LEGGE 7 agosto 2015, n. 124

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. (15G00138)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/08/2015 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/04/2023)
Testo in vigore dal: 1-12-2016
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 11 
 
 
                         Dirigenza pubblica 
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della  presente  legge,  salvo  quanto  previsto
dall'articolo 17, comma 2, uno o piu' decreti legislativi in  materia
di dirigenza pubblica e di valutazione dei  rendimenti  dei  pubblici
uffici. I decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi: 
    a) istituzione del sistema della dirigenza  pubblica,  articolato
in ruoli unificati e coordinati, accomunati da requisiti omogenei  di
accesso e da procedure analoghe di reclutamento, basati sul principio
del  merito,  dell'aggiornamento  e  della  formazione  continua,   e
caratterizzato  dalla  piena  mobilita'  tra  i  ruoli,  secondo   le
previsioni di cui alle lettere da b) a q); istituzione di  una  banca
dati  nella  quale  inserire  il   curriculum   vitae,   un   profilo
professionale e gli esiti delle valutazioni per ciascun dirigente dei
ruoli di cui alla lettera b)  e  affidamento  al  Dipartimento  della
funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei  ministri  della
tenuta  della  banca  dati  e  della  gestione  tecnica  dei   ruoli,
alimentati dai dati forniti dalle amministrazioni interessate;((2)) 
    b) con riferimento all'inquadramento: 
      1) dei dirigenti dello Stato: istituzione di un ruolo unico dei
dirigenti statali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, in
cui confluiscono i dirigenti di cui  all'articolo  2,  comma  2,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  appartenenti  ai  ruoli
delle amministrazioni statali,  degli  enti  pubblici  non  economici
nazionali, delle universita' statali, degli enti pubblici di  ricerca
e  delle  agenzie  governative  istituite  ai   sensi   del   decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300; esclusione dallo stesso ruolo del
personale in regime di diritto pubblico di  cui  all'articolo  3  del
decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165;  eliminazione  della
distinzione in due  fasce;  previsione,  nell'ambito  del  ruolo,  di
sezioni per le professionalita' speciali; introduzione di ruoli unici
anche per la dirigenza delle  autorita'  indipendenti,  nel  rispetto
della loro piena autonomia; in sede di prima applicazione, confluenza
nei  suddetti   ruoli   dei   dirigenti   di   ruolo   delle   stesse
amministrazioni; esclusione dai suddetti ruoli unici della  dirigenza
scolastica, con salvezza della  disciplina  speciale  in  materia  di
reclutamento e inquadramento della  stessa;  istituzione,  presso  il
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri, di una Commissione per la dirigenza  statale,  operante
con piena autonomia di valutazione, i cui componenti sono selezionati
con modalita'  tali  da  assicurarne  l'indipendenza,  la  terzieta',
l'onorabilita' e l'assenza di conflitti di interessi,  con  procedure
trasparenti e con scadenze differenziate, sulla base di requisiti  di
merito  e  incompatibilita'  con  cariche  politiche   e   sindacali;
previsione delle funzioni della Commissione, ivi compresa la verifica
del rispetto dei  criteri  di  conferimento  degli  incarichi  e  del
concreto utilizzo dei sistemi di valutazione al fine del conferimento
e della revoca  degli  incarichi;  attribuzione  delle  funzioni  del
Comitato dei garanti di cui all'articolo 22 del  decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165, relative ai dirigenti statali,  alla  suddetta
Commissione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; 
      2) dei dirigenti delle regioni: istituzione, previa  intesa  in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, di un ruolo unico  dei
dirigenti regionali; in sede di prima  applicazione,  confluenza  nel
suddetto ruolo dei dirigenti  di  ruolo  nelle  regioni,  negli  enti
pubblici  non  economici  regionali  e   nelle   agenzie   regionali;
attribuzione della gestione del ruolo unico a una Commissione per  la
dirigenza regionale, sulla base dei medesimi criteri di cui al numero
1) della presente lettera; inclusione nel suddetto ruolo unico  della
dirigenza  delle  camere  di  commercio,  industria,  artigianato   e
agricoltura e della dirigenza amministrativa, professionale e tecnica
