DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/4/2006, ad eccezione delle disposizioni della Parte seconda che entrano in vigore il 12/8/2006. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/08/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 19-11-2022
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 6 
                      Oggetto della disciplina 
 
  1. La valutazione  ambientale  strategica  riguarda  i  piani  e  i
programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul
patrimonio culturale. 
  2. Fatto salvo quanto disposto al comma  3,  viene  effettuata  una
valutazione per tutti i piani e i programmi: 
    a) che  sono  elaborati  per  la  valutazione  e  gestione  della
qualita' dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della
pesca, energetico, industriale, dei  trasporti,  della  gestione  dei
rifiuti e delle  acque,  delle  telecomunicazioni,  turistico,  della
pianificazione territoriale o della destinazione  dei  suoli,  e  che
definiscono   il   quadro   di   riferimento   per    l'approvazione,
l'autorizzazione,   l'area   di   localizzazione   o   comunque    la
realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III  e
IV del presente decreto; (112) 
    b) per i quali, in considerazione  dei  possibili  impatti  sulle
finalita' di conservazione dei siti designati come zone di protezione
speciale per  la  conservazione  degli  uccelli  selvatici  e  quelli
classificati come siti di importanza comunitaria  per  la  protezione
degli habitat naturali e della flora  e  della  fauna  selvatica,  si
ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo
5 del decreto del Presidente della Repubblica 8  settembre  1997,  n.
357, e successive modificazioni. 
  3. Per i piani e i programmi di cui  al  comma  2  che  determinano
l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori  dei
piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale e'
necessaria  qualora  l'autorita'  competente  valuti  che   producano
impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni  di  cui
all'articolo 12 e tenuto conto del diverso  livello  di  sensibilita'
ambientale dell'area oggetto di intervento. 
  3-bis. L'autorita' competente valuta, secondo  le  disposizioni  di
cui all'articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da  quelli  di
cui al  comma  2,  che  definiscono  il  quadro  di  riferimento  per
l'autorizzazione  dei  progetti,  producano   impatti   significativi
sull'ambiente. 
  3-ter.  Per  progetti  di  opere  e   interventi   da   realizzarsi
nell'ambito del Piano regolatore portuale o  del  Piano  di  sviluppo
aeroportuale,  gia'  sottoposti   ad   una   valutazione   ambientale
strategica, e che rientrano tra le categorie per le quali e' prevista
la Valutazione di impatto ambientale,  costituiscono  dati  acquisiti
tutti gli elementi valutati in sede di VAS o comunque desumibili  dal
Piano regolatore portuale  o  dal  Piano  di  sviluppo  aeroportuale.
Qualora  il  Piano  regolatore  Portuale,  il   Piano   di   sviluppo
aeroportuale ovvero le rispettive varianti abbiano contenuti tali  da
essere sottoposti a valutazione  di  impatto  ambientale  nella  loro
interezza  secondo  le  norme  comunitarie,   tale   valutazione   e'
effettuata secondo le modalita' e le competenze previste dalla  Parte
Seconda del  presente  decreto  ed  e'  integrata  dalla  valutazione
ambientale strategica per gli eventuali contenuti  di  pianificazione
del Piano e si conclude con un unico provvedimento. (134) 
  4. Sono comunque esclusi dal campo  di  applicazione  del  presente
decreto: 
    a) i piani e i programmi  destinati  esclusivamente  a  scopi  di
difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza  o  ricadenti  nella
disciplina di cui all'articolo 17 del decreto legislativo  12  aprile
2006, n. 163, e successive modificazioni; 
    b) i piani e i programmi finanziari o di bilancio; 
    c)  i  piani  di  protezione  civile  in  caso  di  pericolo  per
l'incolumita' pubblica; 
    c-bis) i piani di gestione  forestale  o  strumenti  equivalenti,
riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale  di  livello  locale,
redatti secondo i criteri  della  gestione  forestale  sostenibile  e
approvati dalle regioni o dagli organismi dalle stesse individuati. 
    c-ter)  i  piani,  i  programmi  e  i  provvedimenti  di   difesa
fitosanitaria adottati dal Servizio fitosanitario nazionale che danno
applicazione a misure fitosanitarie di emergenza. 
