DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 agosto 1945, n. 518

Disposizioni concernenti il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani e l'esame delle proposte di ricompensa. (045U0518)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/09/1945 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/02/2022)
Testo in vigore dal: 27-2-2016
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 10. 
 
  E' riconosciuta la qualifica di patriota a tutti  coloro  che,  non
rientrando nelle categorie  di  cui  ai  precedenti  articoli,  hanno
tuttavia  collaborato  o  contribuito  attivamente  alla   lotta   di
liberazione, sia militando nelle formazioni partigiane per un periodo
minore di quello previsto, sia prestando costante  e  notevole  aiuto
alle formazioni partigiane. ((5)) 
 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.L. 30 dicembre 2015,  n.  210,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21, ha disposto (con  l'art.  1,  comma
7-quater) che "Il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani,  di
cui agli articoli da 7 a 10 del decreto  legislativo  luogotenenziale
21 agosto 1945, n. 518, ha effetti solo ai fini delle  ricompense  al
valore, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".