del Servizio sanitario nazionale ed esclusione  dallo  stesso,  ferma
restando l'applicazione dell'articolo 15 del decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n. 502, e successive  modificazioni,  della  dirigenza
medica,   veterinaria   e   sanitaria    del    Servizio    sanitario
nazionale;((2)) 
      3) dei dirigenti degli enti locali: istituzione, previa  intesa
in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, di  un  ruolo
unico dei dirigenti degli enti locali; in sede di prima applicazione,
confluenza nel suddetto ruolo  dei  dirigenti  di  ruolo  negli  enti
locali; attribuzione della gestione del ruolo unico a una Commissione
per la dirigenza locale, sulla base dei medesimi criteri  di  cui  al
numero 1) della  presente  lettera;  mantenimento  della  figura  del
direttore generale di cui all'articolo 108 del testo unico di cui  al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel  rispetto  di  quanto
previsto dall'articolo 2, comma  186,  lettera  d),  della  legge  23
dicembre 2009, n. 191, e definizione dei  relativi  requisiti,  fermo
restando quanto previsto dal numero 4) della presente lettera; 
      4) dei  segretari  comunali  e  provinciali:  abolizione  della
figura; attribuzione alla dirigenza di cui al numero 3)  dei  compiti
di attuazione dell'indirizzo politico,  coordinamento  dell'attivita'
amministrativa    e    controllo    della    legalita'    dell'azione
amministrativa;  mantenimento  della  funzione  rogante  in  capo  ai
dirigenti apicali  aventi  i  prescritti  requisiti;  inserimento  di
coloro che, alla data di entrata in vigore  del  decreto  legislativo
adottato in attuazione della delega di cui al presente articolo, sono
iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e  provinciali  di
cui all'articolo 98 del testo unico di cui al decreto legislativo  18
agosto 2000, n. 267, nelle fasce professionali A e B, nel ruolo unico
dei dirigenti degli enti locali di cui al numero  3)  e  soppressione
del predetto albo; fermo restando il rispetto della normativa vigente
in materia  di  contenimento  della  spesa  di  personale,  specifica
disciplina  per  coloro  che  sono  iscritti  nelle  predette   fasce
professionali e sono privi di incarico alla data di entrata in vigore
del decreto legislativo adottato in attuazione della delega di cui al
presente articolo; specifica disciplina che contempli  la  confluenza
nel suddetto ruolo unico dopo due anni di esercizio effettivo,  anche
come funzionario, di funzioni segretariali o equivalenti  per  coloro
che sono iscritti al predetto albo, nella fascia professionale  C,  e
per i vincitori di procedure concorsuali di ammissione  al  corso  di
accesso in carriera gia' avviate alla data di entrata in vigore della
presente legge; fermo restando il rispetto della vigente normativa in
materia di contenimento della spesa di  personale,  obbligo  per  gli
enti locali di nominare comunque un dirigente apicale con compiti  di
attuazione  dell'indirizzo  politico,  coordinamento   dell'attivita'
amministrativa    e    controllo    della    legalita'    dell'azione
amministrativa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
previsione che gli incarichi di funzione dirigenziale apicale cessano
se non rinnovati entro novanta  giorni  dalla  data  di  insediamento
degli organi esecutivi; previsione della possibilita', per le  citta'
metropolitane  e  i  comuni  con  popolazione  superiore  a   100.000
abitanti, di  nominare,  in  alternativa  al  dirigente  apicale,  un
direttore generale ai sensi dell'articolo 108 del citato testo  unico
di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 e previsione,  in  tale
ipotesi, dell'affidamento della funzione di controllo della legalita'
dell'azione amministrativa e della funzione rogante a un dirigente di
ruolo; previsione, per i comuni di  minori  dimensioni  demografiche,
dell'obbligo di gestire la  funzione  di  direzione  apicale  in  via
associata, coerentemente con le previsioni di cui all'articolo 14 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e  successive  modificazioni;  in
sede di prima applicazione e per un periodo non superiore a tre  anni
dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo  adottato  in
attuazione della delega di cui al presente articolo, obbligo per  gli
enti locali privi di un direttore  generale  nominato  ai  sensi  del
citato articolo 108 del testo unico di cui al decreto legislativo  n.
