LEGGE 28 gennaio 1994, n. 84

Riordino della legislazione in materia portuale.

note: Entrata in vigore della legge: 19-2-1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/02/2023)
Testo in vigore dal: 27-8-2022
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 18. 
               (( (Concessione di aree e banchine). )) 
 
  ((1. L'Autorita' di sistema  portuale  e,  laddove  non  istituita,
l'autorita' marittima danno in concessione le  aree  demaniali  e  le
banchine  comprese  nell'ambito  portuale   alle   imprese   di   cui
all'articolo  16,  comma  3,  per  l'espletamento  delle   operazioni
portuali, fatta salva l'utilizzazione  degli  immobili  da  parte  di
amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di funzioni attinenti ad
attivita'  marittime  e  portuali.   Sono   altresi'   sottoposte   a
concessione da parte dell'Autorita' di sistema  portuale  e,  laddove
non  istituita,  dell'autorita'  marittima,  la  realizzazione  e  la
gestione di opere  attinenti  alle  attivita'  marittime  e  portuali
collocate a mare nell'ambito degli specchi acquei esterni alle difese
foranee, anch'essi da considerare a tal fine ambito portuale, purche'
interessati dal traffico portuale e  dalla  prestazione  dei  servizi
portuali,  anche  per  la  realizzazione  di  impianti  destinati  ad
operazioni di imbarco e  sbarco  rispondenti  alle  funzioni  proprie
dello  scalo  marittimo.  Le  concessioni   sono   affidate,   previa
determinazione dei relativi canoni, anche commisurati all'entita' dei
traffici portuali ivi svolti, sulla base  di  procedure  ad  evidenza
pubblica, avviate anche a istanza di parte, con pubblicazione  di  un
avviso, nel rispetto dei principi  di  trasparenza,  imparzialita'  e
proporzionalita', garantendo condizioni di concorrenza effettiva. Gli
avvisi  definiscono,  in  modo  chiaro,  trasparente,   proporzionato
rispetto all'oggetto  della  concessione  e  non  discriminatorio,  i
requisiti soggettivi di partecipazione e i criteri di selezione delle
domande, nonche' la durata  massima  delle  concessioni.  Gli  avvisi
indicano altresi' gli elementi riguardanti  il  trattamento  di  fine
concessione,  anche  in  relazione  agli  eventuali   indennizzi   da
riconoscere al concessionario  uscente.  Il  termine  minimo  per  la
ricezione delle domande di partecipazione e' di trenta  giorni  dalla
data di pubblicazione dell'avviso. 
  2. Al fine di  uniformare  la  disciplina  per  il  rilascio  delle
concessioni di cui  al  comma  1,  con  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture e della mobilita'  sostenibili,  di  concerto  con  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da  adottare  ai   sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,  entro
novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione, sono definiti i criteri per: 
    a) l'assegnazione delle concessioni; 
    b) l'individuazione della durata delle concessioni; 
    c) l'esercizio dei poteri di vigilanza e controllo da parte delle
autorita' concedenti; 
    d) le modalita' di rinnovo e le modalita' di trasferimento  degli
impianti al nuovo concessionario al termine della concessione; 
    e)  l'individuazione  dei  limiti  dei  canoni   a   carico   dei
concessionari; 
    f) l'individuazione delle modalita' volte a garantire il rispetto
del  principio  di  concorrenza  nei  porti  di  rilevanza  economica
internazionale e nazionale, individuati ai sensi dell'articolo 4. 
  3. Sono fatti salvi, fino alla scadenza del titolo  concessorio,  i
contenuti e le pattuizioni degli atti concessori in essere, nonche' i
canoni stabiliti dalle Autorita' di sistema portuale o,  laddove  non
istituite, dalle autorita' marittime,  relativi  a  concessioni  gia'
assentite alla data di entrata in vigore della presente disposizione. 
  4. La riserva di spazi operativi funzionali allo svolgimento  delle
operazioni portuali da parte di  altre  imprese  non  titolari  della
concessione avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, equita'
e parita' di trattamento. 
  5. Le concessioni per  l'impianto  e  l'esercizio  dei  depositi  e
stabilimenti di cui all'articolo 52 del codice  della  navigazione  e
delle  opere  necessarie  per  l'approvvigionamento   degli   stessi,
dichiarati strategici ai sensi della legge 23 agosto  2004,  n.  239,