  5. La valutazione d'impatto ambientale si applica ai  progetti  che
possono avere  impatti  ambientali  significativi  e  negativi,  come
definiti all'articolo 5, comma 1, lettera c). (112) 
  6. La verifica di assoggettabilita' a VIA e' effettuata per: 
    a) i progetti elencati nell'allegato II alla  parte  seconda  del
presente decreto, che servono esclusivamente o essenzialmente per  lo
sviluppo ed il collaudo  di  nuovi  metodi  o  prodotti  e  non  sono
utilizzati per piu' di due anni; 
    b)  le  modifiche  o  le   estensioni   dei   progetti   elencati
nell'allegato II, II-bis, III e IV alla parte  seconda  del  presente
decreto, la cui realizzazione potenzialmente possa  produrre  impatti
ambientali significativi e negativi, ad eccezione delle  modifiche  o
estensioni  che  risultino  conformi  agli  eventuali  valori  limite
stabiliti nei medesimi allegati II e III; 
    c) i progetti elencati nell'allegato II-bis  alla  parte  seconda
del presente decreto, in applicazione  dei  criteri  e  delle  soglie
definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e del mare del 30 marzo 2015,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2015; 
    d) i progetti elencati nell'allegato IV alla  parte  seconda  del
presente decreto, in applicazione dei criteri e delle soglie definiti
dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare del 30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.
84 dell'11 aprile 2015. (112) 
  6-bis. Qualora  nei  procedimenti  di  VIA  di  competenza  statale
l'autorita' competente coincida  con  l'autorita'  che  autorizza  il
progetto, la  valutazione  di  impatto  ambientale  viene  rilasciata
dall'autorita'    competente     nell'ambito     del     procedimento
autorizzatorio. Resta  fermo  che  la  decisione  di  autorizzare  il
progetto e' assunta sulla base del provvedimento di VIA. 
  7. La VIA e' effettuata per: 
    a) i progetti di cui agli allegati II e III  alla  parte  seconda
del presente decreto; 
    b) i progetti di cui agli allegati II-bis e IV alla parte seconda
del presente  decreto,  relativi  ad  opere  o  interventi  di  nuova
realizzazione, che ricadono, anche parzialmente, all'interno di  aree
naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n.  394,
ovvero all'interno di siti della rete Natura 2000; 
    c) i progetti elencati nell'allegato II alla  parte  seconda  del
presente decreto, che servono esclusivamente o essenzialmente per  lo
sviluppo ed il collaudo  di  nuovi  metodi  o  prodotti  e  non  sono
utilizzati per piu' di due anni, qualora, all'esito dello svolgimento
della verifica di assoggettabilita'  a  VIA,  l'autorita'  competente
valuti che possano produrre impatti ambientali significativi; 
    d) le modifiche o estensioni dei progetti elencati negli allegati
II e III che comportano il superamento degli eventuali valori  limite
ivi stabiliti; 
    e) le modifiche o estensioni dei progetti elencati  nell'allegato
II, II-bis, III  e  IV  alla  parte  seconda  del  presente  decreto,
qualora,   all'esito   dello   svolgimento    della    verifica    di
assoggettabilita' a VIA, l'autorita' competente  valuti  che  possano
produrre impatti ambientali significativi e negativi; 
    f) i progetti di cui agli allegati II-bis e IV alla parte seconda
del presente  decreto,  qualora  all'esito  dello  svolgimento  della
verifica di assoggettabilita' a VIA, in applicazione  dei  criteri  e
delle soglie definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente e  della
tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2015, l'autorita'  competente
valuti  che  possano  produrre  impatti  ambientali  significativi  e
negativi. (112) 
  8. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 104. (112) 
  9. Per le  modifiche,  le  estensioni  o  gli  adeguamenti  tecnici
finalizzati a migliorare il rendimento e  le  prestazioni  ambientali
dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV alla  parte
seconda del presente decreto, fatta  eccezione  per  le  modifiche  o
estensioni di cui al comma 7, lettera d), il proponente,  in  ragione
della presunta assenza di potenziali impatti ambientali significativi
e negativi, ha la facolta' di  richiedere  all'autorita'  competente,
