stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 agosto 1945, n. 518

Disposizioni concernenti il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani e l'esame delle proposte di ricompensa. (045U0518)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/09/1945 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/02/2022)
nascondi
Testo in vigore dal:  27-2-2016
aggiornamenti all'articolo

Art. 10



È riconosciuta la qualifica di patriota a tutti coloro che, non rientrando nelle categorie di cui ai precedenti articoli, hanno tuttavia collaborato o contribuito attivamente alla lotta di liberazione, sia militando nelle formazioni partigiane per un periodo minore di quello previsto, sia prestando costante e notevole aiuto alle formazioni partigiane.
((5))
------------
AGGIORNAMENTO (5)

Il D.L. 30 dicembre 2015, n. 210, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21, ha disposto (con l'art. 1, comma 7-quater) che "Il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani, di cui agli articoli da 7 a 10 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, ha effetti solo ai fini delle ricompense al valore, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".