LEGGE 28 novembre 1980, n. 784

Norme per la ricapitalizzazione della GEPI, per la razionalizzazione e il potenziamento dell'industria chimica, per la salvaguardia dell'unita' funzionale, della continuita' della produzione e della gestione degli impianti del gruppo Liquigas-Liquichimica e per la realizzazione del progetto di metanizzazione.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2005)
Testo in vigore dal: 1-3-2006
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 11. 
 
  Entro due mesi dall'entrata in  vigore  della  presente  legge,  su
proposta   del   Ministro    dell'industria,    del    commercio    e
dell'artigianato, di  intesa  con  il  Ministro  per  gli  interventi
straordinari  per   il   Mezzogiorno,   sentito   il   comitato   dei
rappresentanti delle regioni  meridionali,  l'Associazione  nazionale
dei comuni italiani (ANCI) e la Confederazione italiana  dei  servizi
pubblici degli enti locali (CISPEL), il CIPE approva  la  prima  fase
del programma generale  della  metanizzazione  del  Mezzogiorno,  con
l'indicazione dei comuni rientranti nei territori di cui all'articolo
1 del testo unico delle leggi sugli  interventi  per  il  Mezzogiorno
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6  marzo  1978,
n. 218, interessati all'attuazione del  programma  medesimo,  nonche'
dei tempi di realizzazione delle opere. 
  Il programma generale dovra'  essere  approvato  dal  CIPE  con  la
stessa  procedura  di  cui  al  precedente  comma   entro   un   anno
dall'entrata in vigore della presente legge. 
  Per l'attuazione del  programma  di  cui  al  comma  precedente  e'
autorizzata la spesa di lire 605  miliardi  destinata  alle  seguenti
finalita': 
    a) promozione delle reti di distribuzione urbana  e  territoriale
del metano  per  l'utilizzazione  di  questo  nei  territori  di  cui
all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli  interventi  per  il
Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica  6
marzo 1978, n. 218; 
    b) assistenza tecnica e finanziaria in favore dei comuni  e  loro
consorzi  ai  fini  della  realizzazione  delle  reti,  di  cui  alla
precedente   lettera   a),    nonche'    della    trasformazione    o
dell'ampliamento a tali fini delle reti esistenti; 
    c) concessione ai comuni o loro consorzi  di  contributi  per  la
realizzazione o la trasformazione o l'ampliamento delle opere di  cui
alla precedente lettera a). 
  A tal fine e' autorizzata: 
    1) la concessione ai comuni e  loro  consorzi  di  contributi  in
conto capitale, fino al 30 per cento della spesa preventivata per  le
opere e le finalita' indicate dal precedente comma; 
    2) la concessione ai comuni e loro consorzi di  contributi  sugli
interessi per l'assunzione di mutui ventennali al  tasso  del  3  per
cento per un ulteriore ammontare fino al 20 per cento della spesa per
le  opere  indicate  dal  precedente  comma.  In   sostituzione   dei
contributi  sugli  interessi,  i  comuni  e  loro  consorzi   possono
richiedere l'erogazione di un  contributo  in  conto  capitale  dello
stesso ammontare del contributo in  conto  interessi  determinato  in
valore attuale secondo le modalita' fissate con decreto del  Ministro
del tesoro; 
    3) la concessione all'ENI di contributi in  conto  capitale,  nel
limite massimo del 40 per cento  della  spesa  preventivata,  per  la
realizzazione  di  adduttori  secondari  aventi  caratteristiche   di
infrastrutture pubbliche e che rivestono  particolare  importanza  ai
fini dell'attuazione del programma generale della metanizzazione  del
Mezzogiorno, come previsto dal primo comma del presente articolo, per
un importo complessivo di lire 100 miliardi. 
  La  individuazione  degli  adduttori  secondari  da   ammettere   a
contributo avviene contestualmente e con le  procedure  previste  dal
primo comma. 