trasmettendo adeguati elementi informativi tramite apposite liste  di
controllo,  una  valutazione  preliminare  al  fine  di   individuare
l'eventuale  procedura  da  avviare.  L'autorita'  competente,  entro
trenta giorni dalla  presentazione  della  richiesta  di  valutazione
preliminare,   comunica   al   proponente   l'esito   delle   proprie
valutazioni,  indicando  se  le  modifiche,  le  estensioni   o   gli
adeguamenti  tecnici  devono  essere  assoggettati  a   verifica   di
assoggettabilita' a VIA, a VIA, ovvero non rientrano nelle  categorie
di cui ai commi 6 o 7. L'esito della  valutazione  preliminare  e  la
documentazione  trasmessa   dal   proponente   sono   tempestivamente
pubblicati  dall'autorita'  competente  sul  proprio  sito   internet
istituzionale. (112) (134) 
  9-bis. Nell'ambito dei progetti gia' autorizzati, per  le  varianti
progettuali legate a modifiche, estensioni e adeguamenti tecnici  non
sostanziali che non comportino  impatti  ambientali  significativi  e
negativi si applica la procedura di cui al comma 9. 
  10. Per i progetti o parti di progetti aventi quale unico obiettivo
la difesa nazionale e per i progetti aventi quali unico obiettivo  la
risposta alle emergenze  che  riguardano  la  protezione  civile,  il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  di
concerto con il Ministro dei beni e delle attivita' culturali  e  del
turismo, dopo una valutazione  caso  per  caso,  puo'  disporre,  con
decreto, l'esclusione di tali  progetti  dal  campo  di  applicazione
delle norme di cui al titolo III della  parte  seconda  del  presente
decreto, qualora ritenga che tale applicazione possa  pregiudicare  i
suddetti obiettivi. (112) 
  10-bis. Ai procedimenti di cui ai commi  6,  7  e  9  del  presente
articolo, nonche' all'articolo 28, non  si  applica  quanto  previsto
dall'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
  11. Fatto salvo  quanto  previsto  dall'articolo  32,  il  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare puo', in  casi
eccezionali, previo parere del Ministro dei beni  e  delle  attivita'
culturali e del turismo, esentare in tutto o  in  parte  un  progetto
specifico dalle disposizioni di cui al titolo III della parte seconda
del presente decreto, qualora  l'applicazione  di  tali  disposizioni
incida negativamente sulla finalita' del progetto, a  condizione  che
siano rispettati gli obiettivi della normativa nazionale  ed  europea
in materia di valutazione di impatto  ambientale.  In  tali  casi  il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: 
    a) esamina se sia opportuna un'altra forma di valutazione; 
    b) mette a disposizione del pubblico  coinvolto  le  informazioni
raccolte con le altre forme di valutazione di cui alla lettera a), le
informazioni relative alla decisione di esenzione e  le  ragioni  per
cui e' stata concessa; 
    c)  informa  la   Commissione   europea,   prima   del   rilascio
dell'autorizzazione,  dei   motivi   che   giustificano   l'esenzione
accordata fornendo tutte le informazioni acquisite. (112) 
  12. Per le modifiche dei piani e dei  programmi  elaborati  per  la
pianificazione territoriale, urbanistica  o  della  destinazione  dei
suoli conseguenti all'approvazione dei piani di cui al  comma  3-ter,
nonche' a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che  hanno
per legge l'effetto di variante ai suddetti piani e programmi,  ferma
restando l'applicazione  della  disciplina  in  materia  di  VIA,  la
valutazione  ambientale  strategica  non   e'   necessaria   per   la
localizzazione delle singole opere. (134) 
  13. L'autorizzazione integrata ambientale e' necessaria per: 
    a) le installazioni che svolgono attivita'  di  cui  all'Allegato
VIII alla Parte Seconda; 
    b) le modifiche sostanziali degli impianti di cui alla lettera a)
del presente comma; 
  14. Per le attivita' di smaltimento o di recupero di rifiuti svolte
nelle installazioni di cui all'articolo 6, comma  13,  anche  qualora
costituiscano    solo    una    parte    delle    attivita'    svolte
nell'installazione, l'autorizzazione integrata ambientale,  ai  sensi
di quanto disposto dall'articolo  29-quater,  comma  11,  costituisce
anche  autorizzazione  alla  realizzazione  o  alla  modifica,   come
disciplinato dall'articolo 208. 
