DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 agosto 1945, n. 518

Disposizioni concernenti il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani e l'esame delle proposte di ricompensa. (045U0518)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/09/1945 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/02/2022)
Testo in vigore dal: 1-3-2022
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 12. 
 
  Le domande per il  riconoscimento  delle  qualifiche  di  cui  agli
articoli precedenti e le proposte di  ricompense  al  valore  debbono
essere presentate, a pena di decadenza, alle  Commissioni  competenti
entro il termine di sei mesi  dall'entrata  in  vigore  del  presente
decreto. 
 
  Per coloro che si trovano all'estero, il termine decorre dal giorno
del ritorno in Patria. 
                                                    (4) (5) (6) ((8)) 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  La L. 11 maggio 1970, n. 290 ha disposto (con l'art.  1,  comma  1)
che "Il termine stabilito dall'articolo 12  del  decreto  legislativo
luogotenenziale 21 agosto 1945, n.  518,  e'  prorogato  fino  al  31
dicembre 1970 per la presentazione di proposte al valor militare  per
i caduti, i comuni e le province". 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.L. 30 dicembre 2015,  n.  210,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21, ha disposto (con  l'art.  1,  comma
7-bis)  che  "Il  termine  stabilito  dall'articolo  12  del  decreto
legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e'  prorogato  al
25 aprile 2016 per la presentazione  di  proposte  di  ricompense  al
valor militare per i caduti, i comuni e le province". 
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AGGIORNAMENTO (6) 
  Il D.L. 30 dicembre 2019,  n.  162,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
10-bis) che  "Il  termine  stabilito  dall'articolo  12  del  decreto
legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e' differito al 2
giugno 2021 per la presentazione di proposte di ricompense al  valore
militare  per  i  caduti,  i  comuni,  le  province   e   le   citta'
metropolitane". 
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AGGIORNAMENTO (8) 
  Il D.L. 30 dicembre 2019,  n.  162,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, come modificato dal D.L. 30 dicembre
2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022,
n. 15, ha disposto (con l'art.  1,  comma  10-bis)  che  "Il  termine
stabilito dall'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21
agosto  1945,  n.  518,  e'  differito  al  2  giugno  2022  per   la
presentazione di proposte di ricompense  al  valore  militare  per  i
caduti, i comuni, le province e le citta' metropolitane".