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DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69

Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. (13G00116)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/6/2013.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 (in S.O. n. 63, relativo alla G.U. 20/08/2013, n. 194).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/05/2024)
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Testo in vigore dal: 3-12-2016
aggiornamenti all'articolo
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  RITENUTA  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni per la crescita economica e per la  semplificazione  del
quadro amministrativo e normativo, nonche'  misure  per  l'efficienza
del sistema giudiziario e la definizione del contenzioso  civile,  al
fine di dare impulso al sistema produttivo del  Paese  attraverso  il
sostegno alle imprese, il  rilancio  delle  infrastrutture,  operando
anche una riduzione degli oneri amministrativi per i cittadini  e  le
imprese; 
  VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 15 giugno 2013; 
  SULLA PROPOSTA del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  del
Vicepresidente del Consiglio dei ministri  e  Ministro  dell'interno,
del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro per  la  pubblica
amministrazione e la semplificazione, del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti  e
del  Ministro  della  giustizia,   di   concerto   con   i   Ministri
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per i beni  e
le  attivita'  culturali,  delle  politiche  agricole  alimentari   e
forestali, della difesa, dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca, del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  per  gli  affari
europei, degli affari esteri, della salute, per gli affari  regionali
e le autonomie, per la coesione territoriale,  per  l'integrazione  e
per le pari opportunita', lo sport e le politiche giovanili; 
 
                                EMANA 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
(Rafforzamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese) 
 