  15. Per le installazioni di cui  alla  lettera  a)  del  comma  13,
nonche' per le loro modifiche sostanziali, l'autorizzazione integrata
ambientale e' rilasciata nel rispetto  della  disciplina  di  cui  al
presente decreto e dei termini di cui all'articolo  29-quater,  comma
10. 
  16. L'autorita'  competente,  nel  determinare  le  condizioni  per
l'autorizzazione integrata ambientale,  fermo  restando  il  rispetto
delle norme di qualita' ambientale, tiene conto dei seguenti principi
generali: 
    a)  devono  essere  prese  le  opportune  misure  di  prevenzione
dell'inquinamento, applicando in  particolare  le  migliori  tecniche
disponibili; 
    b)  non   si   devono   verificare   fenomeni   di   inquinamento
significativi; 
    c) e' prevenuta la produzione dei rifiuti, a  norma  della  parte
quarta del presente decreto; i  rifiuti  la  cui  produzione  non  e'
prevenibile sono in ordine di priorita' e  conformemente  alla  parte
quarta del presente decreto, riutilizzati, riciclati,  ricuperati  o,
ove  cio'  sia  tecnicamente  ed  economicamente  impossibile,   sono
smaltiti evitando e riducendo ogni loro impatto sull'ambiente; 
    d)  l'energia  deve  essere  utilizzata  in  modo   efficace   ed
efficiente; 
    e) devono essere prese le misure  necessarie  per  prevenire  gli
incidenti e limitarne le conseguenze; 
    f) deve essere  evitato  qualsiasi  rischio  di  inquinamento  al
momento della cessazione definitiva delle attivita' e il sito  stesso
deve essere ripristinato conformemente a quanto previsto all'articolo
29-sexies, comma 9-quinquies. 
  17. Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema,  all'interno
del perimetro  delle  aree  marine  e  costiere  a  qualsiasi  titolo
protette  per  scopi  di  tutela  ambientale,  in  virtu'  di   leggi
nazionali,  regionali  o  in  attuazione  di   atti   e   convenzioni
dell'Unione europea e internazionali sono  vietate  le  attivita'  di
ricerca,  di  prospezione  nonche'  di  coltivazione  di  idrocarburi
liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della  legge
9 gennaio 1991, n. 9. Il divieto e' altresi' stabilito nelle zone  di
mare poste entro dodici miglia dalle linee di  costa  lungo  l'intero
perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno  delle  suddette
aree marine e costiere protette. I titoli abilitativi gia' rilasciati
sono fatti salvi per la durata di  vita  utile  del  giacimento,  nel
rispetto degli standard di sicurezza e  di  salvaguardia  ambientale.