267 del 2000 di conferire l'incarico di direzione apicale con compiti
di attuazione dell'indirizzo politico,  coordinamento  dell'attivita'
amministrativa, direzione degli uffici e  controllo  della  legalita'
dell'azione amministrativa ai predetti soggetti,  gia'  iscritti  nel
predetto albo e confluiti nel ruolo di cui al numero 3),  nonche'  ai
soggetti gia' iscritti all'albo, nella fascia professionale C,  e  ai
vincitori del corso di accesso in carriera, gia' bandito alla data di
entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori  oneri
per la finanza pubblica. Per la  regione  Trentino-Alto  Adige  resta
ferma la particolare disciplina prevista per i segretari comunali dal
titolo VI della legge 11 marzo 1972,  n.  118,  nonche'  dalle  leggi
regionali del Trentino-Alto Adige 26 aprile 2010, n. 1, e 9  dicembre
2014, n. 11, anche in conformita' al titolo XI del testo unico  delle
leggi  costituzionali  concernenti  lo  statuto   speciale   per   il
Trentino-Alto  Adige,  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, e alle
relative norme di attuazione di cui al decreto del  Presidente  della
Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, sull'uso della lingua tedesca  nei
rapporti con la pubblica amministrazione; 
    c) con riferimento all'accesso alla dirigenza: 
      1) per corso-concorso: definizione di requisiti  e  criteri  di
selezione dei partecipanti al corso-concorso ispirati  alle  migliori
pratiche utilizzate  in  ambito  internazionale,  fermo  restando  il
possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea magistrale;
cadenza annuale del corso-concorso per ciascuno dei tre ruoli di  cui
alla lettera b), numeri 1), 2) e 3), per un numero  fisso  di  posti,
definito in  relazione  al  fabbisogno  minimo  annuale  del  sistema
amministrativo; esclusione di graduatorie di idonei nel  concorso  di
accesso al corso-concorso; immissione in servizio dei  vincitori  del
corso-concorso come funzionari, con obblighi  di  formazione,  per  i
primi tre anni, con  possibile  riduzione  del  suddetto  periodo  in
relazione  all'esperienza  lavorativa  nel  settore  pubblico   o   a
esperienze all'estero e successiva immissione nel ruolo  unico  della
dirigenza da parte delle Commissioni di cui  alla  lettera  b)  sulla
base della valutazione da parte dell'amministrazione presso la  quale
e' stato attribuito l'incarico iniziale; possibilita'  di  reclutare,
con il suddetto corso-concorso, anche dirigenti di carriere  speciali
e delle autorita' indipendenti; previsione di  sezioni  speciali  del
corso-concorso per dirigenti tecnici;((2)) 
      2)  per  concorso:  definizione  di  requisiti  e  criteri   di
selezione  ispirati  alle  migliori  pratiche  utilizzate  in  ambito
internazionale, fermo restando il possesso di un titolo di studio non
inferiore alla laurea magistrale; cadenza annuale del concorso  unico
per ciascuno dei tre ruoli di cui alla lettera b), per un  numero  di
posti variabile, per i posti disponibili nella dotazione  organica  e
non coperti dal corso-concorso di cui al  numero  1)  della  presente
lettera;  esclusione  di  graduatorie  di  idonei;  possibilita'   di
reclutare, con il suddetto  concorso,  anche  dirigenti  di  carriere
speciali e delle autorita' indipendenti; formazione della graduatoria
finale alla fine del ciclo di formazione iniziale; assunzione a tempo
determinato e successiva  assunzione  a  tempo  indeterminato  previo
esame di conferma, dopo il primo triennio di servizio, da parte di un
organismo indipendente,  con  possibile  riduzione  della  durata  in
relazione  all'esperienza  lavorativa  nel  settore  pubblico   o   a
esperienze  all'estero;  risoluzione  del  rapporto  di  lavoro,  con
eventuale inquadramento nella qualifica di funzionario,  in  caso  di
mancato superamento dell'esame di conferma;((2)) 
    d)  con  riferimento  al  sistema  di  formazione  dei   pubblici
dipendenti: revisione dell'ordinamento, della missione e dell'assetto
organizzativo  della  Scuola   nazionale   dell'amministrazione   con
eventuale   trasformazione   della   natura   giuridica,    con    il
coinvolgimento  di  istituzioni  nazionali   ed   internazionali   di
