DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 90

Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. (14G00103)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/6/2014.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 (in S.O. n. 70, relativo alla G.U. 18/8/2014, n. 190).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/06/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-3-2015
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 14 
 
(Conclusione delle procedure in corso per l'abilitazione  scientifica
                             nazionale) 
 
  1. I lavori delle commissioni nominate ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica del 14 settembre 2011,  n.  222  riferiti
alla tornata 2013 dell'abilitazione scientifica nazionale proseguono,
senza soluzione di continuita', fino alla data del 30 settembre 2014. 
  2.  Agli  oneri  organizzativi   e   finanziari   derivanti   dalle
disposizioni di cui al  comma  1  si  provvede  mediante  le  risorse
ordinarie attribuite dal Ministero dell'istruzione,  dell'universita'
e  della  ricerca  alle  Universita'  sedi  delle  procedure  per  il
conseguimento dell'abilitazione, ai sensi dell'articolo 5 del decreto
del Presidente della Repubblica del 14 settembre 2011, n. 222,  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  3. Le procedure previste dall'articolo 3, comma 1, del  regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre  2011,
n. 222, relative all'anno 2014, sono indette  entro  il  28  febbraio
2015, previa revisione del regolamento di cui all'articolo 16,  comma
2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240. 
  3-bis. Alla legge 30 dicembre  2010,  n.  240,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 15, comma 2,  la  parola:  "trenta"  e'  sostituita
dalla seguente: "venti"; 
  b) all'articolo 16: 
    1) al comma 1, le parole: "durata quadriennale"  sono  sostituite
dalle seguenti: "durata di sei anni"; 
    2) al comma 3: 
      2.1) alla lettera a), la parola: "analitica" e'  soppressa,  le
parole: "area disciplinare" sono sostituite dalle seguenti:  "settore
concorsuale" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", sentiti
il CUN e l'ANVUR"; 
      2.2) alla lettera b), la parola: "dodici" e'  sostituita  dalla
seguente: "dieci"; 
      2.3)  alla  lettera  c),  le  parole:  "con  apposito   decreto
ministeriale"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "con  la  medesima
procedura adottata per la loro  definizione;  la  prima  verifica  e'
effettuata dopo il primo biennio"; 
      2.4) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
      "d)  la  presentazione  della  domanda  per  il   conseguimento
dell'abilitazione  senza  scadenze  prefissate,  con   le   modalita'
individuate  nel  regolamento  medesimo;  il  regolamento  disciplina
altresi' il termine  entro  il  quale  inderogabilmente  deve  essere
conclusa la valutazione  di  ciascuna  domanda  e  le  modalita'  per
l'eventuale ritiro della stessa a seguito  della  conoscibilita'  dei
parametri utilizzati  dalla  commissione  per  il  singolo  candidato
nell'ambito dei criteri e dei parametri di cui alla lettera a)"; 
      2.5) alla lettera f), la parola: "quattro" e' sostituita  dalla
seguente: "cinque", le parole da: "e  sorteggio  di  un  commissario"
fino a: "(OCSE)" sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: ". Nel rispetto della  rappresentanza  proporzionale  di  cui
alla lettera i) e fatta salva la durata biennale  della  commissione,
il regolamento di cui al presente comma puo' disciplinare la graduale
sostituzione dei membri della commissione"; 
      2.6) alla lettera g), le parole da:  "la  corresponsione"  fino
alla fine della lettera sono soppresse; 
      2.7) alla lettera i), le parole  da:  "il  sorteggio"  fino  a:
"ordinari" sono sostituite dalle seguenti: "il sorteggio di cui  alla
lettera  h)  garantisce  la   rappresentanza   fin   dove   possibile
proporzionale dei settori scientifico-disciplinari all'interno  della
commissione e la partecipazione di almeno un commissario per  ciascun
settore scientifico-disciplinare compreso nel settore concorsuale  al
quale afferiscano  almeno  dieci  professori  ordinari;"  e  dopo  le
parole: "delle caratteristiche di cui alla lettera h);" sono inserite
le seguenti:  "il  parere  e'  obbligatorio  nel  caso  di  candidati
afferenti ad un settore  scientifico-disciplinare  non  rappresentato
nella commissione;"; 
      2.8) alla lettera m), le parole da: "a partecipare"  fino  alla
fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: "a presentare  una
nuova domanda di abilitazione, per lo stesso settore e per la  stessa
fascia  o  per  la  fascia  superiore,  nel  corso  dei  dodici  mesi
successivi alla data di presentazione della domanda  e,  in  caso  di
conseguimento dell'abilitazione, a presentare una  nuova  domanda  di
abilitazione, per lo stesso settore  e  per  la  stessa  fascia,  nei
quarantotto mesi successivi al conseguimento della stessa"; 
      2.9) dopo la lettera m) e' inserita la seguente: 
      "m-bis)  l'applicazione  alle  procedure  di  abilitazione,  in
quanto  compatibili,  delle  norme  previste  dall'articolo   9   del
decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 21 giugno 1995, n. 236". 
  3-ter.  I  candidati  che  hanno  presentato  domanda,  con   esito
negativo,  per   il   conseguimento   dell'abilitazione   scientifica
nazionale nella tornata 2012 e in quella  2013  possono  ripresentare
domanda a decorrere dal 1º marzo 2015.  La  durata  dell'abilitazione
scientifica nazionale conseguita nelle tornate 2012 e 2013 e' di  sei
anni. 
  3-quater. All'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005,  n.
230, le parole da: "previo parere di una commissione" a: "proposta la
chiamata"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "previo  parere  della
commissione  nominata   per   l'espletamento   delle   procedure   di
abilitazione scientifica nazionale, di cui all'articolo 16, comma  3,
lettera f), della legge  30  dicembre  2010,  n.  240,  e  successive
modificazioni, per il settore per il quale e' proposta  la  chiamata,
da  esprimere  entro  trenta  giorni  dalla  richiesta  del  medesimo
parere". 
  3-quinquies.  La  qualita'   della   produzione   scientifica   dei
professori  reclutati  dagli   atenei   all'esito   dell'abilitazione
scientifica nazionale e' considerata  prioritaria  nell'ambito  della
valutazione delle politiche di reclutamento prevista dall'articolo 5,
commi 1, lettera c), e 5, della legge 30 dicembre  2010,  n.  240,  e
dall'articolo 9 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49. 
  4. Le chiamate relative al piano straordinario per la chiamata  dei
professori di seconda fascia per gli anni 2012 e 2013 a valere  sulle
risorse di cui all'articolo 29, comma  9,  della  legge  30  dicembre
2010, n. 240, sono effettuate entro il ((31 ottobre 2015)).