prima della medesima data, i cui titolari non hanno partecipato all'abilitazione scientifica nazionale
((...))
. Ai fini dell'ammissione alle procedure di selezione dei titolari dei contratti della medesima tipologia, gli assegni di ricerca, di cui all'articolo 22 della citata legge n. 240 del 2010, sono equipollenti a quelli erogati ai sensi della previgente disciplina di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.