riconosciuto   prestigio,   in    coerenza    con    la    disciplina
dell'inquadramento e del reclutamento di cui alle lettere  a),  b)  e
c),  in  modo  da  assicurare  l'omogeneita'  della  qualita'  e  dei
contenuti formativi dei dirigenti  dei  diversi  ruoli  di  cui  alla
lettera b), senza nuovi o maggiori oneri  per  la  finanza  pubblica;
possibilita' di avvalersi, per le  attivita'  di  reclutamento  e  di
formazione, delle migliori istituzioni di formazione, selezionate con
procedure trasparenti, nel rispetto di regole e di indirizzi generali
e uniformi, senza nuovi o maggiori oneri  per  la  finanza  pubblica;
ridefinizione del trattamento  economico  dei  docenti  della  Scuola
nazionale dell'amministrazione in coerenza con le previsioni  di  cui
all'articolo 21, comma 4, del decreto-legge 24 giugno  2014,  n.  90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,  n.  114,
ferma restando l'abrogazione dell'articolo 10, comma 2,  del  decreto
legislativo  1º  dicembre  2009,  n.  178,   senza   incremento   dei
trattamenti economici in godimento e comunque senza nuovi o  maggiori
oneri per la finanza  pubblica;  promozione,  con  il  coinvolgimento
dell'Associazione  nazionale  dei  comuni  italiani,  di   corsi   di
formazione   concernenti   l'esercizio   associato   delle   funzioni
fondamentali di cui all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.
122, e successive  modificazioni,  per  dipendenti  e  dirigenti  dei
comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti; 
    e) con riferimento  alla  formazione  permanente  dei  dirigenti:
definizione di obblighi  formativi  annuali  e  delle  modalita'  del
relativo adempimento; coinvolgimento dei  dirigenti  di  ruolo  nella
formazione  dei  futuri   dirigenti,   loro   obbligo   di   prestare
gratuitamente  la  propria  opera  intellettuale  per   le   suddette
attivita' di formazione;((2)) 
    f)   con   riferimento   alla    mobilita'    della    dirigenza:
semplificazione e ampliamento  delle  ipotesi  di  mobilita'  tra  le
amministrazioni pubbliche e con il settore  privato;  previsione  dei
casi e delle condizioni nei quali non e' richiesto il previo  assenso
delle  amministrazioni  di  appartenenza  per  la   mobilita'   della
dirigenza medica e sanitaria;((2)) 
    g) con riferimento al conferimento degli incarichi  dirigenziali:
possibilita' di conferire gli incarichi ai dirigenti  appartenenti  a
ciascuno dei tre ruoli di  cui  alla  lettera  b);  definizione,  per
ciascun incarico dirigenziale, dei requisiti necessari in termini  di
competenze  ed  esperienze   professionali,   tenendo   conto   della
complessita', delle responsabilita'  organizzative  e  delle  risorse
umane e strumentali; conferimento  degli  incarichi  a  dirigenti  di
ruolo mediante procedura comparativa con avviso pubblico, sulla  base
di requisiti e  criteri  definiti  dall'amministrazione  in  base  ai
criteri generali definiti dalle Commissioni di cui alla  lettera  b);
rilevanza delle attitudini e delle competenze del singolo  dirigente,
dei  precedenti  incarichi  e  della  relativa   valutazione,   delle
specifiche  competenze   organizzative   possedute,   nonche'   delle
esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso  il
settore privato o presso  altre  amministrazioni  pubbliche,  purche'
attinenti  all'incarico  da  conferire;  preselezione  di  un  numero
predeterminato di candidati  in  possesso  dei  requisiti  richiesti,
sulla base dei  suddetti  requisiti  e  criteri,  per  gli  incarichi
relativi ad uffici di vertice e per gli incarichi  corrispondenti  ad
uffici di livello dirigenziale generale, da parte  delle  Commissioni
di cui alla lettera b), e successiva scelta  da  parte  del  soggetto
nominante; verifica successiva del rispetto dei suddetti requisiti  e
criteri, per gli altri incarichi dirigenziali, da parte della  stessa
Commissione; assegnazione degli incarichi  con  criteri  che  tengano
conto  della  diversita'  delle   esperienze   maturate,   anche   in
amministrazioni differenti;  parere  obbligatorio  e  non  vincolante
delle Commissioni di  cui  alla  lettera  b)  sulla  decadenza  dagli
