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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1978, n. 504

Norme di attuazione della delega di cui alla legge 6 aprile 1977, n. 185, per assicurare l'esecuzione delle convenzioni in materia di inquinamento da idrocarburi, adottate a Bruxelles il 29 novembre 1969 e della convenzione istitutiva di un Fondo Internazionale di indennizzo dei relativi danni, adottata a Bruxelles il 18 dicembre 1971.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/02/2010)
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Testo in vigore dal: 23-2-2010
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Visto l'art. 3 della legge 6 aprile 1977, n. 185, di ratifica delle
convenzioni  in materia di inquinamento da idrocarburi, con allegato,
adottate a Bruxelles il 29 novembre 1969, e adesione alla convenzione
istitutiva  di  un  Fondo  internazionale  di indennizzo dei relativi
danni, adottata a Bruxelles il 18 dicembre 1971, e loro esecuzione;
  Ritenuto  che ai sensi dell'art. 3 della legge citata il Governo e'
autorizzato ad emanare le norme necessarie ad assicurare l'esecuzione
degli  obblighi  derivanti dalle convenzioni suddette ed a consentire
l'adozione  delle  misure  connesse  occorrenti per il raggiungimento
delle finalita' indicate negli atti medesimi;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i
Ministri  di  grazia  e  giustizia,  del  tesoro, dell'industria, del
commercio  e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale,
della sanita' e della marina mercantile;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Ai sensi del presente decreto:
    con  l'espressione  "convenzione sull'intervento in alto mare" si
intende la convenzione internazionale sull'intervento in alto mare in
caso  di  sinistri  che  causino  o  possano  causare inquinamento da
idrocarburi,  con allegato, adottata a Bruxelles il 29 novembre 1969,
ratificata con la legge 6 aprile 1977, n. 185;
    ((con l'espressione "Convenzione sulla responsabilita' civile del
2001"  si intende la Convenzione internazionale sulla responsabilita'
civile  per i danni dovuti a inquinamento da combustibile delle navi,
con allegato, fatta a Londra il 23 marzo 2001));
    con  l'espressione  "Convenzione sulla responsabilita' civile del
1992"  si intende la convenzione internazionale sulla responsabilita'
civile  per  i  danni  derivanti  da inquinamento da idrocarburi, con
allegato, adottata a Bruxelles il 29 novembre 1969, ratificata con la
legge 6 aprile 1977, n. 185;
    con  l'espressione  "Convenzione  sul  Fondo per l'indennizzo del
1992"  si  intende la convenzione internazionale per l'indennizzo dei
danni  derivanti da inquinamento da idrocarburi, adottata a Bruxelles
il 18 dicembre 1971, ratificata con la legge 6 aprile 1977, n. 185;
    con   l'espressione  "certificato  assicurativo"  si  intende  il
certificato prescritto dall'art. VII, par. 1, della Convenzione sulla
responsabilita'   civile   del   1992   ((,  nonche'  il  certificato
assicurativo   prescritto   dall'articolo   7,   paragrafo  2,  della
Convenzione sulla responsabilita' civile del 2001));
    con  l'espressione "garanzia assicurativa" si intende la garanzia
prevista   dall'art.   VII,   par.   1,   della   Convenzione   sulla
responsabilita'  civile  del  1992  ((,  nonche' la garanzia prevista
dall'articolo 7, paragrafo 1, della Convenzione sulla responsabilita'
civile del 2001));
    con  il  termine  "Fondo"  si  intende  il fondo istituito con la
Convenzione sul Fondo per l'indennizzo del 1992.
    ((con  l'espressione  "stazza  lorda"  si intende la stazza lorda
calcolata  conformemente  alle  regole  sulla stazzatura che figurano
nell'Allegato  I  della  Convenzione internazionale per la stazzatura
delle  navi  con  annessi,  adottata  a  Londra  il  23  giugno 1969,
ratificata ai sensi della legge 22 ottobre 1973, n. 958)).