  I criteri e le modalita' per la concessione dei  mutui  di  cui  al
numero 2) del quarto comma del presente articolo, fermo il  principio
che le annualita' di ammortamento decorrono, a carico dei  comuni,  o
dei consorzi  dei  comuni,  a  far  tempo  dal  1  gennaio  dell'anno
successivo a quello effettivo di inizio dell'esercizio per  le  nuove
reti  o  di  completamento  delle  opere  di  trasformazione   o   di
ampliamento per le reti esistenti, sono fissati,  sentito  il  parere
del comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali,  l'ANCI  e
la CISPEL, con decreto del Ministro del tesoro. 
  In sede di approvazione del programma di cui  al  primo  comma  del
presente articolo, il CIPE stabilisce la ripartizione delle somme  da
destinare ai contributi previsti rispettivamente dai numeri 1)  e  2)
del quarto  comma  del  presente  articolo  e  le  procedure  per  la
concessione dei contributi indicati nel citato numero 1). 
  Il  CIPE,  nel  determinare  i  criteri  e  le  modalita'  per   la
concessione delle provvidenze previste dal  presente  articolo,  deve
altresi' stabilire le modalita' per la concessione  ai  comuni  e  ai
loro consorzi di un mutuo da parte della Cassa  depositi  e  prestiti
ogni volta che le provvidenze disposte con la presente legge ed altre
eventuali previste da leggi nazionali o regionali,  o  di  interventi
comunitari, non garantiscono il finanziamento totale delle  opere  da
realizzare. 
  L'articolo 31 della legge 24 aprile 1980, n. 146, abrogato. 
  I  termini  previsti  dalle   vigenti   disposizioni   legislative,
nazionali o regionali, per l'approvazione degli atti dei comuni e dei
loro  consorzi  riguardanti  la  realizzazione   del   programma   di
metanizzazione nei rispettivi ambiti territoriali sono  ridotti  alla
meta'. 
  I comuni e i loro consorzi che alla data di entrata in vigore della
presente legge abbiano deliberato di concedere a  terzi  la  gestione
del  servizio  e  che  per  la  realizzazione  di   nuove   reti   di
distribuzione o la trasformazione o l'ampliamento di  reti  esistenti
intendano ottenere i contributi e i  mutui  previsti  dalla  presente
legge, nell'adottare le relative deliberazioni debbono  adeguare,  in
quanto necessario,  le  concessioni  per  tener  conto  dei  benefici
assicurati ai comuni dalle presenti norme. 
  I  comuni,  singoli  o  associati,  compresi   nei   programmi   di
metanizzazione, che alla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge dispongono di un servizio  di  distribuzione  di  gas  per  usi
civili dato in concessione a terzi, e che intendono  trasformare  gli
impianti o ampliare la rete di distribuzione, ove deliberino, per  la
scadenza  normale  o  per  diritto  contrattuale,  l'assunzione   del
servizio in gestione attraverso preesistenti aziende  municipalizzate
per  i  servizi,  ovvero  preesistenti  o  nuove  forme   associative
intercomunali, in ogni caso con riferimento a bacini di utenza, hanno
diritto, oltre alle provvidenze previste  dalla  presente  legge,  ad
ottenere dalla Cassa depositi e prestiti  il  mutuo  necessario  alla
copertura degli oneri che, a norma di legge e di contratto, essi sono
tenuti a sostenere. Ove i comuni  non  dispongano  delle  delegazioni
necessarie alla contrazione del mutuo, viene  concessa,  con  decreto
del Ministro del tesoro, la garanzia dello Stato, nel limite  del  50
per cento dell'ammontare del mutuo. 
  Le provvidenze di cui al presente articolo sono concesse sulla base
dei criteri e delle  modalita'  fissate  dal  CIPE  con  decreto  del
Ministro del tesoro, previa istruttoria tecnica della  Cassa  per  il
Mezzogiorno. 
  I contributi in conto capitale nonche' quelli  concessi  dal  Fondo
europeo di sviluppo regionale sono erogati  dalla  Cassa  depositi  e
prestiti, che a tal fine istituisce  apposita  contabilita'  separata
alla quale sono versati, con distinta imputazione, i necessari  mezzi
finanziari con decreti del Ministro del tesoro. 
