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DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

note: Entrata in vigore del decreto: 13-10-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/01/2024)
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Testo in vigore dal:  29-4-2006
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Art. 9

Azione popolare e delle associazioni di protezione ambientale
1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al comune e alla provincia.
2. Il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del comune ovvero della provincia. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che l'ente costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore.
3.
(( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 ))
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