incarichi in caso di riorganizzazione dell'amministrazione da rendere
entro un termine  certo,  decorso  il  quale  il  parere  si  intende
acquisito;  per  quanto  riguarda  gli  incarichi  dirigenziali   non
assegnati attraverso i concorsi e le procedure di cui alla lettera c)
del presente comma, previsione di procedure selettive e  comparative,
fermi restando i limiti percentuali previsti dall'articolo 19,  comma
6, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  con  conseguente
eventuale  revisione  delle  analoghe  discipline  e  delle  relative
percentuali, definite in modo sostenibile per le amministrazioni  non
statali; previsione della pubblicizzazione dei posti dirigenziali che
si rendono vacanti  in  ogni  singola  amministrazione,  con  congruo
anticipo, attraverso la pubblicazione sulla banca dati  di  cui  alla
lettera a) del presente comma;((2)) 
    h) con riferimento  alla  durata  degli  incarichi  dirigenziali:
durata  degli  incarichi  di   quattro   anni,   rinnovabili   previa
partecipazione alla procedura di avviso pubblico; facolta' di rinnovo
degli incarichi per ulteriori due anni senza procedura selettiva  per
una sola volta, purche'  motivato  e  nei  soli  casi  nei  quali  il
dirigente abbia ottenuto una  valutazione  positiva;  definizione  di
presupposti oggettivi per la revoca, anche in  relazione  al  mancato
raggiungimento  degli  obiettivi,   e   della   relativa   procedura;
equilibrio di genere nel conferimento degli  incarichi;  possibilita'
di proroga dell'incarico  dirigenziale  in  essere,  per  il  periodo
strettamente necessario  al  completamento  delle  procedure  per  il
conferimento del nuovo incarico;((2)) 
    i) con riferimento ai dirigenti privi di incarico: erogazione del
trattamento  economico  fondamentale  e  della  parte   fissa   della
retribuzione, maturata prima della data  di  entrata  in  vigore  dei
decreti legislativi di cui al presente comma, ai dirigenti  privi  di
incarico e loro  collocamento  in  disponibilita';  disciplina  della
decadenza dal ruolo unico a seguito  di  un  determinato  periodo  di
collocamento in disponibilita'  successivo  a  valutazione  negativa;
loro diritto all'aspettativa senza assegni per assumere incarichi  in
altre  amministrazioni  ovvero  nelle  societa'   partecipate   dalle
amministrazioni pubbliche, o per svolgere  attivita'  lavorativa  nel
settore privato,  con  sospensione  del  periodo  di  disponibilita';
possibile destinazione allo  svolgimento  di  attivita'  di  supporto
presso le suddette amministrazioni  o  presso  enti  senza  scopo  di
lucro,  con  il  consenso  dell'interessato,  senza  conferimento  di
incarichi dirigenziali e senza  retribuzioni  aggiuntive;  previsione
della possibilita', per i dirigenti collocati in  disponibilita',  di
formulare istanza di ricollocazione in qualita'  di  funzionario,  in
deroga all'articolo 2103 del codice civile, nei ruoli delle pubbliche
amministrazioni;((2)) 
    l) con riferimento alla valutazione dei  risultati:  rilievo  dei
suoi esiti per il conferimento dei successivi incarichi dirigenziali;
costruzione del percorso di carriera in funzione  degli  esiti  della
valutazione;((2)) 
    m) con riferimento alla responsabilita' dei  dirigenti:  riordino
delle   disposizioni   legislative   relative   alle    ipotesi    di
responsabilita' dirigenziale, amministrativo-contabile e disciplinare
dei  dirigenti  e  ridefinizione  del  rapporto  tra  responsabilita'
dirigenziale   e   responsabilita'   amministrativo-contabile,    con
particolare riferimento alla  esclusiva  imputabilita'  ai  dirigenti
della responsabilita' per  l'attivita'  gestionale,  con  limitazione
della responsabilita' dirigenziale alle ipotesi di  cui  all'articolo
21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;  limitazione  della
responsabilita'   disciplinare   ai   comportamenti    effettivamente
imputabili ai dirigenti stessi;((2)) 
    n)  con  riferimento  alla  retribuzione:  omogeneizzazione   del
trattamento  economico  fondamentale  e  accessorio  nell'ambito   di
ciascun ruolo unico, e  nei  limiti  delle  risorse  complessivamente
