DECRETO-LEGGE 25 giugno 2008, n. 112

Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria.

note: Entrata in vigore del decreto: 25-6-2008.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 (in SO n.196, relativo alla G.U. 21/08/2008, n.195).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/10/2022)
Testo in vigore dal: 12-11-2014
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 8 
  Legge obiettivo per lo sfruttamento di giacimenti di idrocarburi 
 
  1. Il divieto di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi
nelle acque del golfo di Venezia, di cui all'articolo 4 della legge 9
gennaio 1991, n. 9, come modificata dall'articolo 26 della  legge  31
luglio 2002, n. 179, si  applica  fino  a  quando  il  Consiglio  dei
Ministri, d'intesa con la regione Veneto, su  proposta  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare,  non  abbia
definitivamente accertato la non sussistenza di  rischi  apprezzabili
di subsidenza sulle coste, sulla base di nuovi  e  aggiornati  studi,
che dovranno essere presentati dai titolari di permessi di ricerca  e
delle  concessioni  di  coltivazione,   utilizzando   i   metodi   di
valutazione piu'  conservativi  e  prevedendo  l'uso  delle  migliori
tecnologie disponibili per la coltivazione. Ai  fini  della  suddetta
attivita' di accertamento, il Ministro dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare si avvale dell'Istituto  superiore  per  la
protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), di  cui  all'articolo  28
del presente decreto. 
  ((1-bis. Al fine di tutelare le risorse nazionali di idrocarburi in
mare  localizzate  nel  mare  continentale  e  in  ambiti  posti   in
prossimita'  delle  aree  di  altri  Paesi  rivieraschi  oggetto   di
attivita' di ricerca e coltivazione di idrocarburi, per assicurare il
relativo gettito fiscale allo  Stato  e  al  fine  di  valorizzare  e
provare  in  campo  l'utilizzo  delle   migliori   tecnologie   nello
svolgimento dell'attivita' mineraria,  il  Ministero  dello  sviluppo
economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della  tutela
del territorio e del  mare,  sentite  le  Regioni  interessate,  puo'
autorizzare, previo espletamento della procedura  di  valutazione  di
impatto ambientale che dimostri l'assenza di  effetti  di  subsidenza
dell'attivita' sulla costa, sull'equilibrio dell'ecosistema  e  sugli
insediamenti antropici, per un periodo non superiore a  cinque  anni,
progetti sperimentali di coltivazione di giacimenti. I progetti  sono
corredati  sia  da  un'analisi   tecnico-scientifica   che   dimostri
l'assenza  di  effetti  di  subsidenza  dell'attivita'  sulla  costa,
sull'equilibrio dell'ecosistema e sugli insediamenti antropici e  sia
dai relativi progetti  e  programmi  dettagliati  di  monitoraggio  e
verifica, da condurre sotto il controllo del Ministero dello sviluppo
economico e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare.  Ove  nel  corso  delle  attivita'  di  verifica  vengano
accertati   fenomeni   di   subsidenza   sulla   costa    determinati
dall'attivita',   il   programma   dei   lavori   e'   interrotto   e
l'autorizzazione alla sperimentazione decade. Qualora al termine  del
periodo  di  validita'  dell'autorizzazione   venga   accertato   che
l'attivita'  e'  stata   condotta   senza   effetti   di   subsidenza
dell'attivita' sulla costa, nonche' sull'equilibrio dell'ecosistema e
sugli insediamenti antropici,  il  periodo  di  sperimentazione  puo'
essere prorogato per ulteriori cinque anni,  applicando  le  medesime
procedure di controllo)).((101)) 
  ((1-ter. Nel caso di attivita' di cui al comma 1-bis, ai  territori
costieri si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma  5,  della
legge n.239 del 2004 e successive modificazioni)).((101)) 
  ((1-quater. All'articolo 1, comma 5, della legge 23 agosto 2004, n.
239, e successive modificazioni, dopo le parole:  "Le  regioni"  sono
inserite le seguenti: ", gli enti pubblici territoriali")).((101)) 
  2. I titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi nel cui
ambito ricadono giacimenti di idrocarburi definiti marginali ai sensi
dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000,  n.
164,  attualmente  non  produttivi  e  per  i  quali  non  sia  stata
presentata  domanda  per   il   riconoscimento   della   marginalita'
economica, comunicano al Ministero dello sviluppo economico entro  il
termine di tre mesi dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto l'elenco degli stessi  giacimenti,  mettendo  a  disposizione
dello stesso Ministero i dati tecnici ad essi relativi. 
  3.  Il  Ministero  dello  sviluppo  economico,  entro  i  sei  mesi
successivi al termine di  cui  al  comma  2,  pubblica  l'elenco  dei
giacimenti di cui al medesimo comma 2,  ai  fini  della  attribuzione
mediante procedure competitive ad altro titolare, anche ai fini della
produzione di energia elettrica, in base a  modalita'  stabilite  con
decreto dello stesso Ministero da emanare entro il medesimo  termine.
(28) 
  4. E' abrogata ogni  incentivazione  sancita  dall'articolo  5  del
decreto  legislativo  23  maggio  2000,  n.  164,  per  i  giacimenti
marginali. 
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AGGIORNAMENTO (28) 
  La Corte Costituzionale con sentenza del 16 - 30 dicembre 2009,  n.
339 (in G.U. 1a s.s. 7/1/2010, n. 1) ha dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 8, comma  3,  del  decreto-legge  25  giugno
2008, n. 112 (Disposizioni urgenti  per  lo  sviluppo  economico,  la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della  finanza
pubblica   e   la   perequazione   tributaria),    convertito,    con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nella parte in  cui
non prevede un adeguato coinvolgimento delle regioni nel procedimento
finalizzato all'adozione del decreto  del  Ministero  dello  sviluppo
economico, concernente le modalita' delle procedure  competitive  per
l'attribuzione della concessione ad altro titolare". 
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AGGIORNAMENTO (101) 
  Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 23  maggio  -
12 luglio 2017, n. 170 (in  G.U.  1ª  s.s.  19/07/2017,  n.  29),  ha
dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 38, comma 10 del
D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modifcazioni dalla  L.
11 novembre 2014, n. 164 (che ha introdotto i commi  1-bis,  1-ter  e
1-quater al presente articolo).