LEGGE 23 dicembre 2000, n. 388

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-1-2019
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 74. 
 
         (Previdenza complementare dei dipendenti pubblici) 
 
  1. Per fare fronte all'obbligo della pubblica  amministrazione,  ai
sensi dell'articolo 8, comma 1, del  decreto  legislativo  21  aprile
1993,  n.  124,  di  contribuire,  quale   datore   di   lavoro,   al
finanziamento dei  fondi  gestori  di  previdenza  complementare  dei
dipendenti delle amministrazioni dello  Stato  anche  ad  ordinamento
autonomo, in corrispondenza delle risorse  contrattualmente  definite
eventualmente  destinate  dai  lavoratori  allo  stesso  fine,   sono
assegnate le risorse previste dall'articolo 26, comma 18, della legge
23 dicembre 1998, n. 448, nonche' lire 100 miliardi annue a decorrere
dall'anno 2001. Per gli anni successivi al 2003, alla  determinazione
delle predette risorse si provvede ai sensi dell'articolo  11,  comma
3, lettera d), della legge  5  agosto  1978,  n.  468,  e  successive
modificazioni. 
  2. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2018, N. 145)). 
  3. In fase di prima attuazione, la quota  di  trattamento  di  fine
rapporto che i dipendenti gia' occupati alla  data  del  31  dicembre
1995 e quelli assunti nel periodo dal 1° gennaio 1996 al 31  dicembre
2000 che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 59, comma 56,
della legge 27 dicembre 1997, n.  449,  possono  destinare  ai  fondi
pensione, non puo' superare il 2 per cento della retribuzione base di
riferimento  per  il  calcolo  del  trattamento  di  fine   rapporto.
Successivamente la predetta quota del trattamento di fine rapporto e'
definita dalle parti istitutive con apposito accordo. 
  4. Al comma 8 dell'articolo 2 della legge 8 agosto  1995,  n.  335,
sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per il  personale  degli
enti, il cui  ordinamento  del  personale  rientri  nella  competenza
propria o delegata della regione Trentino-Alto Adige, delle  province
autonome di Trento e di Bolzano nonche' della regione Valle  d'Aosta,
la corresponsione del trattamento di fine rapporto avviene  da  parte
degli  enti  di  appartenenza   e   contemporaneamente   cessa   ogni
contribuzione  previdenziale  in  materia  di  trattamento  di   fine
servizio  comunque  denominato  in   favore   dei   competenti   enti
previdenziali ai sensi della normativa  statale  in  vigore.  Per  il
personale di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1 del  testo  unificato
approvato decreto del Presidente della Repubblica 10  febbraio  1983,
n.  89,  e  successive  modificazioni,   e'   considerata   ente   di
appartenenza la provincia di Bolzano.  Con  norme  emanate  ai  sensi
dell'articolo  107  del  testo  unico  delle   leggi   costituzionali
concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e
dell'articolo 48-bis dello Statuto speciale  per  la  Valle  d'Aosta,
approvato con legge costituzionale  26  febbraio  1948,  n.  4,  sono
disciplinate le modalita' di attuazione di quanto previsto dal  terzo
e quarto periodo del presente comma, garantendo  l'assenza  di  oneri
aggiuntivi per la finanza pubblica". 
  5. Al decreto legislativo 21  aprile  1993  n.  124,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) all'articolo 4, il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
    "7.   La   COVIP   disciplina    le    ipotesi    di    decadenza
dall'autorizzazione quando il fondo pensione non  abbia  iniziato  la
propria attivita', ovvero quando, per i fondi di cui all'articolo  3,
non sia stata conseguita la  base  associativa  minima  prevista  dal
fondo stesso"; 
    b) all'articolo 5, comma 1, il secondo periodo e' sostituito  dai
seguenti: "I componenti dei primi organi collegiali sono nominati  in
sede di  atto  costitutivo.  Per  la  successiva  individuazione  dei
rappresentanti dei lavoratori e' previsto il metodo elettivo  secondo
modalita' e criteri definiti dalle fonti costitutive"; 
    c) all'articolo 6, comma 4-bis, primo periodo, dopo le parole: "i
competenti organismi di amministrazione dei fondi" sono  inserite  le
seguenti: "individuati ai  sensi  dell'articolo  5,  comma  1,  terzo
periodo".