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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1978, n. 504

Norme di attuazione della delega di cui alla legge 6 aprile 1977, n. 185, per assicurare l'esecuzione delle convenzioni in materia di inquinamento da idrocarburi, adottate a Bruxelles il 29 novembre 1969 e della convenzione istitutiva di un Fondo Internazionale di indennizzo dei relativi danni, adottata a Bruxelles il 18 dicembre 1971.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/02/2010)
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Testo in vigore dal:  17-9-1978 al: 13-7-2005
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 3 della legge 6 aprile 1977, n. 185, di ratifica delle convenzioni in materia di inquinamento da idrocarburi, con allegato, adottate a Bruxelles il 29 novembre 1969, e adesione alla convenzione istitutiva di un Fondo internazionale di indennizzo dei relativi danni, adottata a Bruxelles il 18 dicembre 1971, e loro esecuzione;
Ritenuto che ai sensi dell'art. 3 della legge citata il Governo è autorizzato ad emanare le norme necessarie ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dalle convenzioni suddette ed a consentire l'adozione delle misure connesse occorrenti per il raggiungimento delle finalità indicate negli atti medesimi;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e della marina mercantile; Decreta:

Art. 1


Ai sensi del presente decreto:
con l'espressione "convenzione sull'intervento in alto mare" si intende la convenzione internazionale sull'intervento in alto mare in caso di sinistri che causino o possano causare inquinamento da idrocarburi, con allegato, adottata a Bruxelles il 29 novembre 1969, ratificata con la legge 6 aprile 1977, n. 185;
con l'espressione "Convenzione sulla responsabilità civile" si intende la convenzione internazionale sulla responsabilità civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi, con allegato, adottata a Bruxelles il 29 novembre 1969, ratificata con la legge 6 aprile 1977, n. 185;
con l'espressione "Convenzione sul Fondo per l'indennizzo" si intende la convenzione internazionale per l'indennizzo dei danni derivanti da inquinamento da idrocarburi, adottata a Bruxelles il 18 dicembre 1971, ratificata con la legge 6 aprile 1977, n. 185;
con l'espressione "certificato assicurativo" si intende il certificato prescritto dall'art. VII, par. 1, della convenzione sulla responsabilità civile;
con l'espressione "garanzia assicurativa" si intende la garanzia prevista dall'art. VII, par. 1, della convenzione sulla responsabilità civile;
con il termine "Fondo" si intende il fondo istituito con la convenzione sul Fondo per l'indennizzo.