LEGGE 7 agosto 1997, n. 266

Interventi urgenti per l'economia.

note: Entrata in vigore della legge: 11-8-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/04/2022)
Testo in vigore dal: 29-4-2022
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 9 
                   Metanizzazione del Mezzogiorno 
 
  1. Al fine di consentire il completamento del programma generale di
metanizzazione del Mezzogiorno di cui all'articolo 11 della legge  28
novembre 1 980, n. 784, e successive modificazioni, e' autorizzata la
spesa massima ti lire  400  miliardi  per  l'anno  1997  e  lire  300
miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999,  utilizzando  le  somme
assegnate per gli interventi di metanizzazione dall'articolo 1, comma
79, della legge 28 dicembre 1995,  n.  549,  e  dall'articolo  1  del
decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito, con modificazioni,
dalla legge  20  dicembre  1996,  n.  641,  nonche'  a  valere  sulle
disponibilita' sui mutui di cui all'articolo 1 del  decreto-legge  25
marzo 1997, n. 67, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  23
maggio 1997, n. 135. A tale fine sono autorizzate: 
   a) la concessione ai comuni e ai loro consorzi  di  contributi  in
conto capitale fino  ad  un  massimo  del  50  per  cento  del  costo
dell'investimento previsto; 
   b) la concessione ai comuni e ai loro consorzi di contributi sugli
interessi per l'assunzione ti mutui ventennali al  tasso  del  3  per
cento, per un ulteriore ammontare fino al  25  per  cento  del  costo
dell'investimento previsto; 
   c)  la  concessione  di  contributi  in  conto  capitale  per   la
realizzazione degli adduttori  secondari  aventi  caratteristiche  di
infrastrutture pubbliche e che rivestono  particolare  importanza  ai
fini dell'attuazione del programma  generale  di  metanizzazione  del
Mezzogiorno, secondo le modalita' previste dall'articolo  11,  quarto
comma, numero 3), della legge 28 novembre 1980, n. 784, con una spesa
massima di lire 100 miliardi. 
  1-bis.  I  contributi   vengono   erogati   qualora   l'avanzamento
dell'opera raggiunga un'entita' non inferiore al 25 per  cento  della
spesa ammessa al finanziamento. 
  2. Il Cipe con successiva deliberazione stabilisce le procedure per
la concessione dei  contributi  e  la  ripartizione  delle  somme  da
destinare ai contributi stessi, secondo le seguenti priorita': 
   a) concessione alle citta' capoluogo di provincia che non  abbiano
presentato, nei tempi previsti, la domanda  di  contributo  ai  sensi
delle deliberazioni del Cipe dell'11 febbraio  1988,  pubblicata  nel
supplemento ordinario n. 25 della Gazzetta Ufficiale  n.  75  del  30
marzo 1988, e del 25 marzo 1992, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
n. 111 del 14 maggio 1992; 
   b) avvio del programma di metanizzazione della Regione Sardegna; 
   c) proseguimento del  programma  generale  di  metanizzazione  del
Mezzogiorno,  primo  triennio   operativo,   di   cui   alla   citata
deliberazione del Cipe dell'11  febbraio  1988  anche  per  i  Comuni
appartenenti a bacini di utenza gia' parzialmente finanziati. 
  3. Nell'ambito delle priorita' di cui  al  comma  2,  il  Cipe  da'
preferenza  ai  Comuni  o  loro  consorzi  che  presentino   progetti
immediatamente eseguibili entro il termine fissato dal Cipe stesso. 
  4. I concessionari possono accedere a  mutui  agevolati  al  2  per
cento della durata di dieci anni fino a un massimo del 25  per  cento
del  costo  dell'opera.  Le  facilitazioni  complessive  non  possono
superare il 75 per cento del costo previsto. 
  5. Alle Regioni che inseriscono gli interventi di cui  al  presente
articolo in sede di riprogrammazione ai sensi dell'articolo 2,  commi
96 e 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, puo'  essere  concesso
dal Cipe nei  limiti  degli  stanziamenti  di  cui  al  comma  1,  un
contributo a fondo perduto pari a un  terzo  della  quota  parte  del
contributo  comunitario  riconosciuto  dall'Unione  europea  per  gli
interventi ammessi. 
  5-bis. E' concesso un contributo decennale  a  decorrere  dall'anno
2000 fino all'anno 2009 di lire  10  miliardi  annue  quale  concorso
dello Stato nell'ammortamento dei  mutui  che  la  Cassa  depositi  e
prestiti e' autorizzata a concedere, ai comuni  montani  del  centro-
nord o ai loro consorzi, anche non compresi nelle aree in  cui  opera
la legislazione per le aree depresse di cui al regolamento  (CEE)  n.
2052/88  del  Consiglio,   del   24   giugno   1988,   e   successive
modificazioni, per  con"  sentire  il  completamento  della  rete  di
metanizzazione  dei  comuni   montani   del   centro-nord,   di   cui
all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 18 gennaio 1993,  n.  8  ,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993,  n.  68,  e
l'approvigionamento,  anche  con  fonti  energetiche  alternative  al
metano. Il  relativo  riparto  e'  effettuato  tal  CIPE  sentita  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano. 
  5-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 5-bis, pari  a
lire 10 miliardi per gli anni  2000  e  2001,  si  provvede  mediante
utilizzo delle proiezioni per  i  medesimi  anni  dello  stanziamento
iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale  19992001,  nell'ambito
dell'unita previsionale di base di conto capitale "Fondo  speciale  "
dello stato di previsione del Ministero del tesoro,  del  bilancio  e
della  programmazione  economica  per   l'anno   1999,   allo   scopo
parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al  Ministero  di
grazia e giustizia. 
  5-quater. All'ulteriore finanziamento degli interventi previsti  ai
commi 1 e 5-bis si provvede, a decorrere  dall'anno  2000,  ai  sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978,  n.
468, e successive modificazioni. 
  5-quinquies. Il  programma  di  metanizzazione  della  Sardegna  e'
attuato  anche  attraverso  la  realizzazione  di  reti  comunali  di
distribuzione del gas metano  esercibili,  in  via  transitoria,  con
fluidi diversi dal metano. Si applicano le disposizioni  delle  leggi
concernenti il programma di metanizzazione del Mezzogiorno. (12) 
  ((5-sexies.  Per  gli  interventi  di  metanizzazione  ammessi   ai
finanziamenti  di  cui  al   presente   articolo,   il   termine   di
presentazione degli atti di collaudo alle amministrazioni  competenti
e' di novanta giorni dalla data di approvazione del collaudo da parte
dell'amministrazione comunale)). 
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AGGIORNAMENTO (12) 
  Il D.L. 30 dicembre 2005,  n.  273,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51, ha disposto (con l'art.  23,  comma
4) che i termini di durata delle concessioni e degli affidamenti  per
la realizzazione delle reti e la gestione della distribuzione di  gas
naturale ai sensi del  presente  articolo,  sono  prorogati  fino  al
dodicesimo anno decorrente  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164,  oppure,  se  successiva,
dalla  data  di  entrata  in  vigore  del   decreto   del   Ministero
dell'economia e delle finanze di approvazione delle risultanze finali
dell'intervento.