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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 agosto 1945, n. 518

Disposizioni concernenti il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani e l'esame delle proposte di ricompensa. (045U0518)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/09/1945 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/02/2022)
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Testo in vigore dal: 12-9-1945
                          UMBERTO DI SAVOIA 
 
                        Principe di Piemonte 
 
                   Luogotenente Generale del Regno 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 158,
per l'assistenza ai patrioti dell'Italia liberata; 
 
  Visto il decreto  Luogotenenziale  21  giugno  1915,  n.  380,  che
istituisce il Ministero dell'assistenza post-bellica; 
 
  Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
151; 
 
  Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio  1945,  n.
58; 
 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri,  Primo
Ministro Segretario di Stato, di  concerto  con  i  Ministri  per  la
grazia e giustizia, per il tesoro, per la guerra, per la marina,  per
l'aeronautica e per l'assistenza post-bellica; 
 
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Per il riconoscimento delle qualifiche spettanti ai partigiani sono
istituite Commissioni locali, ripartite territorialmente  come  dalla
tabella  allegata  al  presente  decreto.  Esse  sono  nominate   dal
Presidente del Consiglio dei Ministri su designazione: 
 
  1) del Ministero dell'assistenza post-bellica: il presidente; 
 
  2) del Ministero della guerra, due membri,  ufficiali  delle  Forze
armate, aventi i requisiti per la qualifica di partigiano; 
 
  3) dell'Associazioni Nazionale Partigiani d'Italia (A.N.P.I.): 
 
  a) per ogni Commissione a nord della linea Gotica, due  membri  per
ogni formazione differenziata inquadrata nell'attivita' del C.V.L. ed
esistente prima del 25 aprile 1945  nel  territorio  sottoposto  alla
giurisdizione della Commissione stessa; 
 
  b) per ogni Commissione a sud della linea Gotica,  due  membri  per
ogni formazione differenziata inquadrata nell'attivita' del C.L.N.  e
due membri per le formazioni indipendenti dal C.L.N.; 
 
  c) per la Commissione della Campania, due membri per  ogni  partito
aderente al C.L.N.