hanno durata almeno decennale. 
  6. Nell'ambito delle procedure di affidamento delle concessioni  di
cui al comma 1,  l'Autorita'  di  sistema  portuale  o,  laddove  non
istituita, l'autorita' marittima  possono  stipulare  accordi  con  i
privati ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n.  241,
ferma restando l'esigenza di motivare tale scelta e di assicurare  il
rispetto  dei  principi   di   trasparenza,   imparzialita'   e   non
discriminazione tra tutti gli operatori interessati alla  concessione
del bene. 
  7. Le  concessioni  o  gli  accordi  di  cui  al  comma  6  possono
comprendere anche  la  realizzazione  di  opere  infrastrutturali  da
localizzare preferibilmente  in  aree  sottoposte  ad  interventi  di
risanamento ambientale ovvero in aree abbandonate e in disuso. 
  8. Ai fini del rilascio della concessione di  cui  al  comma  1  e'
richiesto che i partecipanti alla procedura di affidamento: 
    a) presentino, all'atto della domanda, un programma di attivita',
assistito da idonee  garanzie,  anche  di  tipo  fideiussorio,  volto
all'incremento dei traffici e alla produttivita' del porto; 
    b) possiedano adeguate  attrezzature  tecniche  e  organizzative,
idonee anche dal punto di  vista  della  sicurezza  a  soddisfare  le
esigenze di un ciclo produttivo e operativo a carattere  continuativo
e integrato per conto proprio e di terzi; 
    c) prevedano un organico di lavoratori rapportato al programma di
attivita' di cui alla lettera a). 
  9. In ciascun porto l'impresa concessionaria di  un'area  demaniale
deve esercitare direttamente l'attivita' per la quale ha ottenuto  la
concessione, non puo' essere al tempo stesso concessionaria di  altra
area demaniale nello stesso porto, a  meno  che  l'attivita'  per  la
quale richiede una nuova concessione sia differente da quella di  cui
alle concessioni gia' esistenti nella stessa area  demaniale,  e  non
puo' svolgere attivita' portuali in spazi diversi da  quelli  che  le
sono stati assegnati in concessione. Il divieto di cumulo di  cui  al
primo periodo  non  si  applica  nei  porti  di  rilevanza  economica
internazionale e nazionale, individuati ai sensi dell'articolo  4,  e
in tale caso e' vietato lo scambio di manodopera tra le diverse  aree
demaniali date in  concessione  alla  stessa  impresa  o  a  soggetti
comunque alla stessa riconducibili. Nei porti nei quali non  vige  il
divieto  di  cumulo  la  valutazione  in  ordine  alla  richiesta  di
ulteriori concessioni e' rimessa all'Autorita' di  sistema  portuale,
che tiene conto dell'impatto  sulle  condizioni  di  concorrenza.  Su
motivata   richiesta   dell'impresa    concessionaria,    l'autorita'
concedente puo' autorizzare l'affidamento ad altre imprese  portuali,
autorizzate ai  sensi  dell'articolo  16,  dell'esercizio  di  alcune
attivita' comprese nel ciclo operativo. 
  10. L'Autorita' di  sistema  portuale  o,  laddove  non  istituita,
l'autorita' marittima effettuano accertamenti con cadenza annuale  al
fine  di  verificare  il  permanere  dei  requisiti   posseduti   dal
concessionario  al  momento  del   rilascio   della   concessione   e
l'attuazione degli investimenti previsti nel programma  di  attivita'
di cui al comma 8, lettera a). 
  11. In caso di mancata osservanza degli obblighi assunti  da  parte
del concessionario, nonche' di mancato raggiungimento degli obiettivi
indicati nel programma di attivita' di cui al comma  8,  lettera  a),
senza giustificato motivo, l'Autorita' di sistema portuale o, laddove
non istituita, l'autorita' marittima, nel rispetto  delle  previsioni
di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, dichiarano la decadenza  del
rapporto concessorio. 
  12. Le disposizioni del presente articolo  si  applicano  anche  ai
depositi e stabilimenti di prodotti petroliferi e chimici allo  stato
liquido, nonche' di altri prodotti affini, siti in ambito portuale)). 
 
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AGGIORNAMENTO (15) 
  Il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con  modificazioni  dalla
L. 4 aprile 2012, n. 35 ha disposto (con l'art. 57, comma 8-bis)  che
"Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8  si  applicano  anche  alla
lavorazione e allo  stoccaggio  di  oli  vegetali  destinati  ad  uso
energetico".