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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1978, n. 504

Norme di attuazione della delega di cui alla legge 6 aprile 1977, n. 185, per assicurare l'esecuzione delle convenzioni in materia di inquinamento da idrocarburi, adottate a Bruxelles il 29 novembre 1969 e della convenzione istitutiva di un Fondo Internazionale di indennizzo dei relativi danni, adottata a Bruxelles il 18 dicembre 1971.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/02/2010)
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Testo in vigore dal:  23-2-2010
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 3 della legge 6 aprile 1977, n. 185, di ratifica delle convenzioni in materia di inquinamento da idrocarburi, con allegato, adottate a Bruxelles il 29 novembre 1969, e adesione alla convenzione istitutiva di un Fondo internazionale di indennizzo dei relativi danni, adottata a Bruxelles il 18 dicembre 1971, e loro esecuzione;
Ritenuto che ai sensi dell'art. 3 della legge citata il Governo è autorizzato ad emanare le norme necessarie ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dalle convenzioni suddette ed a consentire l'adozione delle misure connesse occorrenti per il raggiungimento delle finalità indicate negli atti medesimi;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e della marina mercantile; Decreta:

Art. 1


Ai sensi del presente decreto:
con l'espressione "convenzione sull'intervento in alto mare" si intende la convenzione internazionale sull'intervento in alto mare in caso di sinistri che causino o possano causare inquinamento da idrocarburi, con allegato, adottata a Bruxelles il 29 novembre 1969, ratificata con la legge 6 aprile 1977, n. 185;
((con l'espressione "Convenzione sulla responsabilità civile del 2001" si intende la Convenzione internazionale sulla responsabilità civile per i danni dovuti a inquinamento da combustibile delle navi, con allegato, fatta a Londra il 23 marzo 2001))
;
con l'espressione "Convenzione sulla responsabilità civile del 1992" si intende la convenzione internazionale sulla responsabilità civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi, con allegato, adottata a Bruxelles il 29 novembre 1969, ratificata con la legge 6 aprile 1977, n. 185;
con l'espressione "Convenzione sul Fondo per l'indennizzo del 1992" si intende la convenzione internazionale per l'indennizzo dei danni derivanti da inquinamento da idrocarburi, adottata a Bruxelles il 18 dicembre 1971, ratificata con la legge 6 aprile 1977, n. 185;
con l'espressione "certificato assicurativo" si intende il certificato prescritto dall'art. VII, par. 1, della Convenzione sulla responsabilità civile del 1992
((, nonché il certificato assicurativo prescritto dall'articolo 7, paragrafo 2, della Convenzione sulla responsabilità civile del 2001))
;
con l'espressione "garanzia assicurativa" si intende la garanzia prevista dall'art. VII, par. 1, della Convenzione sulla responsabilità civile del 1992
((, nonché la garanzia prevista dall'articolo 7, paragrafo 1, della Convenzione sulla responsabilità civile del 2001))
;
con il termine "Fondo" si intende il fondo istituito con la Convenzione sul Fondo per l'indennizzo del 1992.
((con l'espressione "stazza lorda" si intende la stazza lorda calcolata conformemente alle regole sulla stazzatura che figurano nell'Allegato I della Convenzione internazionale per la stazzatura delle navi con annessi, adottata a Londra il 23 giugno 1969, ratificata ai sensi della legge 22 ottobre 1973, n. 958))
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