LEGGE 8 luglio 1986, n. 349

Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/01/2018)
Testo in vigore dal: 11-2-2018
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 8. 
 
  1. Per l'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge  il
Ministero dell'ambiente si avvale dei  servizi  tecnici  dello  Stato
previa intesa con i Ministri competenti, e  di  quelli  delle  unita'
sanitarie  locali  previa  intesa  con  la  regione,  nonche'   della
collaborazione degli istituti superiori, degli organi  di  consulenza
tecnico-scientifica dello Stato, degli  enti  pubblici  specializzati
operanti a livello nazionale e  degli  istituti  e  dei  dipartimenti
universitari con i quali puo' stipulare apposite convenzioni. 
  2. Il Ministro dell'ambiente puo' disporre verifiche tecniche sullo
stato di inquinamento dell'atmosfera, delle acque e del suolo e sullo
stato di conservazione di ambienti naturali. Per l'accesso nei luoghi
dei soggetti incaricati si applica l'articolo 7, comma  primo,  della
legge 25 giugno 1865, n. 2359. 
  3. In caso di mancata attuazione o di inosservanza da  parte  delle
regioni, delle province o dei comuni,  delle  disposizioni  di  legge
relative alla tutela dell'ambiente,  e  qualora  possa  derivarne  un
grave danno ecologico, il Ministro dell'ambiente, previa  diffida  ad
adempiere entro congruo termine da indicarsi nella diffida  medesima,
adotta con ordinanza cautelare le necessarie  misure  provvisorie  di
salvaguardia, anche a carattere inibitorio di opere, di lavori  o  di
attivita'   antropiche,   dandone   comunicazione   preventiva   alle
amministrazioni competenti. Se la mancata attuazione o l'inosservanza
di cui al presente comma e imputabile ad un ufficio periferico  dello
Stato, il Ministro dell'ambiente informa senza  indugio  il  Ministro
competente da cui  l'ufficio  dipende,  il  quale  assume  le  misure
necessarie per assicurare l'adempimento. Se permane la necessita'  di
un  intervento  cautelare  per  evitare  un  grave  danno  ecologico,
l'ordinanza di  cui  al  presente  comma  e'  adottata  dal  Ministro
competente, di concerto con il Ministro dell'ambiente. 
  4.  Per  la  vigilanza,  la  prevenzione  e  la  repressione  delle
violazioni compiute in danno dell'ambiente, il Ministro dell'ambiente
si avvale del nucleo operativo ecologico dell'Arma  dei  carabinieri,
che   viene   posto   alla   dipendenza   funzionale   del   Ministro
dell'ambiente,  nonche'  del  Corpo  forestale   dello   Stato,   con
particolare  riguardo  alla  tutela  del   patrimonio   naturalistico
nazionale, degli appositi reparti della Guardia di  finanza  e  delle
forze di polizia, previa intesa con i Ministri  competenti,  e  delle
capitanerie di porto, previa intesa  con  il  Ministro  della  marina
mercantile. (5) ((8)) 
 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  La L. 23 marzo 2001, n. 93 ha disposto (con l'art. 17, comma 1) che
il nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri previsto  dal
comma 4 del presente articolo "assume la denominazione di Comando dei
carabinieri per la tutela dell'ambiente". 
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AGGIORNAMENTO (8) 
  La L. 23 marzo 2001, n. 93, come modificata dal D.Lgs. 12  dicembre
2017, n. 228, ha disposto (con l'art. 17,  comma  1)  che  il  nucleo
operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri previsto  dal  comma  4
del  presente  articolo  "assume  la  denominazione  di  Comando  dei
carabinieri per la tutela ambientale".