destinate, ai sensi delle  disposizioni  legislative  e  contrattuali
vigenti,  al  finanziamento  del   predetto   trattamento   economico
fondamentale e accessorio; confluenza della retribuzione di posizione
fissa  nel  trattamento  economico  fondamentale;  definizione  della
retribuzione  di  posizione  in  relazione  a  criteri  oggettivi  in
riferimento   all'incarico;    definizione    dell'incidenza    della
retribuzione di risultato in  relazione  al  tipo  di  incarico;  suo
collegamento, ove possibile, sia a  obiettivi  fissati  per  l'intera
amministrazione, sia a  obiettivi  assegnati  al  singolo  dirigente;
definizione di limiti assoluti del trattamento economico  complessivo
stabiliti in  base  a  criteri  oggettivi  correlati  alla  tipologia
dell'incarico e di limiti percentuali relativi alle  retribuzioni  di
posizione e di risultato rispetto al totale; possibilita' di  ciascun
dirigente di attribuire un premio monetario annuale a non piu' di  un
decimo dei dirigenti suoi subordinati e a non piu' di un  decimo  dei
suoi dipendenti, sulla base di criteri definiti  nel  rispetto  della
disciplina in materia di contrattazione collettiva e nei limiti delle
disponibilita' dei fondi a essa  destinati;  pubblicazione  nel  sito
istituzionale dell'identita'  dei  destinatari  dei  suddetti  premi;
definizione di criteri omogenei per la disciplina dei fondi destinati
alla retribuzione accessoria delle diverse amministrazioni;((2)) 
    o)  con  riferimento  alla   disciplina   transitoria:   graduale
riduzione del numero dei dirigenti  ove  necessario;  confluenza  dei
dirigenti nel ruolo unico con proseguimento  fino  a  scadenza  degli
incarichi conferiti e senza variazione  in  aumento  del  trattamento
economico individuale; definizione dei requisiti  e  criteri  per  il
conferimento degli incarichi entro sei mesi dalla data di entrata  in
vigore del relativo decreto legislativo; disciplina del  conferimento
degli incarichi prevedendo obbligatoriamente un numero minimo di anni
di  servizio,  in  modo  da  salvaguardare  l'esperienza   acquisita;
riequilibrio dei fondi destinati alla retribuzione  accessoria  delle
diverse amministrazioni sulla base degli effettivi  fabbisogni  delle
amministrazioni nazionali;((2)) 
    p) con riferimento al conferimento degli incarichi  di  direttore
generale, di  direttore  amministrativo  e  di  direttore  sanitario,
nonche', ove previsto dalla legislazione regionale, di direttore  dei
servizi socio-sanitari, delle  aziende  e  degli  enti  del  Servizio
sanitario nazionale, fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo
3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e  successive
modificazioni, per quanto attiene ai requisiti, alla trasparenza  del
procedimento e dei  risultati,  alla  verifica  e  alla  valutazione,
definizione   dei   seguenti   principi   fondamentali,   ai    sensi
dell'articolo 117 della Costituzione:  selezione  unica  per  titoli,
previo  avviso  pubblico,  dei  direttori  generali  in  possesso  di
specifici titoli formativi e professionali e di comprovata esperienza
dirigenziale,  effettuata  da  parte  di  una  commissione  nazionale
composta  pariteticamente  da  rappresentanti  dello  Stato  e  delle
regioni, per  l'inserimento  in  un  elenco  nazionale  degli  idonei
istituito presso il Ministero della salute,  aggiornato  con  cadenza
biennale, da cui le regioni e le province autonome  devono  attingere
per il conferimento dei relativi incarichi da effettuare  nell'ambito
di  una  rosa  di  candidati  costituita  da  coloro  che,   iscritti
nell'elenco  nazionale,  manifestano  l'interesse   all'incarico   da
ricoprire, previo avviso della singola regione o  provincia  autonoma
che procede secondo  le  modalita'  del  citato  articolo  3-bis  del
decreto legislativo n. 502  del  1992,  e  successive  modificazioni;
sistema di verifica e di  valutazione  dell'attivita'  dei  direttori
generali che tenga conto del raggiungimento degli obiettivi  sanitari
e dell'equilibrio economico dell'azienda,  anche  in  relazione  alla
garanzia dei livelli essenziali di assistenza  e  dei  risultati  del
programma nazionale valutazione esiti dell'Agenzia  nazionale  per  i