Sono sempre  assicurate  le  attivita'  di  manutenzione  finalizzate
all'adeguamento tecnologico necessario alla sicurezza degli  impianti
e  alla  tutela  dell'ambiente,  nonche'  le  operazioni  finali   di
ripristino ambientale. Dall'entrata in vigore delle  disposizioni  di
cui al presente comma e' abrogato il comma 81 dell'articolo  1  della
legge 23 agosto 2004, n. 239. A decorrere dalla data  di  entrata  in
vigore della presente disposizione, i titolari delle  concessioni  di
coltivazione  in  mare  sono  tenuti  a   corrispondere   annualmente
l'aliquota di prodotto di cui all'articolo 19, comma  1  del  decreto
legislativo 25 novembre 1996, n. 625, elevata dal 7% al  10%  per  il
gas e dal 4% al 7% per l'olio. Il titolare  unico  o  contitolare  di
ciascuna concessione e' tenuto a versare le somme  corrispondenti  al
valore   dell'incremento   dell'aliquota   ad    apposito    capitolo
dell'entrata  del  bilancio  dello  Stato,  per  essere   interamente
riassegnate, in parti uguali, ad appositi  capitoli  istituiti  nello
stato di previsione,rispettivamente,  del  Ministero  dello  sviluppo
economico,  per  lo  svolgimento  delle  attivita'  di  vigilanza   e
controllo della sicurezza anche ambientale degli impianti di  ricerca
e coltivazione in mare, e del Ministero dell'ambiente e della  tutela
del territorio e del mare, per assicurare il pieno svolgimento  delle
azioni di monitoraggio, ivi compresi gli  adempimenti  connessi  alle
valutazioni ambientali in ambito costiero e  marino,  anche  mediante
l'impiego dell'Istituto superiore per  la  protezione  e  la  ricerca
ambientale (ISPRA), delle Agenzie regionali per  l'ambiente  e  delle
strutture tecniche dei corpi  dello  Stato  preposti  alla  vigilanza
ambientale, e di contrasto dell'inquinamento marino. ((176)) 
 
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AGGIORNAMENTO (78) 
  Il D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni  dalla
L. 11 agosto 2014, n. 116 ha disposto (con l'art. 15, comma 3) che  "
Per i progetti elencati  nell'allegato  IV  alla  parte  seconda  del
decreto  legislativo  3   aprile   2006,   n.   152,   e   successive
modificazioni, le disposizioni di cui all'articolo 6,  comma  8,  del
medesimo decreto non si applicano a decorrere dalla data  di  entrata
in vigore del decreto del Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
territorio e del mare previsto dall'articolo 6, comma 7, lettera  c),
del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dal
comma 1, lettera c), del presente articolo.". 
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AGGIORNAMENTO (112) 
  Il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 ha disposto con l'art.  23,  comma
1)  che  "Le  disposizioni  del  presente  decreto  si  applicano  ai
procedimenti di verifica di assoggettabilita' a VIA e ai procedimenti
di VIA avviati dal 16 maggio 2017". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 2) che "I procedimenti di
verifica di assoggettabilita' a VIA pendenti alla data del 16  maggio
2017, nonche' i procedimenti di VIA per i progetti per i  quali  alla
medesima data  risulti  avviata  la  fase  di  consultazione  di  cui
all'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero
sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo  23  del  medesimo
decreto   legislativo,   restano   disciplinati    dalla    normativa
previgente". 
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AGGIORNAMENTO (134) 
  Il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 ha disposto (con l'art. 50, comma  3)
che le presenti modifiche si  applicano  alle  istanze  presentate  a
partire dal trentesimo giorno successivo  alla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del medesimo D.L. 
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AGGIORNAMENTO (176) 
  Il D.L. 1 marzo 2022, n. 17, convertito con modificazioni dalla  L.
27 aprile 2022, n. 34, come modificato dal D.L. 18 novembre 2022,  n.
176, ha disposto (con  l'art.  16,  comma  2-bis)  che  "Al  fine  di
incrementare la produzione nazionale di gas naturale  per  l'adesione
alle procedure di cui  al  comma  1,  in  deroga  a  quanto  previsto
dall'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.
152, e' consentito il rilascio di nuove concessioni  di  coltivazione
di idrocarburi in zone di mare poste fra le 9 e le  12  miglia  dalle
linee di costa e dal perimetro esterno delle aree marine  e  costiere
protette, limitatamente ai siti aventi un potenziale minerario di gas
per un quantitativo di riserva certa superiore a una  soglia  di  500
milioni di metri cubi. I soggetti  che  acquisiscono  la  titolarita'
delle concessioni di cui al primo periodo sono tenuti a aderire  alle
procedure di cui al comma 1".