LEGGE 8 luglio 1986, n. 349

Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/01/2018)
Testo in vigore dal: 19-4-2001
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 13.

  1. Le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e
quelle presenti in almeno cinque regioni sono individuate con decreto
del  Ministro dell'ambiente sulla base delle finalita' programmatiche
e   dell'ordinamento  interno  democratico  previsti  dallo  statuto,
nonche'  della continuita' dell'azione e della sua rilevanza esterna,
previo  parere  del  Consiglio  nazionale per l'ambiente da esprimere
entro  novanta  giorni  dalla richiesta. ((Decorso tale termine senza
che il parere sia stato espresso, il Ministro dell'ambiente decide)).
  2. Il Ministro, al solo fine di ottenere, per la prima composizione
del Consiglio nazionale per l'ambiente, le terne di cui al precedente
articolo  12,  comma  1,  lettera  c),  effettua, entro trenta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge, una prima individuazione
delle  associazioni  a  carattere  nazionale  e di quelle presenti in
almeno  cinque  regioni, secondo i criteri di cui al precedente comma
1, e ne informa il Parlamento.