  1. Al fine di migliorare l'efficacia degli interventi del Fondo  di
garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2,  comma
100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n.  662,  con  decreto
del Ministro dello sviluppo economico, di concerto  con  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  sono  adottate,  entro  30  giorni
dall'entrata in vigore del presente  decreto  e  nel  rispetto  degli
equilibri di finanza pubblica, specifiche disposizioni volte a: 
  a) assicurare un piu' ampio  accesso  al  credito  da  parte  delle
piccole e medie imprese, anche tramite: 
  1.   l'aggiornamento,   in   funzione   del   ciclo   economico   e
dell'andamento del mercato finanziario e creditizio, dei  criteri  di
valutazione delle imprese ai  fini  dell'accesso  alla  garanzia  del
Fondo e della misura dell'accantonamento a titolo di coefficiente  di
rischio; 
  2. l'incremento, sull'intero  territorio  nazionale,  della  misura
massima della garanzia diretta concessa dal  Fondo  fino  all'80  per
cento dell'ammontare  dell'operazione  finanziaria,  con  riferimento
alle "operazioni di anticipazione di credito,  senza  cessione  dello
stesso, verso imprese che vantano crediti nei confronti di  pubbliche
amministrazioni"  e  alle  "operazioni  finanziarie  di  durata   non
inferiore a 36 mesi" di cui, rispettivamente, agli articoli 4 e 5 del
decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, 26  giugno  2012,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2012, n. 193, fermi  restando  gli
ulteriori limiti nonche' i requisiti  e  le  procedure  previsti  dai
medesimi articoli; la misura  massima  di  copertura  della  garanzia
diretta di cui al presente numero si applica anche alle operazioni in
favore di imprese ubicate in aree di crisi definite dall'articolo  27
del  decreto-legge  22  giugno   2012,   n.   83,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  7  agosto  2012,  n.  134,  nonche'  alle
operazioni  garantite  a  valere  sulla  sezione  speciale   di   cui
all'articolo  2,  comma   2,   del   decreto   del   Ministro   delle
infrastrutture e dei  trasporti  27  luglio  2009,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2009; 
  ((2-bis. la concessione della  garanzia  del  Fondo  su  operazioni
finanziarie  comunque  finalizzate  all'attivita'  d'impresa  di  cui
all'articolo 1, comma 3-bis,  del  decreto  legislativo  11  febbraio
2010, n. 22, di durata non inferiore a 36 mesi, di cui all'articolo 5
del decreto del Ministro dello sviluppo  economico  26  giugno  2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del  20  agosto  2012;  la
garanzia copre fino al 70 per cento  dell'ammontare  dell'esposizione
per  capitale,  interessi,  contrattuali  e  di  mora.  A  tal  fine,
nell'ambito delle risorse disponibili sul  Fondo  e'  costituita  una
riserva fino a 100 milioni di euro, in relazione alla  quale  non  si
applica il limite di cui  al  comma  4  del  presente  articolo;  per
l'accesso a tale riserva, le imprese beneficiarie  devono  comprovare
di  essere  piccole  e  medie  imprese  e  il  rilascio  del   titolo
concessorio)); 
  3.  la  semplificazione  delle  procedure  e  delle  modalita'   di
presentazione  delle  richieste  attraverso  un  maggior  ricorso   a
modalita' telematiche di ammissione alla garanzia e di gestione delle
relative pratiche; 
  4. misure volte a garantire l'effettivo trasferimento dei  vantaggi
della garanzia pubblica alle piccole  e  medie  imprese  beneficiarie
dell'intervento; 
  b)  limitare  il  rilascio  della  garanzia   diretta,   ai   sensi
dell'articolo 2 del  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato 31 maggio  1999,  n.
248, e successive modificazioni, da parte del Fondo  alle  operazioni
finanziarie  di  nuova  concessione  ed  erogazione,  escludendo   la
possibilita' di garantire operazioni finanziarie gia' deliberate  dai
soggetti finanziatori alla data di presentazione della  richiesta  di
garanzia, salvo che le stesse  non  siano  condizionate,  nella  loro
esecutivita', all'acquisizione della garanzia da parte del Fondo. 
  b-bis)  prevedere  specifici  criteri  di   valutazione   ai   fini
dell'ammissione alla  garanzia  del  Fondo  da  parte  delle  imprese
sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155,  nonche'
delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381; 
  2. Le condizioni di ammissibilita' e le disposizioni  di  carattere
generale  di  cui  all'articolo   13   del   decreto   del   Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato 31 maggio  1999,  n.
248,  sono  approvate  con  decreto  del  Ministro   dello   sviluppo
economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. 
  3. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 9 AGOSTO 2013, N. 98. 
  4. Al comma 3, ultimo periodo, dell'articolo 39 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214, le parole: "all'80 per cento" sono  sostituite
dalle seguenti: "al 50 per cento". 
  5. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 9 AGOSTO 2013,  N.  98.  All'articolo
39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive
modificazioni, le parole: "nonche' alle grandi imprese  limitatamente
ai soli finanziamenti erogati con la partecipazione di Cassa depositi
e prestiti, secondo quanto previsto e nei limiti di cui  all'articolo
8, comma 5, lettera b), del decreto-legge  13  maggio  2011,  n.  70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio  2011,  n.  106"
sono soppresse. 
  5-bis. Nell'ambito delle risorse del Fondo di  cui  al  comma  1  e
previa adozione di un apposito decreto del  Ministro  dello  sviluppo
economico, da adottare di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle  finanze,  gli  interventi  ivi   previsti   sono   estesi   ai
professionisti iscritti agli ordini professionali e a quelli aderenti
alle  associazioni  professionali  iscritte  nell'elenco  tenuto  dal
Ministero dello sviluppo economico ai sensi della  legge  14  gennaio
2013, n. 4, e in possesso dell'attestazione rilasciata ai sensi della
medesima legge n. 4 del 2013. Con il decreto di cui al primo  periodo
sono determinate le  modalita'  di  attuazione  del  presente  comma,
prevedendo in particolare un limite  massimo  di  assorbimento  delle
risorse del Fondo non superiore al 5 per cento delle risorse stesse. 
  5-ter. Al fondo di garanzia a favore delle piccole e medie  imprese
di cui all'articolo 2, colma 100, lettera a), della legge 23 dicembre
1996, n. 662, e successive modificazioni,  possono  affluire,  previa
assegnazione all'entrata del bilancio dello Stato, contributi su base
volontaria per essere destinati alla microimprenditorialita' ai sensi
e secondo le modalita' di  cui  all'articolo  39,  comma  7-bis,  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011,  n.  214.  Con  decreto  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto, sono definite le modalita' di attuazione del presente  comma
nonche' le modalita' di contribuzione da parte di enti, associazioni,
societa' o singoli cittadini al predetto fondo  di  garanzia  di  cui
all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662 del 1996.