DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. 633

Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/03/2023)
Testo in vigore dal: 1-1-2013
aggiornamenti all'articolo
                                Art. 20. 
                             Volume d'affari 
 
  Per  volume  d'affari  del  contribuente  si  intende   l'ammontare
complessivo delle cessioni di beni e  delle  prestazioni  di  servizi
dallo stesso effettuate, registrate o soggette  a  registrazione  nel
corso di un anno solare a norma degli articoli 23 e 24, tenendo conto
delle variazioni di cui all'art. 26. ((Non concorrono  a  formare  il
volume d'affari le cessioni di beni ammortizzabili,  compresi  quelli
indicati nell'articolo 2424 del codice civile, voci B.I.3)  e  B.I.4)
dell'attivo dello stato patrimoniale, nonche' i passaggi  di  cui  al
quinto comma dell'articolo 36.)) (21) (27) (57a) (57b) ((144)) 
  L'ammontare  delle  singole  operazioni  registrate  o  soggette  a
registrazione, ancorche'  non  imponibili  o  esenti  e'  determinato
secondo le disposizioni degli articoli 13,14 e  15.  I  corrispettivi
delle operazioni imponibili regi strati a  norma  dell'art.  24  sono
computati al  netto  della  diminuzione  prevista  nel  quarto  comma
dell'art. 27.(20) 
    
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AGGIORNAMENTO (20)
Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3) che  le
modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile 1979.
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AGGIORNAMENTO (21)
Il D.P.R. 31 marzo 1979, n.94 ha disposto  (con  l'art.10)  che  le
presenti modifiche hanno effetto dal 1 aprile 1979.
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AGGIORNAMENTO (27)
Il D.P.R. 30 dicembre 1980, n.897 ha disposto (con l'art. 45, comma
1) che la presente modifica all'articolo ha  effetto  dal  1  gennaio
1981.
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AGGIORNAMENTO (57a) 
  Il D.L. 30 dicembre 1993, n.557 convertito con modificazioni  dalla
L. 26 febbraio 1994, n.133 ha disposto (con l'art. 3 comma 3) che "La
disposizione del comma  1,  lettera  d),  numero  3),  si  applica  a
decorrere dal 1 gennaio 1994;  le  altre  disposizioni  del  presente
articolo si applicano alle operazioni effettuate a  decorrere  dal  1
aprile 1994. 
    
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AGGIORNAMENTO (57b)
Il D.L. 30 dicembre 1993, n.557 convertito con modificazioni  dalla
L. 26 febbraio 1994, n.133 come modificato dal D.L. 23  maggio  1994,
n. 308 convertito con modificazioni dalla L. 22 luglio 1994,  n.  458
ha disposto (con l'art. 3 comma 3) che "La disposizione del comma  1,
lettera d), numero 3), si applica a decorrere dal 1 gennaio 1994;  le
altre disposizioni del presente articolo si applicano alle operazioni
effettuate a decorrere dal 1 luglio 1994.
    
    
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AGGIORNAMENTO (144) 
  La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
335) che "Le disposizioni di cui ai commi da 325 a 334  del  presente
articolo si applicano alle operazioni effettuate  a  partire  dal  1°
gennaio 2013."