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LEGGE 28 marzo 1968, n. 341

Riapertura dei termini per il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani e per l'esame delle proposte di decorazioni al valor militare.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/01/1975)
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Testo in vigore dal:  11-4-1968

Art. 4


Ferme restando le attribuzioni della commissione di secondo grado, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, le attribuzioni delle commissioni indicate all'articolo 3 della presente legge sono demandate ad una commissione unica nazionale di primo grado, avente sede in Roma.
La commissione unica è costituita con decreto del Ministro per la difesa. Di essa fanno parte: un presidente e tre rappresentanti delle Forze armate, prescelti dal Ministro per la difesa, e sei altri componenti designati dalle tre associazioni partigiane: ANPI, FIVL e FIAP.
Tutti i componenti, compreso il presidente, debbono essere in possesso della qualifica di partigiano combattente.
Il segretario sarà scelto tra i componenti stessi della commissione.