  I contributi sono erogati ogni qualvolta  l'avanzamento  dell'opera
raggiunge una entita' non inferiore al trenta per cento del complesso
dell'opera  stessa  ed  in  misura  corrispondente  allo   stato   di
avanzamento. 
  Nell'ipotesi che i comuni o loro consorzi si avvalgano di  societa'
concessionarie  per  la  gestione  del  servizio  oltre  che  per  la
costruzione della rete, lo stato di avanzamento, comunque certificato
dal comune, e' presentato dal legale rappresentante  della  societa',
sotto  la   sua   personale   responsabilita',   corredato   da   una
dichiarazione resa da un tecnico competente iscritto  negli  appositi
albi professionali. In tal caso l'erogazione dei contributi ha  luogo
dietro prestazione ai comuni o loro consorzi di una  idonea  garanzia
per  il  completamento  della  parte  dell'opera  non   coperta   dai
contributi. 
  Per le societa' concessionarie a partecipazione statale o regionale
la  garanzia  e'  rappresentata  da  una  dichiarazione  dell'ente  a
partecipazione statale cui fa capo la societa' o della regione. 
  In attesa del definitivo utilizzo dei mezzi finanziari acquisiti  e
da acquisire dal Fondo europeo di sviluppo  regionale  sull'adduttore
principale e le bretelle economicamente forti  di  cui  al  numero  8
della delibera de CIPE del 27 febbraio 1981, detti  mezzi  finanziari
sono messi a disposizione della Cassa depositi e prestiti per il loro
temporaneo impiego allo scopo di accelerare  la  realizzazione  delle
opere previste dal presente  articolo,  ivi  compresi  gli  adduttori
secondari aventi caratteristiche di infrastrutture pubbliche. 
  Il Ministro del tesoro, anche in deroga all'articolo 2 della  legge
26 novembre 1975, n. 748, stabilisce con propri decreti le  modalita'
per la messa a disposizione dei predetti mezzi finanziari  presso  la
Cassa depositi  e  prestiti,  nonche'  i  criteri,  le  misure  e  le
modalita' per la concessione delle citate anticipazioni e per il loro
reintegro a valere sui contributi di cui al precedente comma. 
  La Cassa depositi e prestiti puo' affidare con apposite convenzioni
ad istituti ed aziende di  credito  l'istruttoria  delle  domande  di
erogazione delle agevolazioni di cui al presente articolo. 
  Al fine  di  incentivarne  l'impiego,  il  gas  metano  usato  come
combustibile per usi civili nei territori di cui al primo  comma  del
presente articolo e' esente dall'imposta di  consumo,  istituita  con
l'articolo 10 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n.  15,  convertito,
con modificazioni, nella legge 7 aprile 1977, n. 102. 
  Il  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,
d'intesa  con  il  Ministro  per  gli  interventi  straordinari   nel
Mezzogiorno, entro il 30 giugno di ogni anno  e  sino  alla  completa
attuazione del programma di metanizzazione del Mezzogiorno,  presenta
al Parlamento una dettagliata relazione sullo stato di attuazione del
programma. 
  L'autorizzazione di spesa di  lire  605  miliardi  sara'  iscritta,
negli anni finanziari dal 1980 al 1982, in  apposito  capitolo  dello
stato di previsione del Ministero del tesoro. Per l'anno  finanziario
1980 lo stanziamento resta determinato in lire 190 miliardi. ((6)) 
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AGGIORNAMENTO (6) 
Il D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni  dalla
L. 23 febbraio 2006, n. 51, ha disposto (con l'art. 23, comma 4)  che
"i termini di durata delle concessioni e  degli  affidamenti  per  la
realizzazione delle reti e la gestione  della  distribuzione  di  gas
naturale" previsti dal presente  articolo  "sono  prorogati  fino  al
dodicesimo anno decorrente  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164,  oppure,  se  successiva,
dalla  data  di  entrata  in  vigore  del   decreto   del   Ministero
dell'economia e delle finanze di approvazione delle risultanze finali
dell'intervento".