stai visualizzando l'atto

LEGGE 6 aprile 1977, n. 185

Ratifica delle convenzioni in materia di inquinamento da idrocarburi, con allegato, adottate a Bruxelles il 29 novembre 1969, e adesione alla convenzione istitutiva di un Fondo Internazionale di indennizzo dei relativi danni, adottata a Bruxelles il 18 dicembre 1971, e loro esecuzione.

Testo in vigore dal:  28-5-1977

Art. 3


Il Governo della Repubblica è autorizzato ad emanare, su proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto col Ministro per la grazia e giustizia, col Ministro per il tesoro, col Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, col Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, col Ministro per la sanità e col Ministro per la marina mercantile ed entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, decreti aventi valore di legge ordinaria, secondo i principi direttivi contenuti negli accordi di cui all'articolo 1 della presente legge, per stabilire le norme necessarie ad assicurare l'adempimento degli obblighi derivanti dagli accordi stessi, con espressa autorizzazione a prevedere come illeciti i singoli fatti costituenti inadempimento alla obbligazione di cui al paragrafo 2 dell'articolo 13 della convenzione indicata alla lettera c) dell'articolo 1 della presente legge, nonché a punirli con pena pecuniaria amministrativa in misura non eccedente gli importi insoluti che, nei casi più gravi o di reiterazione, potrà essere aumentata fino al triplo.