servizi sanitari regionali; decadenza dall'incarico e possibilita' di
reinserimento soltanto all'esito di una nuova selezione nel  caso  di
mancato   raggiungimento   degli   obiettivi,    accertato    decorsi
ventiquattro mesi dalla nomina, o nel  caso  di  gravi  o  comprovati
motivi, o di grave disavanzo o di manifesta  violazione  di  leggi  o
regolamenti o  del  principio  di  buon  andamento  e  imparzialita';
selezione  per  titoli  e  colloquio,  previo  avviso  pubblico,  dei
direttori amministrativi  e  dei  direttori  sanitari,  nonche',  ove
previsti dalla legislazione  regionale,  dei  direttori  dei  servizi
socio-sanitari,  in  possesso  di  specifici  titoli   professionali,
scientifici  e  di  carriera,  effettuata  da  parte  di  commissioni
regionali   composte   da   esperti   di   qualificate    istituzioni
scientifiche, per l'inserimento in appositi elenchi  regionali  degli
idonei, aggiornati con cadenza biennale, da cui i direttori  generali
devono obbligatoriamente attingere per le relative nomine;  decadenza
dall'incarico nel caso di manifesta violazione di leggi o regolamenti
o del principio di buon andamento e imparzialita'; definizione  delle
modalita' per l'applicazione delle norme adottate in attuazione della
presente lettera alle aziende ospedaliero-universitarie;((2)) 
    q) previsione di ipotesi di revoca dell'incarico e di divieto  di
rinnovo di conferimento di incarichi in settori sensibili ed  esposti
al  rischio  di  corruzione,  in  presenza  di  condanna  anche   non
definitiva, da parte della Corte dei conti, al risarcimento del danno
erariale per condotte dolose.((2)) 
  2. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  sono  adottati  su
proposta del Ministro delegato per la semplificazione e  la  pubblica
amministrazione, di concerto, per i profili  di  competenza  relativi
alla lettera p) del medesimo comma 1, con il Ministro  della  salute,
previa acquisizione del parere  della  Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e  del
parere  del  Consiglio  di  Stato,  che  sono  resi  nel  termine  di
quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di  ciascuno  schema
di decreto legislativo, decorso il quale  il  Governo  puo'  comunque
procedere.   Lo   schema   di   ciascun   decreto   legislativo    e'
successivamente trasmesso alle Camere per  l'espressione  dei  pareri
delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili
finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta  giorni  dalla
data di trasmissione, decorso il quale il  decreto  legislativo  puo'
essere comunque adottato. Se il termine previsto per il  parere  cade
nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine  previsto  al
comma 1 o successivamente,  la  scadenza  medesima  e'  prorogata  di
novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri
parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle  Camere  con  le  sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate  dei  necessari
elementi integrativi di informazione e  motivazione.  Le  Commissioni
competenti per materia  possono  esprimersi  sulle  osservazioni  del
Governo entro il termine di  dieci  giorni  dalla  data  della  nuova
trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere
adottati.((2)) 
  3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in  vigore  di  ciascuno
dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo puo'  adottare,
nel rispetto dei principi  e  criteri  direttivi  e  della  procedura
stabiliti dal presente  articolo,  uno  o  piu'  decreti  legislativi
recanti disposizioni integrative e correttive. 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 9 - 25 novembre 2016, n.  251
(in G.U. 1ª s.s. 30/11/2016, n. 48), ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale del presente articolo, comma 1 lettere a), b),  numero
2), c), numeri 1) e 2), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p) e  q),
e comma 2 "nella parte in  cui  prevede  che  i  decreti  legislativi
attuativi siano adottati previa acquisizione del parere reso in  sede
di Conferenza unificata, anziche' previa intesa in sede di Conferenza
Stato-Regioni".